RU 2002 258
Ordinanza del DFGP
sulle munizioni vietate
del 1° febbraio 2002
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 21 settembre 19981 sulle armi,
ordina:
Art. 1
Le munizioni con proiettili deformanti sottostanno al divieto giusta l’articolo 17 capoverso1 dell’ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, nella misura in cui non siano destinate alla caccia.
Per proiettili deformanti s’intendono i proiettili che sono costruiti in modo da dilatarsi fortemente, schiacciarsi o frammentarsi una volta raggiunto un corpo umano (ad es. proiettili a mezzo mantello, a punta cava, a frammentazione).
Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002.
1° febbraio 2002 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Ruth Metzler-Arnold RS 514.541.1