RU 2004 4873
Ordinanza
sulla concessione di contributi per la cooperazione
internazionale nell’ambito della formazione e della scienza
Modifica del 24 novembre 2004
Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:
I
L’ordinanza del 4 luglio 20011 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza è modificata come segue:
Art. 4 frase introduttiva
Le domande di contributo vanno inoltrate alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (Segreteria di Stato) e devono contenere le indicazioni seguenti: ...
Art. 5 Consultazioni
La Segreteria di Stato consulta altri uffici o organi di ricerca coinvolti nel progetto.
Art. 7 cpv. 1–3
Abrogato
Il segretario di Stato per l’educazione e la ricerca decide in merito ai contributi inferiori a1 milione di franchi.
Su proposta della Segreteria di Stato, il Dipartimento decide in merito ai contributi che oltrepassano1 milione di franchi.
Art. 8 Controlli
La Segreteria di Stato controlla l’utilizzazione dei contributi federali.
della formazione e della scienza
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
24 novembre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin