RU 2004 5113
Ordinanza
sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Modifica del 24 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 giugno 19961 sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economico è modificata come segue:
Art. 3 cpv.1 frase introduttiva
Le fideiussioni, i contributi al servizio dell’interesse e le agevolazioni fiscali sono concessi solo per progetti di imprese industriali o di imprese di prestazione di servizi materialmente ed economicamente affini alla produzione (imprese di prestazione di servizi affini alla produzione) che consentono all’impresa stessa o ai suoi fornitori o partner di: ...
Art. 4a Agevolazioni fiscali
L’importanza di un progetto per l’economia regionale, determinante ai fini della concessione di agevolazioni fiscali, è valutata segnatamente in base ai criteri seguenti:
numero di nuovi impieghi creati nella zona di rilancio economico;
volume degli investimenti pianificati nella zona di rilancio economico;
entità degli acquisti, delle ordinazioni o delle richieste di prestazioni pianificati o realizzati presso i fornitori o le imprese nella zona di rilancio economico;
collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbiano un legame diretto con il progetto pianificato.
Se il richiedente è un’impresa di prestazione di servizi affine alla produzione e i suoi investimenti in Svizzera sono relativamente esigui, la Confederazione accorda agevolazioni fiscali unicamente se nella zona di rilancio economico sono creati almeno 20 impieghi. L’importo dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione ammonta al massimo al 50 per cento. Se il progetto riveste un’importanza particolare per l’economia regionale, la Confederazione può eccezionalmente concedere agevolazioni fiscali di maggiore entità.
Art. 5 cpv. 4 e 6
Le prestazioni non finanziarie dei Cantoni sono conteggiate negli aiuti finanziari cantonali in ragione del 50 per cento al massimo, sempreché siano valutabili precisamente.
Gli aiuti finanziari di enti di diritto pubblico sono assimilati agli aiuti finanziari cantonali; i sussidi federali non sono presi in considerazione.
Art. 7 cpv.2
In caso di domanda di agevolazione fiscale, il Cantone:
conferma al Seco la conformità della sua decisione con l’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID);
fornisce al Seco le informazioni necessarie alla valutazione della domanda secondo l’articolo 4a capoverso1, e
si assicura che il piano aziendale di cui all’articolo 6 capoverso2 comprenda una stima del risparmio fiscale realizzabile.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.
24 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |