RU 2005 713
Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente la legge sulle indennità parlamentari
Modifica dell’8 ottobre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042,
decreta:
I
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 14 della legge del 18 marzo 19884 sulle indennità parlamentari (LI),
Art. 3 cpv.1 e 3, primo periodo
L’indennità per il vitto è di 110 franchi il giorno e quella di pernottamento di 170 franchi.
Per le attività all’estero, l’indennità per il vitto e quella di pernottamento ammontano complessivamente a 370 franchi il giorno. …
Art. 6 cpv.3
L’indennità di percorso ammonta a 21 franchi per ogni quarto d’ora di viaggio tra il domicilio e Berna che superi la durata di un’ora e mezzo.
Art. 7 Indennità di previdenza
L’indennità di previdenza ammonta annualmente al 16 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 8 capoverso1 della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Il parlamentare finanzia tale indennità in ragione di un quarto.
La prestazione della cassa di previdenza di cui all’articolo 7 capoverso 3 LI è versata come segue:
se il parlamentare lascia il Parlamento prima dei 60 anni, il suo avere è trasferito all’istituto di libero passaggio da lui designato;
se il parlamentare lascia il Parlamento tra i 60 e i 65 anni, il suo avere è esigibile ed è versato a titolo di capitale di vecchiaia; se il parlamentare continua ad esercitare un’attività lucrativa, il suo avere può essere trasferito a titolo di prestazione d’uscita all’istituto di previdenza presso cui è assicurato;
dopo il compimento dei 65 anni, l’avere è versato al parlamentare a titolo di capitale di vecchiaia;
in caso di morte, l’avere è versato a titolo di capitale di decesso ai beneficiari secondo l’articolo 7b capoverso4 della presente ordinanza.
I contributi del parlamentare alla cassa di previdenza di cui all’articolo 7 capoverso 3 LI sono deducibili dal reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Le prestazioni versate dalla cassa di previdenza costituiscono un reddito imponibile della previdenza.
Mediante l’indennità di previdenza, sia la Confederazione sia il parlamentare soddisfanno l’obbligo di contribuzione alla previdenza professionale per il reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare.
Art. 8 Malattia o infortunio all’estero
La Confederazione conclude un’assicurazione che, in caso di malattia o infortunio all’estero nell’ambito di un’attività parlamentare, fornisce al parlamentare almeno le prestazioni seguenti:
30 000 franchi al minimo per le spese di rimpatrio in Svizzera;
100 000 franchi al minimo per le spese inerenti alle cure mediche e all’ospedalizzazione;
un anticipo di 30 000 franchi al minimo per le spese di ospedalizzazione.
Le prestazioni dell’assicurazione di cui al capoverso1 vengono ridotte in ragione dell’ammontare delle prestazioni fornite dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni.
Il diritto del parlamentare alle prestazioni sussiste direttamente nei confronti dell’assicurazione.
Art. 10 Contributi ai gruppi parlamentari
Il contributo di base è di 92 000 franchi e il contributo per membro di 17 000 franchi.
II
La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004 Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
29 novembre 2004 Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale