RU 2011 6293
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione
del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità
del 18 marzo 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 20102,
decreta:
Art. 1
La Convenzione del Consiglio d’Europa del 23 novembre 20013 sulla cibercriminalità è approvata.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Visti gli articoli 40 e 42 della Convenzione, all’atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni:
dichiarazione in merito all’articolo2: La Svizzera dichiara che applicherà l’articolo2 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso violando misure di sicurezza.
dichiarazione in merito all’articolo3: La Svizzera dichiara che applicherà l’articolo3 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso a fine di lucro.
riserva relativa all’articolo6 paragrafo3: La Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo6 paragrafo1 soltanto nel caso in cui il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all’articolo6 paragrafo1 lettera a numero ii.
dichiarazione in merito all’articolo7: La Svizzera dichiara che applicherà l’articolo7 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso con l’intento di procurare un indebito vantaggio a se stessi o a terzi oppure di arrecare un danno.
dichiarazione in merito all’articolo 9 paragrafo3: La Svizzera dichiara che, ai fini dell’articolo 9 paragrafo2, considera «minori» tutti i soggetti di età inferiore a 16 anni.
riserva relativa all’articolo 9 paragrafo4: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 9 paragrafo2 lettera b.
riserva relativa all’articolo 14 paragrafo3: La Svizzera si riserva il diritto di applicare le misure di cui all’articolo 20 esclusivamente ai crimini e ai delitti ai sensi del Codice penale4.
dichiarazione in merito all’articolo 27 paragrafo 9: La Svizzera dichiara che, nei casi urgenti ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 9, l’autorità centrale competente per ricevere tutte le domande di assistenza giudiziaria indirizzate alla Svizzera è l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.
riserva relativa all’articolo 29 paragrafo4: La Svizzera si riserva il diritto di subordinare alla condizione prevista dall’articolo 29 paragrafo4 l’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria che richieda l’applicazione di misure coercitive.
IlConsiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa quanto segue:
secondo l’articolo 24 paragrafo7, l’autorità competente per l’invio e la ricezione delle domande di estradizione o di arresto provvisorio è l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna;
secondo l’articolo 27 paragrafo2, l’autorità centrale competente per l’invio e la ricezione delle domande di assistenza giudiziaria è l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna;
secondo l’articolo 35, il punto di contatto reperibile 24 ore su 24 sette giorni su sette è l’Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.
Art. 2
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale5
Art. 143bis
Accesso indebito 1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di a un sistema per l’elaborazione trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Legge del 20 marzo 19816 sull’assistenza in materia penale
Art. 18b Dati relativi al traffico informatico
L’autorità federale o cantonale incaricata di trattare una domanda di assistenza giudiziaria può ordinare la trasmissione all’estero di dati elettronici relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se:
le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine all’estero; oppure
tali dati sono stati acquisiti dall’autorità d’esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata (art. 269–281 del Codice di procedura penale7.
Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell’assistenza giudiziaria sia passata in giudicato.
La decisione di cui al capoverso1 e, se del caso, l’ordine e l’autorizzazione della sorveglianza devono essere tempestivamente comunicati all’Ufficio federale.
Art. 3
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi federali elencate nell’articolo2.
Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011 Consiglio nazionale, 18 marzo 2011 Il presidente: Hansheiri Inderkum Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2011.8
Conformemente all’articolo3 capoverso2, le leggi federali elencate entrano in vigore il 1° gennaio 2012.9
16 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 13 set. 2011.