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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità
Termine di referendum: 7 luglio 2011
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità
del 18 marzo 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 20102, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione del Consiglio d’Europa del 23 novembre 20013 sulla cibercriminalità è approvata. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 Visti gli articoli 40 e 42 della Convenzione, all’atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni: a. dichiarazione in merito all’articolo 2: La Svizzera dichiara che applicherà l’articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso violando misure di sicurezza. b. dichiarazione in merito all’articolo 3: La Svizzera dichiara che applicherà l’articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso a fine di lucro. c. riserva relativa all’articolo 6 paragrafo 3: La Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 6 paragrafo 1 soltanto nel caso in cui il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a numero ii.
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità. DF
Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1 Codice penale5
Art. 143bis Accesso indebito 1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di a un sistema per l’elaborazione trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Legge del 20 marzo 19816 sull’assistenza in materia penale
Art. 18b Dati relativi al traffico informatico 1 L’autorità federale o cantonale incaricata di trattare una domanda di assistenza giudiziaria può ordinare la trasmissione all’estero di dati elettronici relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se: a. le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine all’estero; oppure b. tali dati sono stati acquisiti dall’autorità d’esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata (art. 269–281 del Codice di procedura penale7). 2 Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell’assistenza giudiziaria sia passata in giudicato. 3 La decisione di cui al capoverso 1 e, se del caso, l’ordine e l’autorizzazione della sorveglianza devono essere tempestivamente comunicati all’Ufficio federale.
5 RS 311.0 6 RS 351.1 7 RS 312.0
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità. DF
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi federali elencate nell’articolo 2.
Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011 Consiglio nazionale, 18 marzo 2011 Il presidente: Hansheiri Inderkum Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 29 marzo 20118 Termine di referendum: 7 luglio 2011
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