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Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione

AS 2012 1249 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 17 giu 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2012-1249/it/decreto-federale-che-approva-la-convenzione-tra-la-svizzera-e-la-turchia-per-evitare-la-doppia-imposizione

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito (RS 0.672.976.31)

Atto di base di: Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione (RS 672.976.3)

Foglio federale: Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione (BBl 2011 797),

RU 2012 1249

Decreto federale
che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia
per evitare la doppia imposizione

del 17 giugno 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 20102,
decreta:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2010 4883

Art. 1

La Convenzione del 18 giugno 20103 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito è approvata.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e la Turchia:

  1. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e

  2. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso3.

Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

Footnotes

  1. [3] RS 0.672.976.31; RU 2012 1251

Art. 2

Il Consiglio federale dichiara al Governo della Repubblica Turca che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo della Repubblica Turca.

RS 672.976.3 con la Turchia. DF

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.4

20 marzo 2012 Cancelleria federale

Footnotes

  1. [4] FF 2011 4441