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Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione

672.976.3 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 8 feb 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/672-976-3/it/decreto-federale-che-approva-la-convenzione-tra-la-svizzera-e-la-turchia-per-evitare-la-doppia-imposizione

Consultato il 5 set 2026

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  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Emanato con: Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione (AS 2012 1249)

672.976.3

Decreto federale
che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione

del 17 giugno 2011 (Stato 8 febbraio 2012)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 20102,

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2010 4883

decreta:

Art. 1

La Convenzione del 18 giugno 20103 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito è approvata.

Footnotes

  1. [3] RS 0.672.976.31

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e la Turchia:

  1. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e

  2. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.

Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

Art. 2

Il Consiglio federale dichiara al Governo della Repubblica Turca che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo della Repubblica Turca.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).