672.976.3
Decreto federale
che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione
del 17 giugno 2011 (Stato 8 febbraio 2012)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 20102,
decreta:
Art. 1
La Convenzione del 18 giugno 20103 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito è approvata.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e la Turchia:
identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.
Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.
Art. 2
Il Consiglio federale dichiara al Governo della Repubblica Turca che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.
Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo della Repubblica Turca.
Art. 3
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).