RU 2012 6321
Ordinanza dell’UFSP
sull’importazione di derrate alimentari originarie
o provenienti dal Giappone
Modifica del 19 novembre 2012
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFSP del 30 marzo 20111 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è modificata come segue:
Art. 1 cpv.1 lett. c–e
La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. Sono fatti salvi:
le bevande alcoliche di cui alle voci di tariffa doganale 2203–2208;
il tabacco greggio e manufatto;
abrogata
Art. 1a cpv.1
Le derrate alimentari di cui all’articolo1 non possono superare i valori massimi indicati negli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/20122.
Art. 2 cpv.1 e 4
Una derrata alimentare di cui all’articolo1 può essere importata in Svizzera soltanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/20123.
Se alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’articolo 3, l’autorità di cui al capoverso 3 lettera a deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ott. 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE)
n. 284/2012; versione secondo GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31.
Si veda la nota all’art. 1a cpv.1.
Art. 3 Rapporto d’analisi
Per le derrate alimentari di cui all’allegato della presente ordinanza, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137.
Art. 6 cpv.1 lett. b e 2 lett. b
I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:
b. un esame della merce e un controllo d’identità, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio 134 e cesio 137 su almeno il 5 per cento delle partite di derrate alimentari.
L’autorità di esecuzione libera una partita soltanto se:
b. dall’esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/20124.
Art. 7c Disposizione transitoria della modifica del 19 novembre 2012
Le derrate alimentari di cui all’articolo1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:
hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 novembre 2012; oppure
sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 novembre 2012.
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 20 novembre 2012.5
19 novembre 2012 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
Si veda la nota all’art. 1a cpv.1.
La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 19 nov. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
Allegato
(art. 3) Derrate alimentari per le quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio 134 e cesio 137 prima dell’esportazione verso la Svizzera
a) Prodotti provenienti dalla prefettura di Fukushima tutti i prodotti tenendo conto delle esenzioni di cui all’articolo1 della presente ordinanza
b) Prodotti provenienti dalla prefettura di Shizuoka 0902.1000/2000/3000/4000 tè ed i relativi prodotti trasformati 2101.2011/2099 2202.9090
c) Prodotti provenienti dalla prefettura di Yamanashi
d) prodotti provenienti dalle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate 0902.1000/2000/3000/4000 tè ed i relativi prodotti trasformati 2101.2011/2099 2202.9090 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; pesci e prodotti della pesca 0308 1006 riso ed i relativi prodotti trasformati 1102.9051/9059 1103.1931/1939 1104.3039/3091/3092/3099 1901 1904.1010/1090/2000/9010/9020/9090 1201.90 semi di soia ed i relativi prodotti trasformati 1208.1010 1507 2008.1990 0708.20 fagioli azuki ed i relativi prodotti trasformati 0713.32 1106.1090 0810.4000 mirtilli ed i relativi prodotti trasformati 0811.9010 0802.9090 semi di ginkgo biloba ed i relativi prodotti 0809.10 albicocco del Giappone ed i relativi prodotti 0805 agrumi, scorza di agrumi ed i relativi prodotti 0814.0000 trasformati 0810.7000 kaki ed i relativi prodotti trasformati 0810.9098 melagrane ed i relativi prodotti trasformati 0810.9098 chocolate-vine (Akebia quinata) ed i relativi prodotti 0810.9098 pomacee (Chaenomeles) ed i relativi prodotti tra- 0811.9090 sformati 0810.9092 papaie (Asimina triloba) ed i relativi prodotti tra- 0811.9029 sformati 0812.9010 0808.30 pere ed i relativi prodotti trasformati 0813.4011/4019 0802.4100/4200 castagne ed i relativi prodotti trasformati 0802.3120/3190/3220/3290 noci ed i relativi prodotti trasformati 0709.9999 Ashitaba (Angelica keiskei) ed i relativi prodotti 0709.9999 farfaraccio maggiore (fuki), steli di farfaraccio 0710.8090 giapponese (Petasites japonica) ed i relativi prodotti 0711.9090 trasformati 0709.9999 zenzero giapponese (Myoga) ed i relativi prodotti 2008.9999 0709.9999 parti commestibili di Aralia sp.
ed i relativi prodotti 0709.9999 germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) ed i 2004.9018/9049 2005.9110/9190 0709.9999 felce maggiore (Pteridium aquilinum) ed i relativi 0709.9999 parti commestibili di ravanello giapponese o wasbi 0710.8090 (Wasabia japonica) ed i relativi prodotti trasformati 0910.9900 0709.9999 prezzemolo giapponese (Oenanthe javanica) ed i 0910.9900 pepe nero giapponese (Zanthoxylum piperitum) 0709.9999 felce florida giapponese (Osmunda japonica) ed i 0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciado- 0710.8090 phylloides) ed i relativi prodotti trasformati 0709.9999 momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) ed i relativi 0709.9999 felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) ed 0710.8090 i relativi prodotti trasformati 0709.9999 aurea marginata (Hosta Montana) ed i relativi pro- 0710.8090 dotti trasformati 0709.9999 uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) ed 0710.8090 i relativi prodotti trasformati 0703.2000 aglio serpentino (Allium victorialis subsp. Pla- 0710.8090 typhyllum) ed i relativi prodotti trasformati 0709.9999 cardo giapponese (Cirsium japonicum) ed i relativi 0709.9999 yobusumaso (honma) (Cacalia hastate ssp orientalis) 0710.8090 ed i relativi prodotti trasformati 0709.9999 Synurus pungens (oyamabokuchi) ed i relativi 0709.9999 equiseto dei campi (Equisetum arvense) ed i relativi 0810.9098 Actinidia polygama (vite d’argento) ed i relativi 0811.9090 prodotti trasformati 0714.40 taro (Colocasia esculenta) ed i relativi prodotti trasformati 0709.9999 yacón (Smallanthus sonchifolius) ed i relativi 0714.90
e) Prodotti composti contenenti più del 50 % dei prodotti di cui alle lettere a–d del presente allegato.