RU 2013 2129
Ordinanza del DFI
sul controllo dell’importazione e del transito
di animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 26 giugno 2013
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi,
ordina:
I
Gli allegati1 e 4 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 20134.
26 giugno 2013 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 giu. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
Allegato 1
(art.3 cpv. 1) Testi normativi dellʼUE concernenti le condizioni di importazione e transito Cap.1, n. 1–6, 8 e 10–16 1. artiodattili, perissodattili Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del (senza equidae) e probosci- 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o dati; carni fresche di animali loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determidell’ordine artiodattili, nati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di perissodattili e proboscidati certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag.1; e della famiglia equidae; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, api e bombi GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.
2. prodotti a base di carne; Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novemstomaci, vesciche e intestini bre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia trattati destinati al consumo sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da umano paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49;
3. equidi; sperma, ovuli ed Decisione 2004/211/CE della Commissione, del embrioni della specie equina 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell’11.3.2004, pag.1;
4. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, esenti da organismi patogeni loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e nate e carni separate mecca- prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di nicamente di pollame, ratiti certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag.1; e selvaggina da penna selva- modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, tica; uova e ovoprodotti GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74. Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74; 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42.
5. embrioni di bovini Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19;
6. sperma di animali dome- Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, stici della specie bovina del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32;
8. sperma, ovuli ed embrioni Decisione 2010/472/UE della Commissione, del delle specie ovina e caprina 26 agosto 2010, relativa all’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione, 10. volatili diversi dal Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del pollame 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag.1. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29;
11. carni dei conigli Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del d’allevamento, carni di 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di leporidi selvatici, carni di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai alcuni mammiferi terrestri fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo selvatici (senza ungulati) territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22.
12. lumache, cosce di rana, Decisione 2003/812/CE della Commissione, del gelatina, miele e pappa reale 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai destinati al consumo umano quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17; modificata in ultimo dalla decisione 2006/696/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag.1.
13. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)
n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag.1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag.1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag.1.
14. latte e prodotti a base Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del di latte 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag.1;
15. pesci, molluschi, crosta- Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del cei d’acquacoltura, prodotti 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della diretdi questi animali e animali tiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certifiacquatici ornamentali cazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.
16. prodotti della pesca, Decisione 2006/766/CE della Commissione, del molluschi bivalvi, echino- 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei dermi, tunicati e gasteropodi territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi marini destinati al consumo bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti umano della pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53;
Cap.2, n. 3 e 6 3. prodotti di origine Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del animale destinati al Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche consumo umano per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag.1.
6. sperma, ovuli ed embrioni Decisione 2010/472/UE della Commissione, del delle specie ovina e caprina 26 agosto 2010, relativa all’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione, Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; 2012/112/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51.
Cap.3, n. 1–9, 13, 16, 19, 20, 22 e 25 1. artiodattili, perissodattili Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, (senza equidae) e probosci- che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e dati; carni fresche di animali il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che dell’ordine artiodattili, modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga perissodattili, proboscidati e la direttiva 72/462/CEE, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; della famiglia equidae; api e modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione bombi 2012/253/UE, GU L 125 del 12.5.2012, pag. 51.
Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag.1; Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34; 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
2. equidi Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag.1; modificata in ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234. Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell’allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio, versione della GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9, rettificata nella GU L 159 del 25.6.2010, pag. 28.
3. cavalli registrati Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati, GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67; Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008, relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, versione della GU L 235 del2.9.2008, pag. 16.
4. cavalli registrati Decisione 93/195/CEE della Commissione, del per corse, competizioni e 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e manifestazioni culturali alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea, GU L 86 del 6.4.1993, pag.1;
5. equidi da macello Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7;
6. equidi registrati Decisione 93/197/CEE della Commissione, del ed equidi da riproduzione 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e e produzione alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16;
7. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, esenti da organismi patogeni loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e nate e carni separate mecca- prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di nicamente di pollame, ratiti certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag.1; e selvaggina da penna selva- modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, tica; uova e ovoprodotti GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74. Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74; 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42.
8. embrioni di bovini Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19;
9. sperma di animali dome- Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, stici della specie bovina del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32; Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34; 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
13. volatili diversi dal Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del pollame 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag.1. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29;
16. prodotti a base di carne; Decisione 2007/777/CE della Commissione, del stomaci, vesciche e intestini 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e trattati destinati al consumo di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le umano importazioni da Paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49;
19. latte e prodotti a base Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del di latte 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag.1;
20. involucri di origine Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e animale del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag.1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag.1. Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione di involucri di origine animale da paesi terzi, GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 38; modificata in ultimo dalla decisione 2004/414/CE, GU L 151 del 30.4.2004, pag. 64, rettificata nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 56.
22. pesci, molluschi, crosta- Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del cei d’acquacoltura e prodotti 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttidi questi animali e animali va 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificaacquatici ornamentali zioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.
25. sperma, ovuli ed Decisione 2010/472/UE della Commissione, del embrioni delle specie ovina 26 agosto 2010, relativa all’importazione di sperma, ovuli ed e caprina embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione,
Allegato 4
N. III, lett. a, c e d Prodotto Provenienza Condizioni
Latte in polvere per neonati, alimenti Isole Faeröer, al massimo 10 kg per persona per la prima infanzia e alimenti Groenlandia, risp. per animale preso con sé destinati a fini medici speciali per Islanda l’uomo e gli animali, se: 1. i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente; Altri Paesi terzi al massimo2 kg per persona 2. si tratta di prodotti di marca confe- risp. per animale preso con sé zionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e 3. la confezione è integra, a meno che non venga già utilizzata.
Derrate alimentari non elencate al Isole Faeröer, al massimo 10 kg per persona numero I, II o III lettere a e b, Groenlandia, come uova e miele. Islanda Altri Paesi terzi al massimo2 kg per persona
Derrate alimentari elencate al Isole Faeröer, al massimo 10 kg per persona numero I lettera b e sottoprodotti Groenlandia, di origine animale destinati Islanda all’alimentazione degli animali da compagnia.