RU 2013 2421
Ordinanza
sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica
delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in
professioni regolamentate
(ODPS)
del 26 giugno 2013
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli1 capoverso 3, 2 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 e 7 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 20121 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS),
ordina:
Sezione 1 Professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione
Art. 1
Le professioni elencate all’allegato1 sono soggette all’obbligo di dichiarazione e alla verifica delle qualifiche conformemente alla LDPS.
Sezione 2 Dichiarazione
Art. 2 Forma e contenuto della dichiarazione iniziale
Il prestatore di servizi (di seguito: il prestatore) provvede alla dichiarazione mediante il sistema di dichiarazione accessibile sulla piattaforma Internet della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)2.
La dichiarazione contiene in particolare le seguenti indicazioni sul prestatore di servizi:
nomi, cognomi, sesso, data di nascita, cittadinanza, numero del passaporto, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
la professione soggetta all’obbligo di dichiarazione che intende esercitare in Svizzera;
il Cantone nel quale la prestazione di servizi verrà effettuata per la prima volta;
www.sbfi.admin.ch
l’inizio presumibile di quest’ultima;
all’occorrenza, le informazioni concernenti la copertura assicurativa o altri tipi di protezione personale o collettiva relativi alla responsabilità professionale;
la dichiarazione che non vi sono procedure pendenti a suo carico riguardanti la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione né un divieto provvisorio o definitivo di esercitare la professione.
Il prestatore stampa il modulo debitamente compilato, lo firma e lo invia per posta alla SEFRI, accompagnato dai documenti allegati secondo l’articolo 3.
Art. 3 Documenti allegati
Il prestatore allega alla dichiarazione i seguenti documenti:
una prova della sua cittadinanza;
un’attestazione, in originale o in copia autenticata, che certifica che egli è legalmente stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) per esercitarvi le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche temporaneamente, al momento del rilascio dell’attestazione;
una copia autenticata della prova delle sue qualifiche professionali;
all’occorrenza, il documento che indica in quale misura la sua attività professionale è coperta dal punto di vista assicurativo o da altri tipi di protezione personale o collettiva relativi alla responsabilità professionale;
la prova, in originale o in copia autenticata, che ha esercitato l’attività in questione nel suo Stato di residenza per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti, se l’esercizio della professione e la formazione non sono regolamentati in tale Stato;
per le professioni nel settore della sicurezza di cui all’allegato1: la prova, in originale o in copia autenticata, dell’assenza di condanne.
Art. 4 Rinnovo della dichiarazione
Il prestatore deve rinnovare la dichiarazione:
per ogni anno civile durante il quale intende di nuovo fornire una prestazione di servizi;
in occasione di ogni modifica relativa ai dati dichiarati.
Il rinnovo deve essere effettuato conformemente all’articolo 2; ad ogni rinnovo occorre allegare un’attestazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso1 lettera b. Il prestatore fornisce, all’occorrenza, gli altri documenti allegati richiesti in merito alle modifiche intervenute.
Sezione 3 Procedura della SEFRI dopo la notifica della dichiarazione
Art. 5 Verifica del dossier
La SEFRI verifica se la dichiarazione e i documenti allegati sono completi.
Essa avvisa immediatamente il prestatore, se possibile per via elettronica, in merito a eventuali complementi da fornire.
Art. 6 Data della notifica della dichiarazione
La dichiarazione e il suo rinnovo sono considerati validamente notificati non appena il modulo di dichiarazione, debitamente compilato, firmato e accompagnato da tutti i documenti allegati richiesti, è pervenuto alla SEFRI.
Art. 7 Avviso al prestatore
La SEFRI conferma di aver ricevuto la dichiarazione e comunica al prestatore in che data essa è stata validamente notificata.
Essa informa il prestatore sui termini applicabili alla procedura secondo la direttiva
Essa comunica al prestatore le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali e per l’esercizio della professione.
Art. 8 Trasmissione alle autorità competenti
La SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati all’autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 3 cpv. 1 LDPS) oppure all’autorità competente per l’esercizio della professione (art. 4 cpv. 1 lett. a LDPS).
Essa mette in copia l’autorità competente per l’esercizio della professione del Cantone in cui la prestazione di servizi verrà effettuata per la prima volta.
Sezione 4 Collezione di dati
Art. 9
La SEFRI raccoglie i dati di cui agli articoli 2–4 e li conserva in forma elettronica.
Essa trasmette i dati, compresi i documenti allegati di cui all’articolo 3, per via elettronica o per posta, all’autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali e all’autorità competente per l’esercizio della professione.
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 225 del 30.9.2005, pag. 22), nella versione che vincola la Svizzera conformemente all’all. III sez. A n. 1 dell’Acc. del
giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
Essa può rendere accessibili i dati all’autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali e all’autorità competente per l’esercizio della professione mediante una procedura online, nella misura in cui la dichiarazione e i documenti allegati non contengono dati personali degni di particolare protezione.
I dati sono conservati per dieci anni a partire dalla notifica della dichiarazione.
Sezione 5 Verifica delle qualifiche professionali da parte dell’autorità federale
competente
Art. 10 Verifica, decisione e informazione
L’autorità federale competente verifica le qualifiche professionali.
Essa comunica al prestatore, entro un mese al massimo a partire dalla notifica della dichiarazione:
che le sue qualifiche professionali sono sufficienti; o
che le sue qualifiche professionali divergono in modo sostanziale dalle esigenze svizzere per l’esercizio della professione regolamentata e che è necessaria una prova attitudinale; in tal caso l’autorità menziona le conoscenze e le competenze mancanti.
Se le qualifiche professionali del prestatore sono sufficienti, l’autorità adotta le disposizioni necessarie per permettere all’autorità cantonale di comunicare al prestatore, entro un mese al massimo a partire dalla data della notifica della dichiarazione (art. 6), che egli può avviare la sua attività professionale.
Art. 11 Ritardo nella verifica delle qualifiche professionali
Se l’autorità federale incaricata della verifica delle qualifiche professionali constata, in base alla dichiarazione e ai documenti allegati, che sarà in ritardo nel prendere una decisione a causa di alcuni documenti mancanti, essa ne informa il prestatore entro un mese al massimo a partire dalla notifica della dichiarazione.
L’autorità federale competente indica i motivi del ritardo e il tempo necessario per giungere a una decisione.
Prima della fine del secondo mese a partire dalla ricezione del complemento d’informazione, l’autorità comunica al prestatore la sua decisione secondo l’articolo 10 capoverso 2 e adotta, all’occorrenza, le disposizioni di cui all’articolo 10 capoverso 3.
Art. 12 Prova attitudinale
L’autorità federale competente organizza la prova attitudinale in modo tale da permettere di iniziare la prestazione di servizi entro il mese successivo alla decisione secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b.
Essa informa in tempo utile l’autorità cantonale competente in merito al superamento della prova.
Il mancato superamento della prova attitudinale viene comunicato al prestatore dall’autorità federale competente entro il mese successivo alla decisione secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b. L’autorità federale competente offre al prestatore la possibilità di ripetere la prova attitudinale il più presto possibile.
Il definitivo mancato superamento della prova attitudinale è comunicato all’autorità competente del Cantone nel quale la prestazione di servizi sarebbe stata effettuata per la prima volta.
Sezione 6 Uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali
Art. 13 Titoli di formazione
Il prestatore può usare il suo titolo di formazione nella lingua dello Stato d’origine.
Se esiste il rischio di confusione con un titolo di formazione svizzero o se il titolo estero è identico al titolo svizzero, il prestatore deve indicare tra parentesi il Paese d’origine del titolo di formazione.
L’uso dei titoli di formazione svizzeri è vietato.
Art. 14 Titolo professionale
Il prestatore può usare il titolo professionale utilizzato in Svizzera purché:
le sue qualifiche siano state verificate ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 o 3 LDPS;
egli possa pretendere un riconoscimento automatico delle sue qualifiche professionali in applicazione del titolo III capo III della direttiva 2005/36/CE4.
Negli altri casi il prestatore usa il titolo professionale del suo Stato di residenza, nella lingua ufficiale di tale Stato. Se esiste il rischio di confusione con un titolo professionale svizzero o se il titolo estero è identico al titolo svizzero, il prestatore deve indicare tra parentesi il Paese d’origine del titolo professionale.
Si veda la nota relativa all’art. 7 cpv. 2.
Sezione 7 Disposizioni penali
Art. 15 Violazione di un obbligo di dichiarazione
È punito con la multa ai sensi dell’articolo 7 capoverso1 lettera b LDPS ogni prestatore che fornisce una prestazione di servizi senza rispettare l’obbligo di dichiarazione ai sensi degli articoli 2–4.
Sezione 8 Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione
La SEFRI esegue la presente ordinanza, purché non ne siano competenti altre autorità federali o cantonali.
Art. 17 Modifica del diritto vigente
Il diritto vigente è modificato conformemente alle disposizioni dell’allegato 2.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2013.
26 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Obbligo di dichiarazione e verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013
Allegato 1
(art.1 e 3 lett. f) Professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione e alla verifica delle qualifiche professionali ai sensi della LPDS 1. Professioni sanitarie Assistente di cura per animali Assistant/e en soins pour animaux Tierheilpraktiker/in Assistente podologo Assistant/e podologue Podologieassistent/in Audioprotesista Acousticien/ne Hörgeräte-Akustiker/in Audioprotesista specializzato/a in Audioprothésiste pédiatrique Pädakustiker/in acustica pediatrica Chiropratico/a Chiropraticien/ne Chiropraktor/in Compreso il/la chiropratico/a assistente Consulente per le madri, per i Conseiller/conseillère maternelle, Mütter-, Väter- und padri e per l’allattamento paternel/le et pour nourrissons Stillberater/in Dentista Dentiste Zahnarzt/ärztin Dietista Diététicien/ne Ernährungsberater/in Drogheria (gestore) Droguerie (exploitant/e) Drogerie (Betreiber/in) Droghiere/a Droguiste Drogist/in Ergoterapista Ergothérapeute Ergotherapeut/in Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 Estetista Esthéticien/ne Kosmetiker/in Farmacista Pharmacien/ne Apotheker/in Compreso il/la farmacista assistente Fisioterapista Physiothérapeute Physiotherapeut/in Igienista dentale Hygiéniste dentaire Dentalhygieniker/in Infermiere/a Infirmier/ière Pflegefachmann/frau Laboratorio (direttore/trice) Laboratoire médical (direc- Laboratorium (Leiter/in) Concerne laboratori giusta gli art. teur/directrice) 42 segg. OPre5 e gli art. 6 e 7 Levatrice (ostetrico/a) Sage-femme Hebamme (Entbindungshelfer/in) Logopedista Logopédiste Logopäde/pädin Massaggiatore/trice medicale Masseur /masseuse médicale Med. Masseur/in Medicamenti (fabbricante, com- Médicaments Arzneimittel (Hersteller/in, Händmerciante) (fabricant/e, commerçant/e) ler/in)
O del DFI del 29 set. 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RS 832.112.31)
O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull’essere umano (RS 810.122.1) Obbligo di dichiarazione e verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 Medicina alternativa e complemen- Médecine alternative et complé- Komplementär- und Alternativme- Riguarda in particolare: agopuntutare (terapista in) mentaire (thérapeute) dizin (Therapeut/in) ra, arte terapia, ayurveda, biorisonanza, omeopatia, medicina tradizionale cinese (MTC), naturopatia tradizionale europea (NTE), riflessologia, shiatsu, euritmia terapeutica, terapia respiratoria. Vedere lista su www.rme.ch (in francese) Medico Médecin Arzt/Ärztin Odontotecnico/a Technicien/ne dentaire Zahntechniker/in Operatore/trice sociosanitario/a Assistant/e en soins et santé com- Fachmann/frau Gesundheit munautaire Optometrista Optométriste Optometrist/in Ortopedico/a – brachieraio/a Orthopédiste - bandagiste Orthopädist/in - Bandagist/in Ortottista Orthoptiste Orthoptist/in Osteopata Ostéopathe Osteopath/in Ottico/a Opticien/ne Optiker/in Podologo/a Podologue Podologe/login Protesista dentale Prothésiste dentaire Zahnprothetiker/in Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 Psicologo/a Psychologue Psychologe/login Comprende qualunque attività di psicologia del settore sanitario. Tale definizione copre tutte le terapie della psicologia applicata su persone malate o nel quadro di test clinici. Psicomotricità (terapeuta della) Psychomotricité (thérapeute en) Psychomotoriktherapeut/in Psicoterapeuta Psychothérapeute Psychotherapeut/in Compreso lo/a psicoterapeuta assistente Soccorritore/trice Ambulancier/ière Rettungssanitäter/in Comprende la direzione di servizi d’ambulanza e soccorritore ausiliario/soccorritrice ausiliaria d’ambulanza Veterinario/a Vétérinaire Tierarzt/ärztin Compreso il/la veterinario/a assistente 2.
Industria e commercio Armi (commerciante e Armes (commerçant/e et fabri- Waffen (Händler/in und Professione nel campo della sicufabbricante) cant/e) Hersteller/in) rezza Obbligo di dichiarazione e verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 Azienda del settore alberghiero o Entreprise dans l’hôtellerie ou la Gastgewerbebetrieb (Leiter/in) della ristorazione (direttri- restauration (exploitant/e) ce/direttore) Esplosivi (commerciante e utente) Substances explosibles (com- Explosionsgefährliche Stoffe Professione nel campo della sicumerçant/e et utilisateur/utilisatrice) (Händler/in und Benutzer/in) rezza Mediazione di crediti al consumo Crédit à la consommation Vermittlung von Konsumkrediten (creditore/trice, intermediario/a di (prêteur/prêteuse, courtier, (Kreditgeber/in, Kreditvermittcredito) courtière) ler/in) Pompe funebri (gestore di imprese Pompes funèbres (gérant/e Bestatter/in (Betriebsleiter/in) di -) d’entreprise) Saggiatore/trice del controllo in Essayeur/essayeuse du contrôle Edelmetallprüfer/in metalli preziosi des métaux précieux Stupefacenti (commerciante e Stupéfiants (commerçant/e et Betäubungsmittel (Händler/in und fabbricante) fabricant/e) Hersteller/in) 3. Alimentazione Catering (traiteur) Traiteur/e Traiteur/in Pescatore/trice professionista Pêcheur/pêcheuse professionnelle Berufsfischer/in Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 4.
Economia forestale, sperimentazione animale, protezione degli animali, agricoltura Selvicoltore/trice Forestier/forestière Wald-/Forstarbeiter/in Commerciante di bestiame Marchand/e de bétail Viehhändler/in Direttore/trice del centro di deten- Animalerie (responsable) Leiter/in von Versuchstierhaltung zione di animali da laboratorio Guardiano/a di animali Gardien/ne d’animaux Tierpfleger/in Maniscalco/a Maréchal/e-ferrant/e Hufschmied/in Pareggiatore/trice di unghioni Pareur/pareuse d’onglons Klauenschneider/in Prodotti fitosanitari (impiego pro- Produits phytosanitaires (emploi à Pflanzenschutzmittel (berufliche/r fessionale e commerciale di) titre professionnel ou commercial) und gewerbliche/r Verwender/in) Tecnico/a di inseminazione Technicien inséminateur Besamungstechniker/in /technicienne inséminatrice Terapeuta per animali Thérapeute pour animaux Tiertherapeut/in Comprende in particolare l’agopuntura, la fisioterapia o l’osteopatia sugli animali 5. Trasporti Autista (di limousine) Chauffeur/chauffeuse Limousinenfahrer/in (de limousine) Obbligo di dichiarazione e verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 Tassista Chauffeur/chauffeuse de taxi Taxifahrer/in Conducente che esegue trasporti Conducteur/conductrice pour Fahrzeugführer/in, der/die Transdi merci pericolose matières dangereuses porte mit gefährlichen Gütern ausführt Capo d’aerodromo Chef/fe d’aérodrome Flugplatzleiter/in Capotecnico/a delle imprese di Chef/fe technique des installations Technische/r Leiter/in von Seiltrasporto a fune de transport à câble bahnen Manutenzione d’aeromobili Entretien des aéronefs (personnel Luftfahrzeug- (personale di manutenzione) préposé à l’entretien) Instandhaltungspersonal Trasporto su strada (direttore/trice Transport par route (direc- Strassentransport (Leiter/in der dell’impresa) teur/directrice de l’entreprise) Unternehmung) 6.
Formazione Animatore/trice di corsi di forma- Animateur/animatrice de cours de Moderator/in von Weiterausbilzione complementare per formation complémentaire pour dungskursen für die Zulassung von l’ammissione alla circolazione di l’admission à la circulation routière Personen zum Strassenverkehr persone Consulente in materia di educa- Conseiller/conseillère d’éducation Erziehungsberater/in zione Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 Docente attivo/a nella formazione Enseignant/e de la formation Lehrperson für die schulische scolastica di base e nella preparazio- scolaire initiale ou de la maturité Grundbildung und die Berufsmane alla maturità professionale professionnelle turität Docente attivo/a nella formazione Enseignant/e chargé/e de la forma- Lehrperson in der höheren Beprofessionale superiore tion professionnelle supérieure rufsbildung Docente in pedagogia speciale Pédagogue spécialisé/e (orientation Sonderpädagog/in (Vertiefungs- (orientamento educazione pedagogi- éducation précoce spécialisée) richtung heilpädagogische Frühco-curativa precoce) erziehung) Docente in pedagogia speciale Pédagogue spécialisé/e (orientation Sonderpädagog/in (Vertiefungs- (orientamento pedagogia curativa enseignement spécialisé) richtung schulische Heilpädagoscolastica) gik) Docente nelle scuole di musica Enseignant/e dans les écoles de Lehrperson an einer Musikschu- (diploma di pedagogia musicale) musique (diplôme de pédagogie le (musikpädagogisches Diplom) musicale) Docente per il livello prescolastico Enseignant/e des degrés préscolaire Lehrperson für die Vorschulstufe ed elementare o per il livello presco- et primaire ou du degré prescolaire und/oder Primarstufe lastico o per il livello elementare ou du degré primaire Docente per il livello secondario I Enseignant/e pour le degré secondai- Lehrperson der Sekundarstufe I re I Docente per le scuole di maturità Enseignant/e pour les écoles de Lehrperson für Maturitätsschulen maturité Educatore/educatrice dell’infanzia Educateur/éducatrice de l’enfance Kindererzieher/in Formatore/trice attivo/a in aziende Formateur/formatrice en entreprise Berufsbildner/in in Lehrbetrieben di tirocinio Obbligo di dichiarazione e verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate
RU 2013 Formatore/trice attivo/a in corsi Formateur/formatrice en cours Berufsbildner/in in überbetriebliinteraziendali interentreprises chen Kursen Logopedista Logopédiste Logopäde/pädin Maestro/a conducente Moniteur/monitrice de conduite Fahrlehrer/in Orientatore/trice professionale Conseiller/conseillère en orienta- Berufsberater/in tion professionnelle Psicomotricità (terapeuta della) Psychomotricité (thérapeute en) Psychomotoriktherapeut/in 7. Lavoro Specialista della sicurezza sul Spécialiste de la sécurité Spezialist/in der Arbeitssicherhei lavoro au travail 8. Finanza, economia Fiduciario commercialista (inclusa Fiduciaire commercial Handelstreuhänder/in consulenza fiscale) Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 Fiduciario finanziario (inclusa Fiduciaire financier Finanzberater/in consulenza finanziaria e gestione di fortune) Fiduciario immobiliare Fiduciaire immobilier Immobilientreuhänder/in 9. Attività sportive Accompagnatore/trice di Accompagnateur/accompagnatrice Wanderleiter/in escursioni in montagna (guida en montagne (responsable de escursionistica) randonnée) Gestore di un ufficio per escursioni Exploitant/e d’un bureau de Betreiber/in eines Wanderleiterin montagna randonnées büros Gestore di una scuola di sci/sport Exploitant/ed’une école de Betreiber/in einer Ski / Comprende l’insegnamento dello sulla neve ski/sports de neige Schneesportschule sci, dello snowboard, dello sci di fondo e del telemark Gestore di una scuola di alpinismo Exploitant/e d’une école de Betreiber/in einer Bergsteigerschule varappe Guida di canyoning Guide de canyoning Canyoningführer/in Guida alpina Guide de montagne Bergführer/in Guida di rafting Guide de rafting Raftingführer/in Guida speleologica Guide de spéléologie Höhlenführer/in Obbligo di dichiarazione e verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 Guida di volo e paracadutismo Guide de vol et de saut avec maté- Lehrer/in für Flüge und Sprünge con mezzi speciali riel spécial mit besonderen Geräten und Hilfsmitteln Istruttore/trice di arrampicata Moniteur/trice d’escalade Kletterlehrer/in Istruttore/trice subacqueo/a Professeur/e de plongée Tauchlehrer/in Maestro/a di sport sulla neve Professeur/e de sports de neige Schneesportlehrer/in
Comprende l’insegnamento dello sci, dello snowboard, dello sci di fondo e del telemark 10. Edilizia Architetto Architecte Architekt/in Carrellista Cariste Staplerfahrer/in Controllore elettricista Contrôleur électricien/contrôleuse Elektro-Kontrolleur/in Autorizzazione di controllo giusta électricienne l’art. 27 OIBT7 Elettricista Electricien/ne (ouvrier/ouvrière) Elektriker/in Autorizzazione d’installazione limitata giusta gli art. 13–15 OIBT Gruista Grutier/grutière Kranführer/in Impresario/a costruttore/trice Entrepreneur/e en bâtiment Bauunternehmer/in/Baumeister/in
O del 7 nov. 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27) Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 Ingegnere (altri indirizzi) Ingénieur/e (autres orientations) Ingenieur/in (andere Richtung) Ingegnere civile Ingénieur/e civil/e Bauingenieur/in Installatore/trice elettricista Installateur électricien/installatrice Elektro-Installateur/in Autorizzazione d’installazione électricienne giusta gli art. 7 e 9 OIBT Lavoratore/trice in sospensione a Travailleur/travailleuse sur cordes Arbeiter/in am hängenden Seil corde portanti Macchinista di cantiere Machiniste de chantier Baumaschinenführer/in Pianificatore/trice del territorio Aménagiste Raumplaner/in Responsabile dei piani Responsable de plans Plan-Verfasser/in Spazzacamino Ramoneur/ramoneuse Kaminfeger/in Urbanista Urbaniste Stadtplaner/in 11. Professioni giuridiche Agente d’affari Agent/e d’affaires Handelsagent/in Agente giuridico Agent/e juridique Rechtsagent/in Consulente in brevetti Conseiller/conseillère en brevets Patentanwalt/-anwältin Notaio/a Notaire Notar/in Obbligo di dichiarazione e verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 Rappresentante in materia fiscale Représentant/e de parties dans les Vertreter/in in Steuer- und Sozial- e assicurazione sociale dinanzi al causes fiscales et assurances socia- versicherungssachen vor dem tribunale cantonale les devant le tribunal cantonal Obergericht Traduttore/trice giurato/a Traducteur assermenté/traductrice Vereidigte/r Übersetzer/in assermenté/e (traducteur juré/traductrice jurée) 12. Altri ambiti Agente di sicurezza (agente o Agent/e de sécurité (agent/e ou Sicherheitspersonal (Angestellte/r Professione nel campo della sicuresponsabile) exploitant/e) oder Betriebsleiter/in) rezza Ingegnere geometra patentato/a Ingénieur/e géomètre breveté/e Patentierte/r Ingenieur-Geometer/in Include unicamente le attività regolamentate seguenti: firma dei documenti di mutazione (art. 25 OMU8), autenticazione di estratti della misurazione ufficiale (art. 37 OMU) e condotta dei lavori concernenti alcuni livelli d’informazione (art. 44 OMU) Investigatore/trice privato/a Détective privé Privatdetektiv/in Professione nel campo della sicurezza
O del 18 nov. 1992 concernente la misurazione ufficiale (RS 211.432.2) Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate RU 2013 Istituti per fanciulli, adolescenti e Etablissement pour enfants, pour Einrichtungen für Kinder, Jugendgiovani adulti (direttore/trice e adolescents ou pour jeunes adultes liche und junge Erwachsene (Verpersonale che esplica un’attività (directeur/directrice et personne antwortliche Person, erzieherisch pedagogica) chargée de tâches éducatives) tätiges Personal) (établissement d’éducation) Lavoratore/trice sociale Travailleur social/travailleuse Sozialarbeiter/in sociale Personale degli impianti nucleari Personnel des centrales nucléaires Personal von Kernanlagen Concerne le diverse funzioni Radiazioni ionizzanti Rayonnements ionisants Ionisierende Strahlen (Personen, Comprende le manipolazioni di (persone che operano con radia- (personnes qui manipulent des die mit ionisierenden Strahlen sostanze radioattive, di impianti, zioni ionizzanti) rayons ionisants)/ umgehen) apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti giusta l’art. 2 LRaP10
O del 9 giu. 2006 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (RS 732.143.1)
LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50)
Allegato 2
(art. 17) Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono state modificate come segue:
1. Ordinanza del 7 novembre 200111 sugli impianti a bassa tensione
Art. 8 cpv.1 lett. f e 3
Persona del mestiere è chi:
f. ha superato un esame equivalente all’esame superiore di maestro installatore elettricista in un Paese membro del CENELEC con garanzia di reciprocità e può certificare lo svolgimento in Svizzera di un’attività pratica sotto la sorveglianza di una persona competente nel settore dell’installazione per un periodo di tre anni. L’Ispettorato decide nei casi di dubbio; esso può esigere un esame.
L’Ispettorato decide circa l’equivalenza di una formazione e riguardo alle professioni affini a quelle di montatore o disegnatore elettricista.
Art. 10 cpv. 3 lett. a
L’esecuzione dei lavori d’installazione deve essere affidata solo a collaboratori che:
a. possiedono un attestato federale di capacità di montatore elettricista o un diploma equivalente; l’Ispettorato decide circa l’equivalenza; o
Art. 13 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese
2. Ordinanza del 27 giugno 200712 sulle professioni mediche
Art. 4 cpv.1, 3 e 4
I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti, rilasciati da Stati membri dell’UE e dell’AELS, sono stabiliti ne:
l’Allegato III dell’Accordo del 21 giugno 199913 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;
l’appendice III dell’Allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196014 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
e 4 Abrogati
Art. 13
Abrogato
3. Ordinanza del 15 marzo 201315 sulle professioni psicologiche
Art. 7
Abrogato Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.