RU 2013 2473
Ordinanza 1 del DFF
sul computo globale d’imposta
Modifica dell’8 luglio 2013
La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, visto l’articolo 5 dell’ordinanza1 del DFF del 6 dicembre 19671 sul computo globale d’imposta,
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza1 del DFF del 6 dicembre 1967 sul computo globale d’imposta è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1°settembre 2013.
8 luglio 2013 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali: Michael Ambühl
Allegato
Cifra II II. Distinta degli Stati contraenti (Stato il 1° aprile 2013; valevole per i redditi maturati nel 2012)2 Il computo globale d’imposta deve essere operato attualmente in base alle convenzioni intese a evitare la doppia imposizione menzionate nella presente distinta; esso è concesso per i redditi e le imposte indicati per ogni Stato contraente3.
Stati contraenti Redditi [1]4 Imposta non Albania Dividendi 12.11.99 – di filiali (dal 25 %) 5 Algeria Dividendi 3.6.06 – di filiali (dal 20 %) 5 Argentina Dividendi [40] 23.4.97 Interessi 12 [3] [40] Armenia Dividendi 12.6.06 – di filiali (dal 25 %) 5 [21] Australia Dividendi [19] 28.2.80 Interessi 10 Austria Dividendi 30.1.74 – di filiali (dal 20 %) 0
Per i redditi maturati nel 2011, vedi RU 2012 5813.
Questa distinta presenta gli sgravi d’imposta sulla base delle convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera. A determinate condizioni, l’art. 15 dell’Acc. del 26 ott. 2004 tra la Svizzera e la CE sulla fiscalità del risparmio (RS 0.641.926.81) prevede una tassazione esclusiva nello Stato di residenza delle persone che ricevono dividendi, interessi o canoni di licenza pagati tra imprese associate. È ovvio che una società svizzera che riceve dividendi, interessi o canoni di licenza esenti dall’imposta alla fonte sulla base dell’art. 15 dell’acc. in questione non può fare valere il computo globale d’imposta per questi redditi.
Le note si trovano alla fine della distinta.
Azerbaigian Dividendi 23.2.06 – di filiali (dal 20 %) 5 [65] Interessi 10 [34] [42] Canoni 10 [4] Bangladesh Dividendi 10.12.07 – di filiali (dal 20 %) 10 Belgio Dividendi 28.8.78 – di filiali (dal 25 %) 10 Bielorussia Dividendi 26.4.99 – di filiali (dal 25 %) 5 – altri 12 [56] Interessi 8 [3] [34] – per brevetti e know-how 3 – per leasing 5 Bulgaria Dividendi 28.10.91 – di filiali (dal 25 %) 5 – altri 5 [56] Canada Dividendi 5.5.97 – di filiali (dal 10 %) 5 – a persone associate 10 [3] – a persone non associate 0 Canoni 10 [3] Cile Dividendi 15 [49] 2.4.08 Interessi 15 [50] – per leasing 5 Cina Dividendi 10 6.7.90 Interessi 10 [3] [18] Canoni 10 [18] [27] Corea (Sud) Dividendi 12.2.80 – di filiali (dal 25 %) 10 Interessi 10 [3] [13] [34] Canoni 10 [13] Costa d’Avorio Dividendi 15 [26] 23.11.87 Interessi 15 [3] [11] Croazia Dividendi 12.3.99 – di filiali (dal 25 %) 5 – altri 12 [56] Danimarca Dividendi 23.11.73 – di filiali (dal 10 %) 0 Ecuador Dividendi [59] 28.11.94 Interessi 10 [3] Egitto Dividendi [58] 20.5.87 Interessi 15 [3] [18] Canoni 12,5 Emirati Arabi Uniti Dividendi [54] 6.10.11 Estonia Dividendi [62] 11.6.02 Interessi [62] Filippine Dividendi 24.6.1998 – di filiali (dal 10 %) 10 Canoni 15 [23] Finlandia Dividendi 16.12.91 – di filiali (dal 10 %) 0 Francia Dividendi 9.9.66/3.12.69 – di filiali (dal 10 %) 0 [5] – altri 15 [6] Germania Dividendi 11.8.71/17.10.89 – di impianti idroelettrici di confine 5 – di filiali (dal 10 %) 0 – Redditi provenienti da diritti di godimento, 26,375 [16] obbligazioni con partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari Ghana Dividendi 23.7.08 – di filiali (dal 10 %) 5 Canoni 8 Remunerazioni per prestazioni di servizi 8 [9] Giamaica Dividendi 6.12.94 – di filiali (dal 10 %) 10 Interessi 10 [3] [18] [34] Canoni 10 [18] [27] Compensi per prestazioni di servizi 10 [18] Giappone Dividendi 19.1.71 – di filiali (dal 50 %) 0 – di filiali (dal 10 %) 5 – altri 10 [10] Grecia Dividendi 16.6.83 – di filiali (dal 25 %) 5 Interessi 7 [41] India Dividendi [29] 2.11.94 Interessi 10 [3] Canoni (leasing incluso) 10 Canoni e compensi per prestazioni di servizi 10 tecniche Indonesia Dividendi 29.8.88 – di filiali (dal 25 %) 10 Remunerazioni per servizi resi 5 Iran Dividendi [30] 27.10.02 Interessi 5 [3] [64] Islanda Dividendi 3.6.88 – di filiali (dal 25 %) 5 [24] Israele
Dividendi 2.7.03 – di filiali (dal 10 %) 5 – di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia 10 un’imposizione ordinaria della società israeliana che distribuisce i dividendi Interessi 10 [3] [34] Italia Dividendi 15 9.3.76/28.4.78 Interessi 12,5 Kazakistan Dividendi 21.10.99 – di filiali (dal 10 %) 5 [43] Canoni 10 [28] Kirghizistan Dividendi 26.1.01 – di filiali (dal 25 %) 5 Kuwait Dividendi [52] 16.2.99 Interessi [52] Canoni [52] Lettonia Dividendi 31.1.02 – di filiali (dal 20 %) 5 Interessi 10 [3] [12] Lituania Dividendi 27.5.02 – di filiali (dal 20 %) 5 Interessi 10 [3] [12] Lussemburgo Dividendi 21.1.93 – di filiali (dal 10 %) 0 [22] [53] – altri 15 [53] Macedonia Dividendi 14.4.00 – di filiali (dal 25 %) 5 Malaysia Dividendi [63] 30.12.74 Interessi 10 [15] Canoni 10 [15] Marocco Dividendi 31.3.93 – di filiali (dal 25 %) 7 Messico Dividendi [33] 3.8.93 Interessi [3] [7] – banche, assicurazioni, riassicurazioni, obbli- 5 gazioni negoziate in un mercato borsistico Moldova Dividendi 13.1.99 – di filiali (dal 25 %) 5 – altri 6 [56] Mongolia Dividendi 20.9.99 – di filiali (dal 25 %) 5 Montenegro Dividendi 13.4.05 – di filiali (dal 20 %) 5 – altri 9 [56] Interessi 9 [64] Norvegia Dividendi 7.9.87 – di filiali (dal 10 %) 0 Nuova Zelanda Dividendi 15 6.6.80 Interessi 10 [25] Paesi Bassi Dividendi [53] 26.2.10 – di filiali (dal 10 %) 0 Pakistan Dividendi 19.7.05 – di filiali (dal 20 %) 10 – altri 10 [69] Interessi 10 [2] [55] Canoni e compensi per prestazioni di servizi 10 tecniche Polonia Dividendi 2.9.91 – di filiali (dal 10 %) 0 Portogallo Dividendi 26.9.74 – di filiali (dal 25 %) 10 Qatar Dividendi [51] 24.9.09 Regno Unito Dividendi [45] 8.12.77 Repubblica Ceca Dividendi 4.12.95 – di filiali (dal 25 %) 5 Canoni 5 [31] Romania Dividendi 10 25.10.93 Interessi 10 [3] Russia Dividendi 15.11.95 – di filiali (dal 20 %) 5 [21] Interessi 10 [3] [34] Serbia Dividendi 13.4.05 – di filiali (dal 20 %) 5 Singapore Dividendi [14] 25.11.75 Interessi 10 [15] Canoni 5 [17] Slovacchia Dividendi [67] 14.2.97 Interessi 10 [3] Canoni 5 [3] Slovenia Dividendi 12.6.96 – di filiali (dal 25 %) 5 Spagna Dividendi 26.4.66 – di filiali (dal 25 %) 0 [32] Interessi [2] [18] Sri Lanka Dividendi 11.1.83 – di filiali (dal 25 %) 10 Interessi 10 [34] Compensi per servizi 5 Stati Uniti Dividendi 2.10.96 – di filiali (dal 10 %) 5 [35] – altri 15 [35] [44] Sudafrica
Dividendi 8.5.07 – di filiali (dal 20 %) 5 – altri 15 [8] Svezia Dividendi 7.5.65/10.3.92 – di filiali (dal 25 %) 0 Interessi [66] Taipei cinese (Taiwan) Dividendi 8.10.07 [48] – di filiali (dal 20 %) 10 Thailandia Dividendi 12.2.96 – di filiali (dal 10 %) 5 [38] – altri 10 [38] [56] Interessi 15 [3] [11] [36] [38] Canoni 10 [31] [37] [38] Trinidad e Tobago Dividendi 1.2.73 – di filiali (dal 10 %) 10 – altri 20 [20] Tasse di licenza 10 Rimunerazione della gestione aziendale 5 Tunisia Dividendi [60] 12.2.94 Interessi 10 [18] Canoni 10 [18] Ucraina Dividendi 30.10.00 – di filiali (dal 20 %) 5 – altri dividendi pagati a persone giuridiche 15 – altri dividendi pagati a persone fisiche 5 [56] – pagati a persone giuridiche 10 [3] – altri 5 [3] [64] Canoni 10 [3] [47] Ungheria Dividendi 9.4.81 – pagati a persone giuridiche 0 [68] – pagati a persone fisiche 10 – pagati a persone giuridiche 0 [64] Uruguay Dividendi 18.10.10 – di filiali (dal 25 %) 5 [56] – altri 7 [56] Interessi 10 [57] Uzbekistan Dividendi 3.4.02 – di filiali (dal 20 %) 5 Interessi 5 [3] Venezuela Dividendi [61] 20.12.96 Interessi 5 [3] Vietnam Dividendi 6.5.96 – pagati a società 0 [39] [70] – – altri 5 [39] [70] – pagati a società 5 [3] [39] [71] – pagati a persone fisiche 10 [39] – pagati a società 10 [39] – pagati a persone fisiche 5 [39] [71] Note [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi. [2] Le aliquote d’imposta si applicano per i casi normali. In alcuni casi le imposte effettivamente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d’imposta o esenzioni da imposta; in questi casi il computo globale d’imposta è concesso soltanto per l’imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione la Cina, la Corea, l’Egitto, la Giamaica, la Malaysia, il Marocco, il Pakistan, il Portogallo, Singapore, la Spagna, la Thailandia, Trinidad e Tobago, la Tunisia e il Vietnam (vedi note [13] [14] [15] [17] [18] [30] [33] [38] [39] [71]). [3] Nessun computo globale d’imposta viene concesso per gli interessi o i canoni che la convenzione esonera dall’imposta alla fonte dello Stato della fonte.
[4] 5 % per i pagamenti riguardanti brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, così come il «know-how». [5] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizzera da parte di persone non residenti nell’UE (art. 11 par. 2 lett. b (ii)). [6] La legislazione francese delle finanze del 2011 ha eliminato il credito d’imposta a partire dall’imposizione dei dividendi ricevuti nel 2010. [7] L’imposta alla fonte messicana su interessi bancari è del 4,9 %. [8] Per le persone fisiche, la «secondary tax on companies» dà diritto a un’imputazione corrispondente all’ammontare meno elevato tra l’imposta secondaria effettivamente prelevata e il 15 % dell’ammontare lordo dei dividendi. Dal 1° aprile 2012, questa «secondary tax on companies» è stata sostituita da una normale «dividends tax». [9] Remunerazioni per prestazioni di servizi pagate a una persona fisica (diversa da un salariato del debitore della remunerazione) a titolo di gestione aziendale, servizi tecnici o consulenza. [10] Sulla base del diritto interno giapponese, 7 % per determinati dividendi di società giapponesi quotate in borsa pagati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2012. [11] Computo globale d’imposta del 10 % sul 95 % dell’ammontare lordo degli interessi. [12] Sgravio integrale nello Stato della fonte sugli interessi in relazione con vendite a credito tra imprese non collegate. [13] Per gli interessi e i canoni esenti dall’imposta coreana a motivo della «Foreign Capital Inducement Law» o dell’articolo 69 capoverso 2 della «Tax Exemption and Reduction Control Law» la Svizzera accorda il computo globale d’imposta; vanno dichiarati come reddito lordo i 10/9 dell’importo netto ricevuto. [14] Singapore non preleva alcuna imposta alla fonte sul versamento di dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, rispettivamente del 10 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 25 %. [15] Si applica parimente agli interessi e ai canoni (pagati in base a un contratto approvato) esonerati giusta la convenzione. [16] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito imponibile del debitore (incluso il contributo di solidarietà).
Secondo la CDI la Germania sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 30 %. [17] Computo pari al 10 % se i canoni sono esonerati dall’imposta di Singapore giusta la convenzione. [18] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta se la convenzione prevede un computo fittizio dell’imposta; il reddito lordo corrisponde ai 10/9 del reddito netto. [19] In certi casi («unfranked dividend») è prelevata un’imposta alla fonte del 15 % per la quale viene accordato il computo globale d’imposta. Secondo la CDI l’Australia sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %. [20] Per i dividendi distribuiti a persone fisiche esentati da imposta a Trinidad e Tobago: 10 %. [21] A condizione che gli investimenti effettuati ammontino a 200 000 franchi. [22] Se la partecipazione, a titolo della quale vengono pagati i dividendi, non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi, l’imposta non recuperabile è del 5 %. [23] Viene dichiarato soltanto il 95 % dell’ammontare lordo. Il computo globale d’imposta corrisponde al 10 % dell’ammontare lordo. [24] L’imposta non recuperabile è del 15 % se i dividendi possono essere dedotti dall’utile imponibile dell’impresa distributrice. [25] Nessun computo globale d’imposta se in luogo dell’imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %. [26] La Svizzera non concede il computo globale per l’imposta ivoriana alla fonte del 18 % ritenuta su dividendi provenienti da utili non assoggettati all’imposta sulle società.
[27] Imposta alla fonte ritenuta soltanto sul 60 % dell’ammontare lordo dei redditi provenienti da leasing. [28] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un’imposizione del reddito netto. In questo caso, nessun computo globale d’imposta. [29] L’India non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %. [30] L’Iran non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi pagati a persone non residenti. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % rispettivamente del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 15 %. [31] In caso di leasing finanziario l’imposta alla fonte è dell’1 %. [32] Nessuna imposta residua se le condizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 lettera b) sono soddisfatte. Nessun computo globale d’imposta per i dividendi di partecipazioni a partire dal 25 % e per gli interessi dal 1° giugno 2007 che beneficiano del tasso zero secondo la convenzione. [33] Il Messico non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi, se sono versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % purché non esista un rapporto di partecipazione di almeno il 10 %. [34] 5 % per i prestiti bancari. [35] Nessun computo globale d’imposta per i redditi provenienti dagli Stati Uniti che soggiacciono all’imposta americana alla fonte a un’aliquota del 30 % conformemente agli articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 6 o 22 della convenzione. [36] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicurazioni. [37] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche. [38] Il computo globale d’imposta è del 10 % per i dividendi, gli interessi e i canoni esentati dall’imposta thailandese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione in applicazione dell’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), del «Revenue Code» (B.E.
2481) o di altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [39] Il computo globale d’imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i dividendi, gli interessi e i canoni che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica. [40] Applicabile provvisoriamente dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2012. Attualmente l’Argentina non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % rispettivamente del 10 % in caso di una partecipazione di almeno il 25 %. [41] Gli interessi dei prestiti di Stato (a partire dal 1° gennaio 1999) e gli interessi delle obbligazioni emesse da società (a partire dal 1° gennaio 2000) non sottostanno all’imposta alla fonte greca. In questi casi, nessun computo globale d’imposta. [42] 5 % per gli interessi in relazione con vendite a credito. [43] Nessuna imposta alla fonte per i dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di1 milione di dollari americani, se l’investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera. [44] Sgravio integrale per i dividendi pagati a istituti di previdenza riconosciuti che sono esonerati dalle imposte. [45] Il Regno Unito non preleva nessuna imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, a meno che esista una partecipazione al capitale del 10 %. [46] 5 % per rimunerazioni di leasing.
[47] Sgravio integrale nello Stato della fonte sui canoni per diritti d’autore su opere scientifiche, brevetti, marchi di fabbrica, modelli, formule segrete o per la comunicazione di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. [48] Tra la Svizzera e il Taipei cinese non esiste nessuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. Esiste unicamente una convenzione privata per evitare le doppie imposizioni che il Consiglio federale ha riconosciuto il 9 dicembre 2011. Le relative disposizioni sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2011. [49] Computo, a condizione che il credito cileno dell’imposta di prima categoria sia accordato sull’imposta addizionale cilena. [50] 5 % per gli interessi su prestiti accordati da banche o società di assicurazioni, per le obbligazioni negoziate in un mercato borsistico e per le vendite a credito di macchinari e impianti. [51] Il Qatar non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare a seconda dei casi un’imposta alla fonte dal 5 % al 15 %. [52] Il Kuwait non preleva di regola l’imposta alla fonte sui dividendi, interessi e canoni. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % sui dividendi e del 10 % su interessi e canoni. [53] Gli interessi di obbligazioni con partecipazione agli utili vengono trattati come dividendi. [54] Attualmente gli Emirati Arabi Uniti non prelevano l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essi sarebbero autorizzati a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % rispettivamente del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. [55] Computo d’imposta del 10 % degli interessi lordi di un credito approvato. [56] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del
%. [57] 3 % sugli interessi pagati da istituti finanziari su depositi in moneta uruguayana o su «indexed units» la cui scadenza supera un anno; 3% sugli interessi di obbligazioni con una scadenza superiore a 3 anni emessi col mezzo di pubblica sottoscrizione e quotate in borsa; 5 % sugli interessi di depositi di una durata di un anno o inferiori a un anno; 10 % in tutti gli altri casi. [58] L’Egitto non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % rispettivamente 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 25 %. [59] L’Ecuador non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi, se sono versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %. [60] La Tunisia non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 10 % [61] Il Venezuela non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi, se sono versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del
%, a meno che esista una partecipazione al capitale del 25 % [62] L’Estonia non preleva l’imposta alla fonte su dividendi e interessi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % sui dividendi rispettivamente del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 20 % nonché del 10 % sugli interessi. [63] La Malaysia non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % rispettivamente del 5 % in caso di una partecipazione di almeno il 25 %. [64] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del
%. [65] A condizione che gli investimenti effettuati ammontino a 200 000 dollari statunitensi. [66] Secondo la CDI la Svezia sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 5 %.
[67] La Slovacchia non preleva un’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % rispettivamente del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 25 %. [68] Secondo la CDI l’Ungheria sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del
% sui dividendi. [69] Secondo la CDI il Pakistan sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del
%. [70] Secondo la CDI il Vietnam sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del
% in caso di dividendi pagati a società che detengono una partecipazione di almeno il
% della società distributrice, il 10 % in caso di dividendi pagati a società con una partecipazione di almeno il 25 % della società distributrice, e del 15 % negli altri casi. [71] Secondo la CDI il Vietnam sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del
% su interessi e canoni.