RU 2014 2293
Legge federale
concernente la riabilitazione delle persone internate
sulla base di una decisione amministrativa
del 21 marzo 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 122 capoverso1 e 173 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 settembre 20132; visto il parere del Consiglio federale del 13 novembre 20133,
decreta:
Art. 1 Scopo
La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa pronunciata da un’autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile4 in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.
Art. 3 Riconoscimento dell’ingiustizia subìta
Nell’otticaodierna numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981:
5 sono stati disposti ingiustamente; oppure
sono stati attuati con modalità tali da costituire un’ingiustizia.
Si ritiene che un’ingiustizia sia stata commessa nei confronti delle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente nei confronti delle persone collocate in un penitenziario senza una corrispondente sentenza penale.
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Art. 4 Esclusione di pretese finanziarie
Il riconoscimento dell’ingiustizia secondo la presente legge non dà diritto a un risarcimento del danno o a un’indennità a titolo di riparazione morale, né ad altre prestazioni finanziarie.
Art. 5 Rielaborazione scientifica
Il Consiglio federale provvede affinché sia effettuata una rielaborazione scientifica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa, tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altre forme di affidamento al di fuori del contesto familiare.
A tal fine, incarica una commissione d’esperti indipendente e interdisciplinare.
I risultati della rielaborazione scientifica sono pubblicati. I dati personali sono resi anonimi per la pubblicazione.
Art. 6 Archiviazione
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa.
Dette autorità non possono servirsi di tali atti per pronunciare decisioni a danno delle persone interessate.
Art. 7 Diritto di consultare gli atti
Hanno diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i loro congiunti.
Le persone che svolgono ricerca scientifica possono consultare gli atti nella misura richiesta dallo scopo della loro ricerca.
Art. 8 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2014 Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2014.6
La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2014.
21 maggio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |