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Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

BBl 2014 502 · Foglio federale

Del 1 apr 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2014-502/it/legge-federale-concernente-la-riabilitazione-delle-persone-internate-sulla-base-di-una-decisione-amministrativa

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa (AS 2014 2293)

Oggetto parlamentare: Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa (11.431)

FF 2014 2589

Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

Termine di referendum: 10 luglio 2014

Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

del 21 marzo 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 settembre 20132; visto il parere del Consiglio federale del 13 novembre 20133, decreta:

Art. 1 Scopo La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa pronunciata da un’autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile4 in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.

Art. 3 Riconoscimento dell’ingiustizia subìta 1 Nell’ottica odierna numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981: a. lo sono stati ingiustamente; oppure b. sono stati attuati con modalità tali da costituire un’ingiustizia. 2 Si ritiene che un’ingiustizia sia stata commessa nei confronti delle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente nei confronti delle persone collocate in un penitenziario senza una corrispondente sentenza penale.

Riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa. LF

Art. 4 Esclusione di pretese finanziarie Il riconoscimento dell’ingiustizia secondo la presente legge non dà diritto a un risarcimento del danno o a un’indennità a titolo di riparazione morale, né ad altre prestazioni finanziarie.

Art. 5 Rielaborazione scientifica 1 Il Consiglio federale provvede affinché sia effettuata una rielaborazione scientifica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa, tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altre forme di affidamento al di fuori del contesto familiare. 2 A tal fine, incarica una commissione d’esperti indipendente e interdisciplinare.

3 I risultati della rielaborazione scientifica sono pubblicati. I dati personali sono resi anonimi per la pubblicazione.

Art. 6 Archiviazione 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa. 2 Dette autorità non possono servirsi di tali atti per pronunciare decisioni a danno delle persone interessate.

Art. 7 Diritto di consultare gli atti 1 Hanno diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i loro congiunti. 2 Le persone che svolgono ricerca scientifica possono consultare gli atti nella misura richiesta dallo scopo della loro ricerca.

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014 Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1° aprile 20145 Termine di referendum: 10 luglio 2014

5 FF 2014 2589