RU 2014 983
Ordinanza del DFF
sulle dogane
(OD-DFF)
Modifica del 2 aprile 2014
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
Il limite di franchigia di cui al capoverso1 non si applica a:
i tabacchi manufatti;
Concerne soltanto il testo francese
Art. 2
Abrogato
Art. 3, rubrica
Abrogata
II
L’allegato1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
2 aprile 2014 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
Allegato 1
(art. 3) Tariffa doganale per il traffico turistico Gruppo Designazione della merce Aliquota forfetaria tariffale (franchi)
1 Carne e preparazioni di carne, ad eccezione della selvaggina 17.– il kg
Burro, crema di latte 16.– il kg/l
Oli, grassi, margarina per l’alimentazione umana 2.– il kg/l
Bevande alcoliche: – con tenore alcolico fino a 18 % vol. 2.– il l – con tenore alcolico superiore a 18 % vol. 15.– il l
Tabacchi manufatti: – sigarette/sigari 0.25 il pezzo – altri tabacchi manufatti 0.10 il g
Carburanti 0.75 il l
Altre merci esenti