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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi

AS 2015 2803 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 7 ago 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2015-2803/it/ordinanza-concernente-l-immissione-sul-mercato-e-l-utilizzazione-di-biocidi

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (RS 813.12)

RU 2015 2803

Ordinanza
concernente l’immissione sul mercato e
l’utilizzazione di biocidi
(Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 7 agosto 2015

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 5 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc),
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 813.12

I

L’allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015.

7 agosto 2015 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

Allegato 2

Elenco dei principi attivi approvati secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/20122 (elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati) I nuovi principi attivi qui di seguito vengono inseriti nell’allegato 2: Nome comune Denominazione IUPAC3 Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche5 attivo4 prodotto ALFA- Massa di reazione di (S)- 930 g/kg Somma 1° luglio 2016 30 giugno 2026 18 La valutazione del prodotto deve prestare particolare cipermetrina α-ciano-3-fenossibenzil- degli isomeri in un attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia (1R, 3R)-3-(2,2 dicloro- rapporto di1:1 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di vinil)-2,2-dimetilciclo- omologazione ma non presi in considerazione nella propanocarbossilato e di valutazione del rischio, a livello dell’UE, del principio (R) -α-ciano-3- attivo. fenossibenzil-(1S, 3S)-3- Le omologazioni per i biocidi sono soggette alle (2,2-diclorovinil)-2,2- seguenti condizioni: dimetilciclopropanocar-1. per gli utilizzatori professionali sono stabilite bossilato (1: 1) procedure operative sicure e misure organizzative N. CE: non disponibile idonee. Qualora l’esposizione non possa essere N. CAS: 67375-30-8 ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti protezione individuale,

Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

International Union of Pure and Applied Chemistry (Unione internazionale di chimica pura e applicata): www.iupac.org

La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012 (cfr. nota a piè di pagina nota relativa all’art. 1b cpv. 3). Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012 (cfr. nota a piè di pagina nota relativa all’art. 1b cpv. 3), il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della European Chemicals Agency (ECHA): http://echa.europa.eu > Informazioni sulle sostanze chimiche > Biocidal active substances.

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche 2. per prevenire i rischi per il comparto acquatico, per il trattamento di superfici soggette a una regolare pulitura a umido, i prodotti sono utilizzati unicamente per trattare crepe e fenditure, a meno che non possa essere dimostrato nella domanda di omologazione del prodotto che i rischi per il comparto acquatico possono essere ridotti a un livello accettabile.

Bacillus sphaeri- non pertinente Impurezze non 1° luglio 2016 30 giugno 2026 18 La valutazione deve prestare particolare attenzione alle cus sierotipo rilevanti esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali H5a5b, ceppo usi contemplati dalla domanda di omologazione ma 2362, ABTS- non presi in considerazione nella valutazione del 1743 rischio, a livello dell’UE, del principio attivo. 1. per gli utilizzatori professionali si stabiliscono procedure operative sicure e misure organizzative idonee; qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti protezione individuale; 2. per i prodotti che possono lasciare residui negli adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche massime o i valori massimi applicabili non siano superati.

Bacillus thurin- non pertinente. Impurezze non 1° luglio 2016 30 giugno 2026 18 La valutazione del prodotto deve prestare particolare giensis subsp. rilevanti attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia israelensis, attribuiti agli eventuali usi contemplati dalla domanda sierotipo H14, di omologazione ma non presi in considerazione nella ceppo SA3 A valutazione del rischio, a livello dell’UE, del principio attivo. Le omologazioni per i biocidi sono subordinate alle seguenti condizioni: 1. per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti protezione individuale; 2. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLAlA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Dinotefuran (RS)-1-metil-2-nitro-3- 991 g/kg 1° giugno 2015 31 maggio 2022 18 Il dinotefuran è considerato un candidato alla sostitu- (tetraidro-3- zione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo1, lettera d del furilmetil)guanidina regolamento (UE) n. 528/20128. La valutazione del N. CE: non disponibile prodotto deve prestare particolare attenzione alle N. CAS: 165252-70-0 esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, del principio attivo. Le omologazioni per i biocidi sono soggette alla seguente condizione: per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti protezione individuale.

Permetrina 3-fenossibenzil 930 g/kg 1° maggio 2016 30 aprile 2026 8 La valutazione del prodotto deve prestare particolare (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia (2,2-diclorovinil)-2,2- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di dimetilciclopropancarbos- omologazione ma non presi in considerazione nella silato valutazione del rischio, a livello dell’UE, del principio N. CE: 258-067-9 attivo. N. CAS: 52645-53-1 Le omologazioni per i biocidi sono soggette alle Il rapporto cis-trans è seguenti condizioni: 25:75.1. per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri

Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale; 2. sono prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere i comparti suolo e acqua. In particolare le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati devono specificare che l’applicazione in ambito industriale deve avvenire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e che eventuali residui risultanti dall’applicazione del prodotto devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento; 3. l’omologazione di prodotti per il legno frequentemente esposto agli agenti atmosferici può essere concessa solo se sono presentati dati attestanti che il prodotto soddisfa i requisiti degli articoli11 e

OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio; 4. L’omologazione di prodotti per il trattamento di costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno destinato ai suddetti utilizzi può essere concessa solo se sono forniti dati attestanti che il prodotto non presenta rischi inaccettabili, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. Per gli articoli trattati, si applica la seguente condizione: se un articolo è stato trattato con permetrina o vi è stata incorporata intenzionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio della permetrina nell'ambiente Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche nelle normali condizioni d'impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (UE) n. 528/20129.

Permetrina 3-fenossibenzil 930 g/kg 1° maggio 2016 30 aprile 2026 18 La valutazione del prodotto deve prestare particolare (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia (2,2-diclorovinil)-2,2- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di dimetilciclopropancarbos- omologazione ma non presi in considerazione nella silato valutazione del rischio, a livello dell’UE, del principio N. CE: 258-067-9 attivo. N. CAS: 52645-53-1 Le omologazioni per i biocidi sono soggette alle Il rapporto cis-trans è seguenti condizioni: 25:75.1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono 2. sono prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere i comparti suolo e acqua. Le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati devono specificare tali misure richieste. In particolare, i prodotti omologati per l’applicazione su fibre tessili o altri materiali al fine di controllare i danni causati dagli insetti devono indicare che le fibre appena trattate e gli altri

Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche materiali idonei devono essere stoccati in modo da prevenire lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e che eventuali residui risultanti dall’applicazione del prodotto devono essere raccolti per essere riutilizzati o smaltiti. Per gli articoli trattati, si applica la seguente condizione: Se un articolo è stato trattato con permetrina o vi è stata incorporata intenzionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio della permetrina nell’ambiente nelle normali condizioni d’impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (UE)

n. 528/201210.

Propan-2-olo 2-propanolo 99 % p/p 1° luglio 2016 30 giugno 20261 La valutazione del prodotto deve prestare particolare

Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Propan-2-olo 2-propanolo 99 % p/p 1° luglio 2016 30 giugno 2026 2 La valutazione del prodotto deve prestare particolare Propan-2-olo 2-propanolo 99 % p/p 1° luglio 2016 30 giugno 2026 4 La valutazione del prodotto deve prestare particolare 1. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre esaminare la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE o all’OLAlA nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati; 2. i biocidi contenenti propan-2-olo non devono essere incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200511 sui materiali e gli oggetti, a meno che il DFI non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di propan-2-olo ai prodotti alimentari o non abbia sta- Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche bilito, in virtù di tale ordinanza, che tali limiti non sono necessari.

Tralopyril 4-bromo-2-(4-clorofenil) 975 g/kg 1° aprile 2015 31 marzo 2025 21 La valutazione del prodotto deve prestare particolare -5- (trifluorometil)-1H- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia pirrol-3- carbonitrile attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di N. CE: n. p. omologazione ma non presi in considerazione nella N. CAS: 122454-29-9 valutazione del rischio, a livello dell’UE, del principio attivo. Qualora i prodotti contenenti tralopyril fossero quindi omologati per l’uso in prodotti antincrostazione non professionali, chiunque immetta sul mercato prodotti contenenti tralopyril destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano forniti con gli appositi guanti protettivi. 1. per gli utilizzatori industriali o professionali vanno 2. le etichette e, se del caso, le istruzioni per l’uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte; 3. le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all’interno di un’area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche emissioni nell’ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti tralopyril devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento; 4. per i prodotti che possono lasciare residui negli in conformità all'OSoE o all’OLAlA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.

La nuova riga qui di seguito viene inserita tra le due iscrizioni del principio attivo «biossido di carbonio»:

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Biossido di biossido di carbonio 999 ml/L 1° giugno 2015 31 maggio 2025 15 Disposizioni specifiche per la Svizzera: non possono carbonio N. CE: 204-696-9 essere omologati biocidi del tipo di prodotto 15 (avici- N. CAS: 124-38-9 di: prodotti usati per il controllo degli uccelli, senza respingerli né attirarli) in Svizzera secondo l’art. 4, tranne a scopo di ricerca e sviluppo e in situazioni eccezionali.

La nuova riga qui di seguito viene inserita dopo l’iscrizione del principio attivo «Tolilfluanide»:

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Tolilfluanide N- 960 g/kg 1° luglio 2016 31 dicembre 21 La valutazione del prodotto deve prestare particolare (Diclorofluorometiltio)- 2025 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N′,N′-dimetil-N-p- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di tolilsulfamide omologazione ma non presi in considerazione nella N. CE: 211-986-9 valutazione del rischio, a livello dell’UE, del principio N. CAS: 731-27-1 attivo. Qualora i prodotti contenenti tolilfluanide fossero quindi omologati per l'uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato tali prodotti è tenuto a garantire che i prodotti siano forniti con gli appositi guanti protettivi. Le omologazioni sono soggette alle seguenti condizioni: 1. i prodotti contenenti tolilfluanide non possono essere omologati o utilizzati per controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti su imbarcazioni d’acqua dolce; 2. per gli utilizzatori industriali o professionali sono 3. le etichette e, se del caso, le istruzioni per l’uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte; 4. le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all’interno di un’area iso- Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche lata, su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell’ambiente, e che le perdite o i rifiuti eventuali contenenti tolilfluanide devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento; 5. per i prodotti che possono lasciare residui negli in conformità all’OSoE o all’OLAlA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.

Per gli articoli trattati, si applica la seguente condizione: se un articolo è stato trattato con uno o più biocidi contenenti tolilfluanide o vi sono stati incorporati intenzionalmente uno o più biocidi contenenti tale sostanza, e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio del tolilfluanide nell’ambiente nelle normali condizioni d’impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (UE) n. 528/201212.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Footnotes

  1. [11] RS 817.023.21

Footnotes

  1. [6] RS 817.021.23
  2. [7] RS 916.307.1