RU 2015 4243
Ordinanza
sulla comunicazione per via elettronica
nell’ambito di procedimenti amministrativi
(OCE-PA)
Modifica del 21 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 giugno 20101 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi è modifica come segue:
Art. 8 cpv. 2bis
Chiunque può comunicare a un’autorità di notificargli le fatture aventi carattere di decisione sotto forma di fattura elettronica. Le fatture aventi carattere di decisione sono decisioni il cui scopo principale consiste nello stabilire l’obbligo di pagare un determinato importo e che sono inviate unitamente alla fattura.
Art. 9 cpv. 2bis, 3, 5 e 6
In deroga al capoverso2 lettera b, non è necessario che il momento della notificazione di fatture elettroniche aventi carattere di decisione possa essere stabilito. Tali fatture sono notificate tramite gli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fatture:
in un sistema contabile del destinatario;
nell’e-banking del destinatario.
Le decisioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF. Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione sono trasmesse in formato PDF e come dati strutturati.
Possono essere provviste di una firma elettronica avanzata (art.2 lett. b della legge federale del 19 dicembre 20032 sulla firma elettronica) fondata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto:
a. le decisioni emanate tramite una procedura automatizzata e che in ragione del loro elevato numero non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell’autorità (notificazione collettiva di decisioni);
b. le fatture elettroniche aventi carattere di decisione; su tali fatture la firma elettronica può essere apposta su mandato dell’autorità competente dagli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fatture.
Abrogato
Art. 10 cpv. 3
Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione si considerano notificate
giorni dopo l’accredito di un pagamento.
Art. 10a Nuova decisione in caso di fatture elettroniche aventi carattere di decisione
Se il destinatario di una fattura elettronica avente carattere di decisione non ha effettuato alcun pagamento entro 30 giorni dalla data di spedizione, gli viene notificata una nuova decisione sotto forma di documento cartaceo contro ricevuta oppure secondo l’articolo 9 capoverso1 o 2.
In questo caso la notificazione della fattura elettronica non è presa in considerazione per stabilire il momento della notificazione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
21 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |