RU 2018 2229
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione
della peste suina africana da taluni Stati membri
dell’Unione europea
Modifica del 28 maggio 2018
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 30 maggio 20182.
28 maggio 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:
p. p. Thomas Jemmi
Pubblicazione urgente del 29 maggio 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
Allegato
(art. 3–6) Stati membri e zone interessati
Art. N. 2
Zone infette Gli Stati membri dell’UE e le zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE3 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero1 sono stabiliti nelle seguenti decisioni di esecuzione:
Atto normativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di base UE di pubblicazione Decisione di Decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione, del 27 aprile esecuzione (UE) 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina 2018/663 africana in Ungheria, versione della GU L 110 del 30.4.2018, pag. 136. Decisione di Decisione di esecuzione (UE) 2018/758 della Commissione, del 23 maggio esecuzione (UE) 2018, riguardante alcune misure di protezione temporanee in relazione alla 2018/758 peste suina africana in Ungheria, versione della GU L 128 del 24.5.2018, pag. 16 Nel seguente Stato membro dell’UE sono state stabilite zone infette: Ungheria
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.