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Ordinanza concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione

AS 2018 3503 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 28 set 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2018-3503/it/ordinanza-concernente-la-ripartizione-del-capitale-della-regia-federale-degli-alcool-in-favore-della-confederazione

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Abrogato da: Ordinanza concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione (AS 2024 129)

Modifica: Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (RS 172.215.1)

Atto di base di: Ordinanza concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione (RS 689.3)

RU 2018 3503

Ordinanza
concernente la ripartizione del capitale
della Regìa federale degli alcool in favore
della Confederazione

del 28 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 70 capoverso1 della legge del 21 giugno 19321 sull’alcool,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 680

Art. 1 Ripartizione

Dal capitale proprio della Regìa federale degli alcool è versato alla Confederazione un importo di 60 milioni di franchi.

Tale importo è impiegato per il finanziamento dei contributi federali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente agli articoli 103 e 104 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all’assicurazione per l’invalidità conformemente all’articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19593 su l’assicurazione per l’invalidità.

Footnotes

  1. [2] RS 831.10
  2. [3] RS 831.20

Art. 2 Versamento

Il versamento è effettuato il 30 novembre 2018.

Art. 3 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate: 1. l’ordinanza del 29 gennaio 19984 concernente i prezzi dell’acquavite e dell’alcool venduti dalla Regìa federale degli alcool; 2. l’ordinanza del 12 maggio 20105 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione.

RS 689.3 della Confederazione. O

Footnotes

  1. [4] RU 1998 886
  2. [5] RU 2010 2171

Art. 4 Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 17 febbraio 20106 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:

Footnotes

  1. [6] RS 172.215.1

Art. 29a lett. a

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 29b Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018

Fino all’entrata in vigore degli articoli 71 e 76b della modifica del 30 settembre 20167 della LAlc8:

  1. l’AFD svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol;

  2. la RFA conclude tutti i negozi giuridici pendenti al 1° novembre 2018 e relativi alla sua attività commerciale precedente.

Footnotes

  1. [7] RU 2017 777
  2. [8] RS 680

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.

28 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr