RU 2018 3933
Legge federale
sull’importazione di prodotti agricoli trasformati
del 15 dicembre 2017
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 133 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20172,
decreta:
Art. 1 Dazi all’importazione
Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la commissione di periti doganali da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili.
Art. 2 Calcolo degli elementi tariffali mobili
Gli elementi tariffali mobili sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo1.
Art. 3 Rapporto
Il Consiglio federale presenta annualmente all’Assemblea federale, per approvazione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù dell’articolo1. L’Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.
Art. 4 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Definisce in particolare i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi secondo l’articolo2.
Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili.
Ove la presente legge e le disposizioni d’esecuzione non contengano norme particolari, si applicano per analogia le disposizioni sui dazi.
Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo
La legge federale del 13 dicembre 19743 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati è abrogata.
Art. 6 Disposizione transitoria
Le domande per la concessione di contributi all’esportazione fondate sulla legge federale del 13 dicembre 19744 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati possono essere presentate fino al 28 febbraio successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20195
DCF del 21 set. 2018 (RU 2018 3939)