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Legge federale sull’importazione di prodotti agricoli trasformati

632.111.72 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 gen 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/632-111-72/it/legge-federale-sull-importazione-di-prodotti-agricoli-trasformati

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 gen 2019.

Abrogato da: Legge federale sull’importazione di prodotti agricoli trasformati (AS 2018 3933)

Emanato con: Legge federale sull’importazione di prodotti agricoli trasformati (AS 2018 3933)

632.111.72

Legge federale su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati

del 13 dicembre 1974 (Stato 1° gennaio 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 28 e 31bis capoversi2 e 3 i lettera b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 luglio 19742, decreta:

Footnotes

  1. [2] FF 1974 II 257

Capo primo Dazio all’importazione

Art. 13 Principio

Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la commissione di periti doganali da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili.

Art. 2 Calcolo degli elementi tariffali mobili

Gli elementi tariffali mobili sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 1.

Capo secondo: Contributi all’esportazione

Art. 34 Principio

Per i prodotti agricoli trasformati, il Consiglio federale può concedere contributi all’esportazione.

Il Consiglio federale può parimenti concedere contributi all’esportazione di merci composte di zucchero e melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa d’uso delle dogane svizzere5.

RU 1976 927

[CS 1 3; RU 1996 2503]

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4796 4797; FF 1993 I 609).

Footnotes

  1. [5] RS 632.10 allegato

Art. 4 Calcolo

I contributi all’esportazione sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base.

Nello stabilire i prezzi svizzeri si tien conto dei ribassi, ristorni, contributi di riduzione del prezzo, nonchè delle speciali possibilità d’approvvigionamento di cui beneficiano in Svizzera gli utilizzatori dei prodotti agricoli di base.

Indicativa è la quantità di prodotti agricoli di base utilizzata nella fabbricazione dei prodotti esportati.

Art. 5 Pagamento

I contributi sono pagati ai fabbricanti ad esportazione avvenuta; è riservato il controllo anticipato o posticipato.

Art. 6 Restituzione

I contributi devono essere restituiti se il beneficiario li ha ottenuti indebitamente o, nonostante diffida, non adempie le condizioni.

Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni dal pagamento del contributo. Se esso deriva da un reato, si applica, se più lungo, il termine di prescrizione previsto dal diritto penale.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi intimazione di rimborso; essa è sospesa fintanto che l’obbligato alla restituzione non può essere escusso in Svizzera.

Capo secondo a:6 Rapporto e approvazione

Art. 6a

Il Consiglio federale presenta annualmente all’Assemblea federale, per approvazione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù degli articoli 1 e 3.7 L’Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4796 4797; FF 1993 I 609).

Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).

Capo terzo: Rimedi giuridici e disposizioni penali

Art. 7 Autorità competente e rimedi giuridici

L’Amministrazione delle dogane si pronuncia in merito al versamento e alla restituzione di contributi all’esportazione.

Le disposizioni generali sulla procedura amministrativa federale8 sono applicabili.

Footnotes

  1. [8] RS 172.021

Art. 8 Disposizioni penali

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene indebitamente un contributo all’esportazione a norma della presente legge è punito con la multa fino a venti volte la somma ottenuta, a meno che non sia applicabile la disposizione penale dell’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo.

Il procedimento e il giudizio sono retti dalle disposizioni sulle infrazioni doganali.

Capo quarto: Disposizioni finali

Footnotes

  1. [9] RS 313.0

Art. 9 Abrogazione del diritto anteriore

Appena entrato in vigore il sistema di contributi all’esportazione per lo zucchero e le melasse, la nota 3 del capitolo 17 della tariffa d’uso delle dogane svizzere10 è abrogata.

Footnotes

  1. [10] RS 632.10 allegato

Art. 10 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. Esso definisce segnatamente i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi giusta gli articoli2 e 4.

Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili e i contributi all’esportazione.

Ove la presente legge e le prescrizioni esecutive non contengano proprie disposizioni, si applicano per analogia le prescrizioni sui dazi.

Art. 11 Referendum e entrata in vigore

La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 197611

DCF del 21 apr. 1976.

Allegato12

Footnotes

  1. [12] Abrogato dal n. II della LF del 18 giu. 1993, con effetto dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4796; FF 1993 I 609).