RU 2020 1261
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione
della peste suina africana nel traffico con Stati membri
dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 16 aprile 2020
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1 lett. a, nota a piè di pagina
L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:
a. zone con un rischio elevato riguardo all’introduzione della peste suina africana disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE2;
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/514, GU L 110 I dell’8.4.2020, pag.1.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 18 aprile 20203.
16 aprile 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Pubblicazione urgente del 17 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Allegato
(art. 3–6) Stati membri e zone interessati
Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, 2014/709/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/514, GU L 110 I dell’8.4.2020, pag.1.
Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti:
Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona
con popolazione di cinghiali infetta (parte II)
Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta
Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione endemica Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della Belgio Estonia Grecia Lettonia Slovacchia Ungheria Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della Belgio Bulgaria Estonia Lettonia Romania Slovacchia Ungheria Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della Bulgaria Romania Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della Italia
Zone infette Non vi sono Stati membri dell’UE con zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE4 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.
Zone di protezione e zone di sorveglianza Non vi sono Stati membri dell’UE con zone di protezione e zone di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE5 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.