RU 2020 5871
Ordinanza
sul coordinamento della trasformazione digitale e la
governance delle TIC in seno all’Amministrazione federale
(Ordinanza sulla trasformazione digitale e l’informatica, OTDI)
del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopi
La presente ordinanza definisce gli organi, le strategie e le procedure necessarie per:
la messa a disposizione degli utenti di servizi digitali adeguati ai loro bisogni;
la digitalizzazione, l’automatizzazione e l’integrazione dei processi lavorativi;
l’uso e lo scambio di dati e la normalizzazione del loro significato;
la governance delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nel rispetto dei principi di adeguatezza, interoperabilità, economicità e sicurezza;
la promozione di standard informatici aperti e riconosciuti;
l’ottimizzazione del sostegno alla realizzazione degli obiettivi comuni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in materia di amministrazione digitale.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo7 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).
Fatte salve disposizioni di diverso tenore previste dal diritto federale in materia di organizzazione, possono impegnarsi mediante un accordo con il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF) a rispettare la presente ordinanza, l’ordinanza del 27 maggio 20203 sui ciber-rischi e l’ordinanza GEVER del 3 aprile 20194 nonché le direttive fondate sulle stesse:
le unità dell’Amministrazione federale decentralizzata di cui all’articolo 7a OLOGA;
le altre autorità federali;
le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono all’Amministrazione federale, ma a cui sono affidati compiti amministrativi della Confederazione (ai sensi dell’art.2 cpv. 4 LOGA);
le istituzioni con scopi pubblici vicine alla Confederazione, che ricorrono alle prestazioni dell’Amministrazione federale centrale nel campo d’applicazione della presente ordinanza.
Se motivi oggettivi lo giustificano e viene mantenuto un livello di sicurezza adeguato, l’accordo può vertere unicamente su una parte delle disposizioni di cui al capoverso2.
Il settore TDT della CaF propone accordi tipo.
Esso consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza in merito agli accordi e agli accordi tipo rilevanti per la cibersicurezza.
Art. 3 Responsabilità dei dipartimenti e della Cancelleria federale
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili della trasformazione digitale nei loro rispettivi ambiti di competenza e disciplinano la governance delle TIC in tali ambiti.
Capitolo 2 Organi
Sezione 1 Settore Trasformazione digitale e governance delle TIC
della Cancelleria federale
Art. 4
Il settore TDT della CaF è diretto dal delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC (delegato TDT). Quest’ultimo è direttamente subordinato al cancelliere della Confederazione.
Il settore TDT della CaF provvede, mediante un coordinamento interdipartimentale, affinché i processi lavorativi, i modelli di dati, le applicazioni e le tecnologie siano definiti e implementati dall’Amministrazione federale in modo coerente ed efficace.
Definisce e gestisce strumenti di aiuto al coordinamento della trasformazione digitale e alla governance delle TIC.
Gestisce servizi standard e svolge progetti o programmi nel suo ambito di competenza.
Prepara gli affari del Consiglio federale relativi alla TDT in seno all’Amministrazione federale e svolge i mandati che ne risultano.
Può rappresentare la Confederazione in organizzazioni attive nell’ambito della TDT sia a livello nazionale che internazionale.
Sezione 2 Consiglio della trasformazione digitale e della governance delle TIC
della Confederazione
Art. 5 Ruolo
Il Consiglio della trasformazione digitale e della governance delle TIC della Confederazione (Consiglio TDT) è un organo interdipartimentale che fornisce consulenza al delegato TDT nello svolgimento dei suoi compiti.
Art. 6 Composizione
Il Consiglio TDT si compone delle persone seguenti:
il delegato TDT;
un rappresentante di ogni dipartimento;
l’incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera;
un rappresentante della Conferenza dei gestori informatici (art. 10);
un rappresentante del Centro nazionale per la cibersicurezza;
f. un rappresentante dell’Ufficio federale di statistica (UFS).
È presieduto dal delegato TDT.
Art. 7 Sedute
I membri del Consiglio TDT possono presentare proposte e iscrivere argomenti all’ordine del giorno.
Il delegato TDT e i rappresentanti dei dipartimenti hanno diritto di voto.
Il delegato TDT può far capo a consulenti terzi.
Sezione 3 Fornitura di prestazioni
Art. 8 Decisione relativa all’acquisto di prestazioni
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono, sulla base di analisi di mercato e tenendo conto dei principi di adeguatezza, interoperabilità, economicità, sicurezza nonché dei requisiti in materia di sicurezza:
se la prestazione viene fornita da un fornitore interno o acquistata all’esterno;
se del caso, da quale fornitore interno è fornita la prestazione.
Art. 9 Fornitori interni di prestazioni TIC
I dipartimenti e la Cancelleria federale possono disporre al massimo di un fornitore interno di prestazioni TIC ciascuno.
Il Consiglio federale può autorizzare deroghe.
Art. 10 Conferenza dei gestori informatici
La Conferenza dei gestori informatici (CGI) è l’organo di coordinamento dei fornitori interni di prestazioni TIC.
Essa ha segnatamente i compiti seguenti:
garantire la vigilanza tecnologica e avviare progetti per favorire l’adozione di tecnologie innovative;
coordinare la fornitura di prestazioni TIC, in particolare garantendo l’armonizzazione tecnica e operativa delle interfacce nonché della gestione delle configurazioni e delle versioni;
consolidare le posizioni dei fornitori interni di prestazioni TIC quando viene consultata e in vista delle decisioni del Consiglio TDT.
Essa si compone di un rappresentante di ciascuno dei fornitori interni di prestazioni TIC e di un rappresentante del settore TDT della CaF.
Art. 11 Accesso ai dati per i fornitori esterni di prestazioni
I fornitori esterni di prestazioni possono ottenere l’accesso a dati non accessibili al pubblico se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l’accesso è necessario per fornire la prestazione;
l’autorità responsabile dei dati vi ha acconsentito per scritto; c sono stati presi adeguati provvedimenti contrattuali, organizzativi e tecnici per impedire l’ulteriore diffusione dei dati.
Se i dati sono resi accessibili dall’autorità responsabile dei dati, il consenso di cui al capoverso1 lettera b è accordato dal suo superiore gerarchico diretto.
Sezione 4 Comitato di gestione dei processi di supporto
Art. 12
Il Comitato di gestione dei processi di supporto (CGPS) coordina le decisioni concernenti l’assistenza informatica ai processi di supporto impiegati in tutta l’Amministrazione federale in materia di finanze, personale, acquisti, gestione immobiliare e logistica.
Esso si compone di un rappresentante di ciascuna delle seguenti unità amministrative:
Amministrazione federale delle finanze (AFF);
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica;
Ufficio federale del personale;
Ufficio federale dell’armamento;
settore TDT della CaF.
Il rappresentante del settore TDT della CaF ne è il presidente.
Un rappresentante dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione e un rappresentante della Base d’aiuto alla condotta partecipano alle sedute con voto consultivo.
Capitolo 3 Strategie
Sezione 1 Strategia in materia di trasformazione digitale e di informatica
Art. 13 Responsabilità e contenuto
Il Consiglio federale definisce la strategia dell’Amministrazione federale in materia di trasformazione digitale e di informatica (strategia TDI).
Tale strategia definisce gli obiettivi della trasformazione digitale nell’Amministrazione federale e gli ambiti di azione che consentono di raggiungerli.
Art. 14 Attuazione
Il settore TDT della CaF elabora e coordina l’attuazione della strategia. Consulta il Consiglio TDT.
Sezione 2 Strategia Svizzera digitale
Art. 15 Responsabilità e contenuto
Il Consiglio federale definisce la strategia Svizzera digitale.
Tale strategia contiene le linee direttici che guidano l’azione dello Stato in materia di trasformazione digitale. Descrive in quale modo e in quali settori le autorità, l’economia, il mondo scientifico, la società civile e gli attori politici devono collaborare affinché la Svizzera possa trarre il maggior beneficio possibile dal processo di trasformazione digitale.
Art. 16 Attuazione
Il settore TDT della CaF coordina l’elaborazione e l’attuazione della strategia in collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni interessate, le imprese e i partner esteri. Consulta l’incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera nonché la Conferenza dei segretari generali (CSG).
Capitolo 4 Direttive
Art. 17 Direttive del settore TDT della CaF
Il settore TDT della CaF emana direttive generali e astratte valide per le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all’articolo2, concernenti:
le strategie parziali, ossia le linee direttrici che definiscono l’orientamento generale della TDT, la delimitazione dell’uso della stessa e la pianificazione dello sviluppo di taluni suoi aspetti a medio termine;
i processi TDT, ossia il modo in cui i compiti legati alla TDT devono essere svolti e gli strumenti di aiuto da utilizzare;
l’architettura aziendale, ossia la strutturazione interdipartimentale dei processi lavorativi, dei modelli di dati, delle tecnologie nonché dei prodotti e delle prestazioni TIC;
gli standard, ossia la definizione di prodotti, interfacce o tecnologie derivanti dall’architettura aziendale e che sono necessari per garantire l’interoperabilità, l’economicità e la sicurezza;
i servizi standard, ossia le prestazioni in materia di trasformazione digitale o di TIC, gestite in modo centralizzato, frequentemente utilizzate in seno all’Amministrazione federale e aventi requisiti identici o simili; una direttiva concernente un servizio standard stabilisce segnatamente la responsabilità della fornitura e della gestione del servizio standard, l’acquisto di prestazioni, il finanziamento generale e il controllo della qualità delle prestazioni fornite;
la gestione del portafoglio TDT, ossia le attività necessarie al coordinamento degli studi, dei programmi e dei progetti in materia di trasformazione digitale nonché al raggruppamento di applicazioni o prestazioni TIC in seno all’Amministrazione federale e le relative misure;
il controllo della gestione, ossia la raccolta, il trattamento, la verifica e l’interpretazione d’informazioni che servono alla TDT nonché le relative misure.
Il settore TDT della CaF consulta previamente il Consiglio TDT.
Decide sulle deroghe alle direttive che ha emanato.
Può delegare decisioni di portata minore concernenti tali deroghe:
ai dipartimenti e alla Cancelleria federale;
a gruppi di lavoro;
a responsabili di programmi o progetti.
Art. 18 Direttive del cancelliere della Confederazione sui servizi standard con obbligo d’acquisto
Su proposta del settore TDT della CaF e dopo aver sentito la CSG, il cancelliere della Confederazione emana direttive TDT sui servizi standard con obbligo d’acquisto e sui progetti TDT chiave.
Dopo aver sentito la CSG, decide su deroghe alle direttive che ha emanato.
Può delegare decisioni di portata minore concernenti deroghe tali al settore TDT della CaF.
Art. 19 Procedura per la composizione delle controversie
La procedura per la composizione delle controversie è volta a comporre le controversie tra un dipartimento e il settore TDT della CaF concernenti:
l’emanazione di una direttiva del settore TDT della CaF;
la concessione di una deroga a una direttiva del settore TDT della CaF.
Il dipartimento notifica la controversia al settore TDT della CaF.
Il settore TDT della CaF ne informa i membri del Consiglio TDT e sottopone senza indugio la controversia alla CSG, all’attenzione del cancelliere della Confederazione.
Dopo aver sentito la CSG, il cancelliere della Confederazione decide in merito alla controversia.
Capitolo 5 Progetti TDT chiave
Art. 20 Oggetto
I progetti chiave TDT dell’Amministrazione federale sono progetti o programmi in materia di TDT che necessitano di un rafforzamento della condotta strategica e operativa, del coordinamento e della sorveglianza a causa:
delle risorse che richiedono;
della loro importanza strategica;
della loro complessità; o
dei rischi che presentano.
Art. 21 Responsabilità
Su proposta del delegato TDT e dopo aver sentito la CSG, il cancelliere della Confederazione determina i progetti chiave TDT dell’Amministrazione federale.
Art. 22 Rapporti e provvedimenti correttivi
Il delegato TDT fa regolarmente rapporto al cancelliere della Confederazione circa i progetti chiave TDT dell’Amministrazione federale, consolidando i rapporti che gli consegnano le unità amministrative incaricate di tali progetti.
Se necessario, il cancelliere della Confederazione, dopo aver sentito la CSG, propone provvedimenti correttivi al Consiglio federale.
Capitolo 6 Sistema per la gestione dei dati di base per i processi di supporto
Art. 23 Scopo
Il sistema per la gestione dei dati di base (sistema GDB) è destinato a gestire e mettere a disposizione in modo centralizzato i dati necessari all’esecuzione elettronica dei processi di supporto in materia di finanze, acquisto, gestione immobiliare e logistica (processi di supporto sostenuti).
I dati centralizzati del sistema GDB possono inoltre essere utilizzati per attualizzare i dati dei registri della Confederazione, per quanto le basi legali di tali registri lo consentano.
Oltre ai dati centralizzati, nel sistema GDB possono essere gestiti altri dati personali quali dati di base, per quanto un altro atto normativo federale lo preveda e ne disciplini il trattamento, segnatamente lo scopo del trattamento, l’estensione dei dati, le fonti dei dati, il diritto di accesso e la responsabilità per la protezione dei dati.
Art. 24 Definizioni
Nel contesto del sistema GDB, si intende per:
unità GDB, le persone, le imprese e le aziende svizzere ed estere, indipendentemente dalla loro natura giuridica, i cui dati sono trattati nel sistema GDB;
dati di base GDB, i dati delle unità GDB richiesti per l’esecuzione dei processi di supporto sostenuti.
Art. 25 Competenze
L’AFF è responsabile dell’esercizio e della sicurezza del sistema GDB. Essa gestisce i dati di cui all’articolo26 capoverso1 lettere a–h ed è responsabile della loro protezione.
Le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all’articolo2 che fanno uso di un processo di supporto sostenuto possono gestire nel sistema GDB la propria banca dati di cui all’articolo26 capoverso1 lettera i. Sono responsabili della protezione di tali dati.
Art. 26 Dati
I dati seguenti sono gestiti in modo centralizzato nel sistema GDB:
numero d’identificazione non personale;
dati d’identificazione, per esempio cognome, nome, data di nascita;
lingua;
generalità, per esempio indirizzo postale ed elettronico, numeri di telefono;
forma giuridica;
informazioni sul settore;
coordinate bancarie, per esempio titolare del conto, numero del conto, banca;
numeri di registro che consentono d’identificare in modo univoco un’unità GDB;
altri dati necessari per l’esecuzione dei processi di supporto, ossia: 1. dati contabili interni alla Confederazione, 2. dati relativi ai richiami, 3. condizioni di vendita, 4. condizioni d’acquisto.
Nel sistema GDB non possono essere gestiti né dati personali degni di particolare protezione né profili della personalità.
Art. 27 Fonti dei dati
I dati centralizzati nel sistema GDB provengono dalle fonti seguenti:
unità GDB attuali e future;
autorità, organizzazioni e persone di cui all’articolo2 che hanno accesso ai dati centralizzati nel sistema GDB;
registri della Confederazione seguenti: 1. registro d’identificazione delle imprese dell’UFS, 2. registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UFS, 3. l’elenco ufficiale delle località, con il numero postale d’avviamento e il perimetro, 4. elenco ufficiale delle vie, 5. elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici, 6. sistema d’informazione geografica dell’Ufficio federale dell’agricoltura 7. sistema d’informazione centrale sulla migrazione;
sistemi d’informazione della Posta svizzera per la verifica degli indirizzi delle persone e delle imprese in Svizzera;
banche dati accessibili al pubblico.
L’autorità, l’organizzazione o la persona responsabile secondo l’articolo25 riprende i dati dalla fonte, li registra e li modifica nel sistema GDB dopo aver effettuato le verifiche necessarie.
I dati possono essere ripresi, registrati e modificati mediante un’interfaccia tra il sistema GDB e il sistema fonte interessato.
Art. 28 Accesso ai dati
Le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all’articolo2 hanno accesso:
ai dati di cui all’articolo26 capoverso1 lettera i, che gestiscono autonomamente nel sistema GDB;
ai dati di cui all’articolo26 capoverso1 lettere a–h, per quanto ne abbiano bisogno per l’esecuzione dei processi di supporto sostenuti.
L’accesso può essere consentito mediante un’interfaccia con i sistemi d’informazione interessati.
Art. 29 Interfaccia per l’aggiornamento di altri registri
L’AFF può, mediante un’interfaccia, mettere a disposizione dati centralizzati in vista dell’aggiornamento di altri registri.
Art. 30 Conservazione e cancellazione dei dati
I dati centralizzati nel sistema GDB sono conservati per30 anni dal loro ultimo trattamento, ma al più tardi dieci anni dopo la cessazione dell’esistenza dell’unità GDB interessata, segnatamente dopo il suo decesso o la sua cancellazione nel registro di commercio.
Alla scadenza del termine, l’AFF contrassegna i blocchi di dati di base come cancellati, salvo se una legge federale lo vieta.
I dati contrassegnati come cancellati non sono più utilizzati per l’esecuzione dei processi di supporto sostenuti o per l’aggiornamento dei registri della Confederazione. L’AFF li comunica tuttavia, caso per caso, se è necessario per la ricostituzione di vecchi blocchi di dati tenuti fuori dal sistema GDB.
È fatto salvo il diritto di chiedere la distruzione dei dati previsto dalla legislazione sulla protezione dei dati.
Capitolo 7 Armonizzazione delle applicazioni specialistiche
per la giustizia e la polizia
Art. 31
I servizi federali che gestiscono applicazioni specialistiche per la giustizia e la polizia cooperano con i Cantoni allo scopo di armonizzare tali applicazioni.
Le modalità della cooperazione, in particolare la creazione di organi comuni della Confederazione e dei Cantoni, sono disciplinate in convenzioni con i Cantoni.
I dipartimenti interessati possono concludere convenzioni d’esecuzione per i singoli progetti. Tali convenzioni devono rispettare le disposizioni della presente ordinanza.
I dipartimenti interessati informano gli organi comuni sui progetti correnti e futuri inerenti alle applicazioni specialistiche per la giustizia e la polizia. Garantiscono che tali applicazioni siano conformi alle decisioni degli organi comuni.
Capitolo 8 Finanze e audit
Art. 32 Gestione finanziaria delle risorse assegnate alla TDT
L’iscrizione nel preventivo e nel consuntivo della Confederazione delle risorse assegnate all’informatica viene effettuata di norma a livello decentralizzato.
Il settore TDT della CaF fornisce gli strumenti necessari alla gestione delle risorse TDT, ne coordina l’impiego d’intesa con i dipartimenti e garantisce il controllo interdipartimentale della gestione.
I fornitori interni di prestazioni tengono una contabilità analitica estesa e presentano periodicamente al settore TDT della CaF, in modo trasparente, i costi e i ricavi dei servizi standard.
Art. 33 Risorse assegnate in modo centralizzato alla TDT
Il Consiglio federale decide, nell’ambito del processo riguardante il preventivo della Confederazione, delle risorse da assegnare in modo centralizzato.
Su proposta del settore TDT della CaF e dopo aver sentito la CSG, il cancelliere della Confederazione decide sull’attribuzione delle risorse centralizzate iscritte nel preventivo della Confederazione.
Nel quadro dell’esecuzione del preventivo e dopo aver sentito il Consiglio TDT, il settore TDT della CaF può attribuire risorse assegnate in modo centralizzato:
che il cancelliere della Confederazione non ha attribuito;
che il cancelliere della Confederazione ha attribuito, ma non sono state utilizzate.
Il settore TDT della CaF gestisce le risorse iscritte nel preventivo in modo centralizzato.
Art. 34 Audit delle TIC
L’audit delle TIC è retto dai principi della vigilanza finanziaria della Confederazione.
È effettuato dal Controllo federale delle finanze (CDF).
I dipartimenti, la Cancelleria federale e il settore TDT della CaF possono proporre al CDF audit nell’ambito della TDT.
Capitolo 9 Disposizioni finali
Art. 35 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’ordinanza del 9 dicembre 20115 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF) è abrogata.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 36 Disposizioni transitorie
Le autorità, le organizzazioni e le persone che, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si sono impegnate mediante un accordo con l’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) a rispettare le disposizioni dell’OIAF6 sottostanno alla presente ordinanza sino al 31 dicembre 2023, entro i limiti del diritto anteriore. Sottostanno alla presente ordinanza dal 1° gennaio 2024, salvo se l’accordo è stato disdetto prima di tale data. I diritti e obblighi dell’ODIC derivanti da tali accordi passano al settore TDT della CaF.
Le deroghe all’OIAF o alle direttive fondate sull’OIAF approvate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide, per quanto non vengano modificate o abrogate dall’autorità competente secondo la presente ordinanza.
Le direttive del Consiglio federale, del Dipartimento federale delle finanze e dell’ODIC nell’ambito delle TIC che sono state adottate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide per quanto non siano in contraddizione con la presente ordinanza e non siano state modificate o abrogate dall’autorità competente ai sensi della presente ordinanza.
Art. 37 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato
(art.35 cpv. 2) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 27 maggio 20207 sui ciber-rischi
Art. 2 lett. b
La presente ordinanza si applica:
b. alle autorità, organizzazioni e persone di cui all’articolo2 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 20208 sulla trasformazione digitale e l’informatica (OTDI) che s’impegnano a rispettarla.
Art. 11 cpv.1 lett. f
Il delegato alla cibersicurezza ha i compiti seguenti:
f. decidere sulle deroghe alle direttive che ha emanato; se queste deroghe riguardano anche le direttive della Cancelleria federale concernenti la trasformazione digitale e la governance delle TIC, il delegato alla cibersicurezza consulta previamente quest’ultima.
Art. 13 cpv.2
I fornitori di prestazioni interni di cui all’articolo 9 OTDI9 informano regolarmente il NCSC sulle vulnerabilità scoperte e sui ciberincidenti, nonché sulle misure previste e adottate per porvi rimedio.
Art. 14 cpv.1
1 Ogni unità amministrativa designa il proprio incaricato della sicurezza informatica
(ISIU). Il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale nomina inoltre un incaricato della sicurezza informatica per i servizi standard TIC.
Art. 16 cpv.1
Le autorità, le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si sono impegnate mediante un accordo con l’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) a rispettare le disposizioni dell’ordinanza del 9 dicembre 201110 sull’informatica nell’Amministrazione federale sottostanno sino al 31 dicembre 2021 agli obblighi della presente ordinanza nella misura del regime precedente.
2. Ordinanza del 15 agosto 201811 concernente l’entrata e il rilascio del visto
Art. 52 cpv.2
Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, la sicurezza dei dati è retta dall’ordinanza del 14 giugno 199312 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 27 maggio 202013 sui ciber-rischi.
3. Ordinanza VIS del 18 dicembre 201314
Art. 34 lett. b e c
La sicurezza dei dati è retta da:
l’ordinanza del 27 maggio 202015 sui ciber-rischi;
le istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 201916 sulla sicurezza
4. Ordinanza del 19 novembre 200317 sui disabili
Art. 10 cpv.2 lett. a
Le seguenti unità amministrative e organi emanano le direttive necessarie allo scopo:
a. il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale, per le unità amministrative di cui all’articolo2 capoverso 1 5. Ordinanza del 25 novembre 199819 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Art. 16 cpv.3
Il Consiglio federale emana il regolamento interno della Conferenza dei segretari generali.
6. Ordinanza GEVER del 3 aprile 201920
Art. 1 cpv.1
La presente ordinanza si applica:
alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo7 dell’ordinanza del 25 novembre 199821 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA);
alle autorità, organizzazioni e persone di cui all’articolo2 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 202022 sulla trasformazione digitale e l’informatica (OTDI) che s’impegnano a rispettarla.
Titolo prima dell’art.15
Sezione 4 Strategia GEVER e competenze nell’Amministrazione federale
Art. 15 Strategia GEVER
1 Su proposta del settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della
Cancelleria federale (settore TDT della CaF) e dopo aver sentito la Conferenza dei segretari generali (CSG), il cancelliere della Confederazione definisce la strategia della Confederazione in materia di gestione degli affari dell’Amministrazione federale (strategia GEVER).
L’elaborazione e la realizzazione della strategia GEVER sono coordinate dal settore TDT della CaF.
Art. 16
Abrogato
Art. 17 cpv.1, 4 e 6
Il Gruppo tecnico GEVER Confederazione (Gruppo tecnico) si compone di un rappresentante del Servizio GEVER Confederazione e di un rappresentante di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Il rappresentante del Servizio GEVER Confederazione presiede il Gruppo tecnico.
Partecipano alle sedute con voto consultivo un rappresentante dell’Archivio federale svizzero e un rappresentante del Centro servizi informatici del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (ISCeco). In casi specifici il Gruppo tecnico può far capo alla consulenza di altre persone.
Il Gruppo tecnico prepara le decisioni del settore TDT della CaF relative a GEVER standardizzato, segnatamente le decisioni relative alla configurazione specialistica e all’ordine di priorità dei requisiti relativi agli affari.
Art. 18 cpv.2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a–c
Esso ha segnatamente i compiti seguenti:
prepara gli affari del Gruppo tecnico ed esegue i mandati che questo gli affida;
Abrogata
Abrogata 7. Ordinanza del 22 febbraio 201223 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione
Art. 3 Conservazione sicura
I dati vanno conservati in modo sicuro conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 27 maggio 202024 sui ciber-rischi.
8. Ordinanza del 19 ottobre 201625 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «ODIC» è sostituito con «settore TDT della CaF».
Art. 5 cpv.1, lett. a
Gli organi federali responsabili dei sistemi IAM sono:
a. il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF), per tutti i sistemi IAM offerti come servizi standard o esplicitamente attribuiti al settore TDT della CaF;
9. Ordinanza del 24 ottobre 201226 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale
Art. 25 cpv.2
I membri sono scelti in particolare in seno ai servizi centrali d’acquisto, al settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF), all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e alla Segreteria generale del DFAE (SG-DFAE).
Art. 29 cpv.3
Esso è diretto dal settore TDT della CaF.
10. Ordinanza del 20 settembre 201327 sul sistema d’informazione in materia penale dell’Amministrazione federale delle dogane
Art. 18 cpv.1
Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli20 e 21 dell’ordinanza del 14 giugno 199328 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e le disposizioni dell’ordinanza del 27 maggio 202029 sui ciber-rischi.
11. Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201630
Art. 14 cpv.2
La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 199331 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dall’ordinanza del 27 maggio 202032 sui ciber-rischi e dalle istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 201933 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale.
12. Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201334
Art. 53 cpv.1 lett. b e c
La sicurezza dei dati è retta da:
l’ordinanza del 27 maggio 202035 sui ciber-rischi;
le istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 201936 sulla sicurezza
13. Ordinanza del 2 luglio 200837 sulle armi
Art. 62 cpv.2
2 Ai fini della gestione puntuale dell’accesso, la Cancelleria federale può comunicare regolarmente, per ogni utente, al sistema d’informazione comune armonizzato
sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco i dati relativi al nome, la sigla, gli identificatori locali, l’indirizzo di posta elettronica, i dati relativi all’indirizzo, nonché all’impiego, alla funzione e al ruolo tratti dal sistema di gestione delle identità della Confederazione.
Art. 66c cpv.1
La sicurezza dei dati è retta dall’ordinanza del 14 giugno 199338 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dall’ordinanza del 27 maggio 202039 sui ciberrischi e dalle istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 201940 sulla sicurezza 14. Ordinanza del 2 marzo 201841 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione Allegato 1 n. 6.2 Abrogato 15. Ordinanza del 10 maggio 201742 sull’approvvigionamento economico del Paese
Art. 8 cpv.1 lett. n
Il delegato può affidare compiti di approvvigionamento economico del Paese ai seguenti servizi federali:
n. Cancelleria federale;
16. Ordinanza del 5 aprile 200643 sulle finanze della Confederazione
Art. 18 cpv.3
L’Amministrazione delle finanze emana, congiuntamente con l’Ufficio federale del personale (Ufficio del personale) e il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF), istruzioni tecniche sulla procedura da seguire per le domande per il preventivo.
Art. 22 cpv.1
L’Amministrazione delle finanze, il settore TDT della CaF e l’Ufficio del personale esaminano se le domande delle unità amministrative sono conformi ai principi di cui all’articolo12 capoverso 4 LFC come anche alle istruzioni e alle esigenze di cui agli articoli18 e 21.
Art. 27i Istruzioni complementari
L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni complementari sugli articoli 27a– 27h. Essa emana, congiuntamente con l’Ufficio del personale e il settore TDT della CaF, le istruzioni sugli articoli 27d e 27e.
17. Ordinanza del 23 agosto 201744 sul trattamento dei dati nell’AFD
Art. 12 cpv.1
Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli20 e 21 dell’ordinanza del 14 giugno 199345 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché l’ordinanza del 27 maggio 202046 sui ciber-rischi.
18. Ordinanza del 31 ottobre 200747 sugli assegni familiari
Art. 18h cpv.1 lett. b e c
La protezione dei dati e la sicurezza informatica sono retti:
l’ordinanza del 27 maggio 202048 sui ciber-rischi ;
le istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 201949 sulla sicurezza 19. Ordinanza del 20 agosto 201450 sul sistema d’informazione del servizio civile
Art. 11 cpv.1 lett. b e c
La sicurezza dei dati si fonda su:
l’ordinanza del 27 maggio 202051 sui ciber-rischi;
le istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 201952 sulla sicurezza
20. Ordinanza del 27 novembre 200053 sugli esplosivi
Art. 117j cpv.1
La sicurezza dei dati è retta dall’articolo7 della legge federale del 19 giugno 199254 sulla protezione dei dati, dall’ordinanza del 27 maggio 202055 sui ciber-rischi e dalle istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 201956 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale.