RU 2020 861
Ordinanza
concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora
in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione
e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo
da parte della Società svizzera di credito alberghiero
del 20 marzo 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 20091 sull’IVA; visto l’articolo 74 capoverso4 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane; visto l’articolo 22 capoverso3 della legge del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali; visto l’articolo 164 capoverso1 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta; visto l’articolo10 capoverso1 della legge del 19 dicembre 19975 sul traffico pesante; visto l’articolo 25 capoverso5 della legge del 6 ottobre 20066 sull’imposizione della birra; visto l’articolo 78 della legge del 21 giugno 19327 sull’alcool; visto l’articolo 20 capoverso2 della legge del 21 marzo 19698 sull’imposizione del tabacco; visto l’articolo 17 capoverso3 della legge federale del 21 giugno 19969 sull’imposizione degli autoveicoli,
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali RS 641.207.2 di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della SCA. O nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo aggiuntivo da parte della Società svizzera di credito alberghiero (SCA).
Art. 2 Interesse di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali
Dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali.
Art. 3 Interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell’imposta federale diretta
Dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell’imposta federale diretta esigibile nel predetto periodo.
Art. 4 Rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della SCA
La Confederazione rinuncia a chiedere la restituzione dell’importo residuo di
481 181 franchi del mutuo concesso alla SCA con il decreto federale del 21 settembre 201110 concernente la seconda aggiunta A al Preventivo 2011.
Con l’importo residuo di cui al capoverso1 la Confederazione partecipa ai costi del finanziamento retroattivo degli investimenti sostenuti dalla SCA.
Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 con effetto sino al 31 dicembre 202011.
20 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell’art.7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).