641.207.2
Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero
del 20 marzo 2020 (Stato 9 giugno 2020)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 20091 sull’IVA; visto l’articolo 74 capoverso4 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane; visto l’articolo 22 capoverso3 della legge del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali; visto l’articolo 164 capoverso1 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta; visto l’articolo 10 capoverso1 della legge del 19 dicembre 19975 sul traffico pesante; visto l’articolo 25 capoverso5 della legge del 6 ottobre 20066 sull’imposizione della birra; visto l’articolo 78 della legge del 21 giugno 19327 sull’alcool; visto l’articolo 20 capoverso2 della legge del 21 marzo 19698 sull’imposizione del tabacco; visto l’articolo 17 capoverso3 della legge federale del 21 giugno 19969 sull’imposizione degli autoveicoli, ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo aggiuntivo da parte della Società svizzera di credito alberghiero (SCA).
Art. 2 Interesse di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali
Dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto, tasse d’incentivazione e tributi doganali.10
Art. 3 Interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell’imposta federale diretta
Dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell’imposta federale diretta esigibile nel predetto periodo.
Art. 4 Rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della SCA
La Confederazione rinuncia a chiedere la restituzione dell’importo residuo di
481 181 franchi del mutuo concesso alla SCA con il decreto federale del 21 settembre 201111 concernente la seconda aggiunta A al Preventivo 2011.
Con l’importo residuo di cui al capoverso1 la Confederazione partecipa ai costi del finanziamento retroattivo degli investimenti sostenuti dalla SCA.
Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2020.
Correzione dal9 giu. 2020 (RU 2020 2093).