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Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero

641.207.2 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 21 mar 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/641-207-2/it/ordinanza-concernente-la-rinuncia-temporanea-agli-interessi-di-mora-in-caso-di-pagamento-tardivo-di-imposte-tasse-d-incentivazione-e-tributi-doganali-nonche-la-rinuncia-alla-restituzione-del-mutuo-da-parte-della-societa-svizzera-di-credito-alberghiero

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questo testo non è più in vigore.

Emanato con: Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero (AS 2020 861)

641.207.2

Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero

del 20 marzo 2020 (Stato 9 giugno 2020)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 20091 sull’IVA; visto l’articolo 74 capoverso4 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane; visto l’articolo 22 capoverso3 della legge del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali; visto l’articolo 164 capoverso1 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta; visto l’articolo 10 capoverso1 della legge del 19 dicembre 19975 sul traffico pesante; visto l’articolo 25 capoverso5 della legge del 6 ottobre 20066 sull’imposizione della birra; visto l’articolo 78 della legge del 21 giugno 19327 sull’alcool; visto l’articolo 20 capoverso2 della legge del 21 marzo 19698 sull’imposizione del tabacco; visto l’articolo 17 capoverso3 della legge federale del 21 giugno 19969 sull’imposizione degli autoveicoli, ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 641.20
  2. [4] RS 642.11
  3. [2] RS 631.0
  4. [3] RS 641.61
  5. [5] RS 641.81
  6. [6] RS 641.411
  7. [7] RS 680
  8. [8] RS 641.31
  9. [9] RS 641.51

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo aggiuntivo da parte della Società svizzera di credito alberghiero (SCA).

RU 2020 861

Art. 2 Interesse di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali

Dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto, tasse d’incentivazione e tributi doganali.10

Art. 3 Interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell’imposta federale diretta

Dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell’imposta federale diretta esigibile nel predetto periodo.

Art. 4 Rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della SCA

La Confederazione rinuncia a chiedere la restituzione dell’importo residuo di

481 181 franchi del mutuo concesso alla SCA con il decreto federale del 21 settembre 201111 concernente la seconda aggiunta A al Preventivo 2011.

Con l’importo residuo di cui al capoverso1 la Confederazione partecipa ai costi del finanziamento retroattivo degli investimenti sostenuti dalla SCA.

Footnotes

  1. [11] FF 2011 6685, prorogato con il DF del 9 set. 2015 (FF 2015 6095).

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2020.

Correzione dal9 giu. 2020 (RU 2020 2093).