RU 2021 428
Ordinanza
concernente i certificati attestanti l’avvenuta
vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione
dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19
(Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 7 luglio 2021
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 22 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19,
ordina:
I
L’allegato 5 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 9 luglio 2021 alle ore 00.002.
7 luglio 2021 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
Pubblicazione urgente dell’8 luglio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
RU 2021 428 Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 428
Allegato 5
(art. 22 e 23 cpv.1 e 2) Elenco dei certificati esteri riconosciuti
1 Certificati riconosciuti emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS
1.1. Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo il Regolamento (UE) 2021/9533 e gli atti giuridici dell’UE adottati sulla base di tale regolamento. 1.2 I certificati di vaccinazione sono riconosciuti soltanto se sono stati emessi per le vaccinazioni con un vaccino che:
ha ottenuto l’autorizzazione nell’UE dall’Agenzia europea per i medicinali; o
è autorizzato conformemente all’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS.
2 Altri certificati esteri riconosciuti
Stato Certificati di Certificati di guarigione Certificati di test vaccinazione ... ;
Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, versione della GU L 211 del 15.6.2021, pag.1.