RU 2021 888
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
visti l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
Gli allegati 7 ed 82 dell’ordinanza dell’11 agosto 20213 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia sono modificati.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2021 alle ore 18.004.
17 dicembre 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
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Pubblicazione urgente del 20 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-4062 RU 2021 888 Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2021 888