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RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante Ordinanza sugli esami cantonali di maturità liceale 2022 in relazione all’epidemia di COVID-19

AS 2022 195 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 18 mar 2022

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2022-195/it/ru-2022-www-dirittofederale-admin-ch-la-versione-elettronica-firmata-e-quella-determinante-ordinanza-sugli-esami-cantonali-di-maturita-liceale-2022-in-relazione-all-epidemia-di-covid-19

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza sugli esami cantonali di maturità liceale 2022 in relazione all’epidemia di COVID-19 (RS 413.16)

RU 2022 195

RU 2022
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante
Ordinanza
sugli esami cantonali di maturità liceale 2022
in relazione all’epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale 2022)

del 18 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche,
ordina:

Footnotes

  1. [2] RS 811.11
  2. [1] RS 414.110

Art. 1 Oggetto, principi e scopo

La presente ordinanza disciplina gli esami cantonali di maturità liceale nel 2022 (esami di maturità 2022) in considerazione dell’epidemia di COVID-19.

Gli esami di maturità 2022 si svolgono secondo le disposizioni dell’ordinanza del 15 febbraio 19953 sulla maturità (ORM) e delle normative cantonali pertinenti. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.

I Cantoni garantiscono lo svolgimento degli esami di maturità 2022 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni.

Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento degli esami di maturità 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria, i Cantoni possono derogare, nell’ambito della presente ordinanza, alle disposizioni per il riconoscimento definite nell’ORM.

Lo scopo della presente ordinanza è che gli esami di maturità 2022:

  1. si possano svolgere nei Cantoni secondo condizioni quadro il più possibile uniformi; e

  2. permettano di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell’ORM.

RS 413.16 2022-0891 RU 2022 195 Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale 2022 RU 2022 195

Footnotes

  1. [3] RS 413.11

Art. 2 Materie d’esame

I Cantoni possono decidere che l’esame di maturità non si svolga in tutte le materie d’esame di cui all’articolo 14 ORM4.

Footnotes

  1. [4] RS 413.11

Art. 3 Determinazione delle note di maturità

Se in una materia che normalmente prevede sia un esame scritto sia un esame orale è possibile svolgere soltanto uno dei due esami, in deroga all’articolo 15 capoverso 1 lettera a ORM5 la nota di maturità è determinata per tre quarti sulla base dei risultati dell’ultimo anno in cui la materia è stata insegnata e per un quarto sulla base dei risultati dell’esame di maturità orale o scritto sostenuto dal candidato.

Se in una materia non è possibile svolgere l’esame finale, in deroga all’articolo 15 capoverso1 lettera a ORM la nota di maturità è determinata sulla base dei risultati dell’ultimo anno in cui la materia è stata insegnata.

Footnotes

  1. [5] RS 413.11

Art. 4 Obbligo di comunicazione

In caso di deroghe ai sensi degli articoli2 e 3, l’autorità cantonale competente lo comunica immediatamente alla Commissione svizzera di maturità.

Art. 5 Mancato superamento dell’esame

Ai maturandi che non hanno superato l’esame di maturità sulla base delle note determinate secondo l’articolo3 il Cantone competente offre la possibilità di sostenere, in tempo utile prima dell’inizio del semestre autunnale 2022 delle scuole universitarie, gli esami che non sono stati svolti.

Le note di maturità di questi esami sono determinate secondo le disposizioni ordinarie dell’articolo 15 ORM6 e le disposizioni cantonali pertinenti.

Footnotes

  1. [6] RS 413.11

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

Si applica fino al 31 dicembre 2022.

18 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr