FF 2001 1172
Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (Miglioramento della protezione delle vittime minori di 18 anni)
Termine di referendum: 12 luglio 2001
Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (Miglioramento della protezione delle vittime minori di 18 anni)
Modifica del 23 marzo 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 agosto 19991; visto il parere del Consiglio federale del 20 marzo 20002, decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19913 concernente l’aiuto alle vittime di reati è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 64bis e 64ter della Costituzione federale4, ...
Art. 5 cpv. 4 secondo e terzo periodo e cpv. 5 4 ... (il secondo periodo concerne soltanto il testo francese). Un confronto può essere ordinato se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo o se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente. 5 In caso di reati contro l’integrità sessuale, un confronto contro la volontà della vittima può essere ordinato soltanto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.
4 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123 e 124 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
1172 2000-0858
Miglioramento della protezione delle vittime minori di 18 anni
Sezione 3a: Disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori vittime nel procedimento penale
Art. 10a Definizione del minore Per minore ai sensi degli articoli 10b-10d s’intende la vittima che al momento dell’apertura del procedimento penale ha meno di 18 anni.
Art. 10b Confronto tra il minore e l’imputato 1 In caso di reati contro l’integrità sessuale, le autorità non devono mettere a confronto il minore con l’imputato. 2 In caso di altri reati, il confronto è escluso se esso provoca al minore un forte trauma psichico. 3 È fatto salvo il confronto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.
Art. 10c Audizione del minore 1 Durante tutto il procedimento, il minore non può essere sottoposto, di regola, a più di due audizioni. 2 La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta da un funzionario inquirente formato allo scopo, in presenza di uno specialista. Le parti esercitano i loro diritti mediante la persona incaricata dell’interrogatorio. L’audizione si svolge in un locale appropriato ed è registrata su video. La persona incaricata dell’interrogatorio e lo specialista raccolgono le loro osservazioni particolari in un rapporto. 3 È predisposta una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è necessario nell’interesse dell’inchiesta o nell’interesse del minore. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. Per il resto, le disposizioni del capoverso 2 sono applicabili. 4 L’autorità può derogare all’articolo 7 capoverso 1 ed escludere dal procedimento la persona di fiducia nel caso in cui quest’ultima possa esercitare un’influenza determinante sul minore.
Art. 10d Non luogo a procedere 1 L’autorità competente incaricata del procedimento penale può eccezionalmente decidere il non luogo a procedere se: a. l’interesse del minore lo esige imperativamente e questo prevale chiaramente sull’interesse dello Stato ad esercitare l’azione penale e b. il minore o, in caso d’incapacità di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
Miglioramento della protezione delle vittime minori di 18 anni
2 In caso di non luogo a procedere secondo il capoverso 1, l’autorità competente provvede affinché siano ordinate, se necessario, misure di protezione del minore. 3 Contro la decisione di non luogo a procedere presa in ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso per nullità alla corte di cassazione penale del Tribunale federale. L’imputato, il fanciullo o il suo rappresentante legale e il procuratore sono legittimati a ricorrere.
Art. 18 cpv. 1 1 La Confederazione promuove la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime. Tiene conto dei bisogni particolari dei minori vittime di reati contro l’integrità sessuale. Accorda relativi aiuti finanziari.
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 marzo 2001 Consiglio degli Stati, 23 marzo 2001 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 3 aprile 20015 Termine di referendum: 12 luglio 2001