FF 2005 1965
Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
Legge federale Disegno sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20051, decreta:
I La legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:
Titolo precedente l’articolo 23e (nuovo) Capo 3b: Parchi d’importanza nazionale
Art. 23e (nuovo) Definizione e categorie 1 I parchi d’importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici. 2 Si suddividono nelle seguenti categorie:
a. parco nazionale; b. parco naturale regionale; c. parco naturale periurbano.
Art. 23f (nuovo) Parco nazionale 1 Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna ed alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio. 2 Nell’ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato:
a. per scopi ricreativi; b. ai fini dell’educazione ambientale; c. ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.
Protezione della natura e del paesaggio. LF
3 Esso è costituito da:
a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi ed alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata; b. una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.
Art. 23g (nuovo) Parco naturale regionale 1 Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, il quale si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo locale. 2 Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per:
a. salvaguardare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio; b. rafforzare le attività economiche, orientate allo sviluppo sostenibile, esercitate nel territorio del parco stesso e promuovere la commercializzazione dei beni e servizi prodotti da dette attività.
Art. 23h (nuovo) Parco naturale periurbano 1 Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un’area densamente urbanizzata, il quale offre spazi vitali intatti alla fauna ed alla flora indigene e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura. 2 Nell’ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato ai fini dell’educazione ambientale. 3 Esso è costituito da:
a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi ed alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata; b. una zona di transizione, che offre la possibilità di vivere esperienze nella natura e funge da cuscinetto per la protezione della zona centrale da effetti pregiudizievoli.
Art. 23i (nuovo) Sostegno delle iniziative regionali I Cantoni sostengono le iniziative regionali volte all’istituzione ed alla conservazione di parchi d’importanza nazionale.
Art. 23j (nuovo) Label Parco e label Prodotti 1 Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il label Parco se il parco: a. viene tutelato a lungo termine con misure adeguate; b. è conforme ai requisiti contemplati negli articoli 23f, 23g o 23h e negli arti-
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2 Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il label Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che sul territorio del parco forniscono beni e servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile, un label Prodotti per contrassegnare detti beni e servizi. 3 Il label Parco ed il label Prodotti sono conferiti a tempo determinato.
Art. 23k (nuovo) Prescrizioni del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni per quanto concerne:
a. i requisiti per i parchi d’importanza nazionale, segnatamente le dimensioni del territorio, le utilizzazioni autorizzate, le misure di protezione e la tutela del parco a lungo termine; b. il conferimento e l’impiego del label Parco e del label Prodotti; c. la promozione della ricerca scientifica in materia di parchi d’importanza nazionale.
Art. 23l (nuovo) Parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni 1 Per il parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 19803 sul Parco nazionale. 2 La Confederazione può conferire il label Parco alla fondazione «Parco nazionale svizzero» già prima dell’ampliamento con una zona periferica secondo l’articolo 23 f capoverso 3 lettera b.
II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 RS 454
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