FF 2005 3781
Legge federale sul programma di sgravio 2004
Termine di referendum: 6 ottobre 2005
Legge federale sul programma di sgravio 2004
del 17 giugno 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20041, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1 Legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto
federale della proprietà intellettuale Art. 2 cpv. 2 2 Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all’Istituto; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.
Art. 4 cpv. 3 3 Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regolamento delle tasse.
Art. 12 Mezzi d’esercizio I mezzi d’esercizio dell’Istituto sono composti dalle tasse riscosse per l’esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.
Art. 13 cpv. 2 e art. 15 Abrogati
2 Legge del 4 ottobre 19913 sui PF
Art. 3a Collaborazione con terzi Nell’ambito del mandato di prestazioni e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.
3 Legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedimenti
per migliorare le finanze federali Art. 4a, rubrica, nonché cpv. 1bis, 3, 3bis e 3ter Mandati di risparmio 1bis Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 24 settembre 2004:
2006 2007 2008
in milioni di franchi
1 Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell’Est 67 127 102
2. Settore «Esercito» 117 165 165 3 Il Consiglio federale può prevedere una diversa ripartizione tra i tagli previsti nei capoversi 1 numero 6 (programma di sgravio 2003) e 1bis numero 2 (programma di sgravio 2004), purché non venga superato il limite di spesa di 15,398 miliardi di franchi per gli anni 2005–2008. 3bis Il taglio di cui al capoverso 1bis numero 2 nel 2008 è subordinato alla riserva che entro il 2006 l’Assemblea federale possa decidere in merito a eventuali modifiche delle basi giuridiche concernenti l’organizzazione, l’impiego e l’istruzione militari. 3ter Il taglio di cui al capoverso 1bis numero 12 va attuato includendovi gli adeguamenti delle basi giuridiche esistenti.
4 Legge federale del 19 giugno 19925 sull’assicurazione militare
Art. 2 cpv. 3, primo periodo6 3 Gli assicurati secondo il capoverso 2 hanno diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21. …
Art. 4 cpv. 1, secondo periodo 1 … A determinate condizioni, risponde anche per lesioni dentarie (art. 18a) e per danni materiali (art. 57).
Art. 18a Cure dentarie 1 In caso di lesioni dentarie, l’obbligo di prestazione dell’assicurazione militare si fonda sull’articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie. 2 L’assicurazione militare assume inoltre i costi delle cure dentarie causate da un infortunio (art. 4 LPGA8) durante il servizio.
Art. 28 cpv. 2, primo periodo 2 In caso di incapacità totale al lavoro l’indennità giornaliera corrisponde all’80 per cento del guadagno assicurato. …
Art. 29 cpv. 3 e 3bis
3 Sull’indennità giornaliera devono essere pagati contributi:
a. all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; b. all’assicurazione per l’invalidità;
5 RS 833.1 6 Nella versione del 19 dic. 2003; RU 2004 1644 7 RS 832.10 8 RS 830.1
c. al regime delle indennità per perdita di guadagno; d. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione. 3bis I contributi sono interamente a carico dell’assicurazione militare.
Art. 40 cpv. 2, primo periodo 2 Nel caso di invalidità totale, la rendita annua d’invalidità corrisponde all’80 per cento del guadagno annuo assicurato. …
Art. 49 cpv. 4 4 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all’evoluzione dei prezzi.
Art. 51 cpv. 4, secondo periodo 4 … Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d’invalidità o di vecchiaia dell’assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l’età che dà diritto all’AVS, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2005 1 Le rendite d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell’integrità non ancora decise al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge sono stabilite secondo il nuovo diritto. 2 Le indennità giornaliere e le rendite d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell’integrità corrisposte al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge continuano a essere versate secondo il diritto anteriore.
5 Legge del 25 giugno 19829 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Titolo prima dell’art. 120 Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Art. 120, rubrica Casse riconosciute
Art. 120a Partecipazione della Confederazione negli anni 2006–2008 1 In deroga all’articolo 90a, negli anni 2006–2008 la partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.
9 RS 837.0
2 Se il livello dei debiti del fondo di compensazione alla fine del 2006 o del 2007 raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, la riduzione della partecipazione della Confederazione è soppressa.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005 Consiglio nazionale, 17 giugno 2005 Il presidente: Bruno Frick La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Data di pubblicazione: 28 giugno 200510 Termine di referendum: 6 ottobre 2005
10 FF 2005 3781