FF 2005 5305
Codice delle obbligazioni (CO) (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione)
Termine di referendum: 26 gennaio 2006
(CO) (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione)
Modifica del 7 ottobre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20041, decreta:
I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:
Art. 663b, titolo marginale IV. Allegato
1 In generale
Art. 663bbis 2. Indicazioni 1 Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare nelsupplementari per le società l’allegato del bilancio: con azioni quotate in borsa 1. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente cora. Retribuzioni risposte a membri attuali del consiglio d’amministrazione; 2. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone cui il consiglio d’amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione); 3. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo; 4. le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l’attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;
5. le retribuzioni non usuali sul mercato da essere direttamente o indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1–4.
2 Sono considerate retribuzioni in particolare:
1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti; 2. le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d’affari e altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio; 3. le prestazioni in natura; 4. l’attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d’opzione; 5. le indennità di partenza; 6. le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia; 7. la rinuncia a crediti; 8. le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l’entità; 9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.
3 Nell’allegato del bilancio vanno inoltre indicati:
1. tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; 2. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; 3. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2. 4 Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere: 1. l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione; 2. l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione; 3. l’importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.
5 Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del
consiglio d’amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali persone. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione.
Art. 663c, titolo marginale e cpv. 3 b. Partecipazioni 3 Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, incluse le partecipazioni delle persone a lui vicine, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.
Art. 663d, titolo marginale V. Rapporto annuale
Art. 663e, titolo marginale VI. Conto di gruppo 1. Allestimento obbligatorio
Art. 663h, titolo marginale VII. Protezione e adeguamento
Art. 664, titolo marginale VIII. Valutazione 1. Spese di costituzione, d’aumento del capitale e d’organizzazione
II La legge del 24 marzo 20003 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 6a cpv. 6 6 Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia a tutte le imprese con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società sono applicabili gli articoli 663bbis e 663c capoverso 3 del Codice delle obbligazioni4.
III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005 Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005 La presidente: Thérèse Meyer Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 18 ottobre 20055 Termine di referendum: 26 gennaio 2006
3 RS 172.220.1 4 RS 220 5 FF 2005 5305