FF 2010 4895
Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione
Decreto federale Disegno che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 20102, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione del 18 giugno 20103 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito è approvata. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.
Art. 2 Il Consiglio federale dichiara al Governo della Repubblica Turca che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria. 2 Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo della Repubblica Turca.
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).