FF 2012 8265
Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)
Legge federale Progetto sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 20121; visto il parere del Consiglio federale del 14 novembre 20122, decreta:
I La legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:
Art. 32dbis (nuovo) Garanzia delle spese 1 L’autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di spese per l’esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti. 2 L’ammontare della garanzia viene fissato tenendo conto in particolare dell’estensione, del tipo e dell’intensità dell’inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica. 3 L’alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell’autorizzazione dell’autorità cantonale. L’autorizzazione è accordata se: a. non sono prevedibili effetti dannosi o molesti indotti dal sito; b. le spese dei provvedimenti previsti sono garantite; o c. sussiste un interesse pubblico preponderante all’alienazione o alla divisione.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.