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Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

BBl 2012 1727 · Foglio federale

Del 11 dic 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2012-1727/it/legge-federale-sulla-protezione-dell-ambiente-legge-sulla-protezione-dell-ambiente-lpamb

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale sulla protezione dell’ambiente (AS 2013 3241)

Oggetto parlamentare: Responsabilità aziendale dei costi di risanamento dei siti contaminati (09.477)

FF 2012 8265

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Legge federale Progetto sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 20121; visto il parere del Consiglio federale del 14 novembre 20122, decreta:

I La legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:

Art. 32dbis (nuovo) Garanzia delle spese 1 L’autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di spese per l’esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti. 2 L’ammontare della garanzia viene fissato tenendo conto in particolare dell’estensione, del tipo e dell’intensità dell’inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica. 3 L’alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell’autorizzazione dell’autorità cantonale. L’autorizzazione è accordata se: a. non sono prevedibili effetti dannosi o molesti indotti dal sito; b. le spese dei provvedimenti previsti sono garantite; o c. sussiste un interesse pubblico preponderante all’alienazione o alla divisione.

II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.