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Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni

BBl 2016 711 · Foglio federale

Del 3 mag 2016

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2016-711/it/messaggio-concernente-il-conferimento-della-garanzia-federale-alle-costituzioni-rivedute-dei-cantoni-di-basilea-citta-basilea-campagna-e-grigioni

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni. Garanzia (16.034)

FF 2016 3273

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni

16.034

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni

del 13 aprile 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considerazione.

13 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Compendio

Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all’Assemblea federale di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle modifiche apportate alle costituzioni dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni. Le modifiche costituzionali concernono ambiti diversi e sono conformi al diritto federale: è quindi possibile conferire la garanzia federale.

In virtù dell’articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va conferita se le disposizioni della costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata. Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Basilea Città: – la revisione dell’organizzazione giudiziaria; nel Cantone di Basilea Campagna: – la collaborazione intercantonale e regionale; nel Cantone dei Grigioni: – le partecipazioni in centrali a carbone.

Messaggio

1 Gli aventi diritto di voto eleggono: 1 Gli aventi diritto di voto eleggono:

e. i presidenti supplenti dei tribunali; e. Abrogata f. i giudici ordinari del Tribunale f. Abrogata d’appello, del Tribunale civile, del Tribunale penale e del Tribunale delle assicurazioni sociali che esercitano la loro funzione a titolo accessorio; § 46 cpv. 3 § 46 cpv. 3 3 I membri del Consiglio di Stato, il presiden- 3 I membri del Consiglio di Stato, il presite del Governo, i presidenti dei tribunali e i dente del Governo e i presidenti dei tribunali loro supplenti come anche i giudici ordinari sono eletti secondo il sistema maggioritario. che esercitano la loro funzione a titolo accessorio sono eletti secondo il sistema maggioritario. § 71 cpv. 1 e 2 § 71 cpv. 1 e 2 1 Le funzioni di membro del Gran Consiglio 1 I membri del Gran Consiglio e del Consi- o del Consiglio di Stato, di cancelliere dello glio di Stato, il cancelliere dello Stato, il Stato, di difensore civico, di giudice in difensore civico, i giudici in qualsivoglia qualsivoglia autorità giudiziaria, di cancel- autorità giudiziaria, i presidenti e i membri di liere del Tribunale d’appello, di procuratore qualsivoglia autorità di conciliazione, il canpubblico e di commissario della polizia celliere del Tribunale d’appello e il procu-

giudiziaria presso il Pubblico ministero sono ratore pubblico non possono far parte di incompatibili. un’altra di queste autorità. 2 I quadri superiori dell’amministrazione e i 2 I quadri superiori dell’amministrazione e i collaboratori personali del Consiglio di Stato collaboratori personali del Consiglio di Stato o dei consiglieri di Stato, se partecipano o dei consiglieri di Stato, se partecipano regolarmente e in modo determinante alla regolarmente in modo determinante alla preparazione dei decreti e delle decisioni del preparazione dei decreti e delle decisioni del Consiglio di Stato, non possono far parte del Consiglio di Stato, non possono far parte del Gran Consiglio. Gran Consiglio. La disposizione vale anche per il capo dell’amministrazione del Tribunale d’appello. § 89 cpv. 1 § 89 cpv. 1 1 Su proposta della sua commissione, il Gran 1 Su proposta della sua commissione, il Gran Consiglio elegge i giudici supplenti del Consiglio elegge il difensore civico e i Tribunale d’appello, del Tribunale civile, del giudici, sempre che la legge non preveda Tribunale penale e del Tribunale delle assicu- altrimenti. razioni sociali, come anche il difensore civico. § 99 cpv. 1 § 99 cpv. 1 1 L’organizzazione e la procedura interna del 1 L’organizzazione e la procedura interna del Gran Consiglio, nonché i suoi rapporti con il Gran Consiglio, nonché i suoi rapporti con il Consiglio di Stato, con il Tribunale d’appello Consiglio di Stato, con i tribunali e con il e con il difensore civico sono disciplinati difensore civico sono disciplinati dalla legge. dalla legge. § 115 § 115 La giurisdizione amministrativa è esercitata La giurisdizione amministrativa è esercitata dal Tribunale delle assicurazioni sociali, dalle dal Tribunale delle assicurazioni sociali, dalle commissioni di ricorso previste dalla legge e commissioni di ricorso previste dalla legge, dal Tribunale d’appello. dal tribunale per il ricovero a scopo di assistenza e dal Tribunale d’appello. § 117 cpv. 4 § 117 cpv. 4 4 Il Tribunale d’appello esercita la vigilanza 4 Il Tribunale d’appello esercita la vigilanza su tutti i tribunali. su tutti i tribunali di istanza inferiore. § 150 Modifica della Costituzione cantonale del 3 giugno 2015 1 La durata del mandato in corso dei presidenti dei tribunali, dei loro supplenti e dei giudici nominati secondo il diritto vigente è

prorogata fino all’inizio del mandato dei presidenti dei tribunali e dei giudici da nominare secondo il nuovo diritto. 2 La durata del mandato in corso dei giudici supplenti del Tribunale delle assicurazioni sociali è prorogata fino all’inizio del mandato dei giudici del Tribunale delle assicurazioni sociali da nominare secondo il nuovo diritto.

La revisione totale della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria del 1895 ha richiesto l’adeguamento di diverse disposizioni nella Costituzione cantonale. Le modifiche più significative riguardano: – La distinzione tra «giudici ordinari che esercitano la loro funzione a titolo accessorio», eletti dal Popolo, e «giudici supplenti», designati dal Gran Consiglio, è abrogata come il titolo di «vice» per il presidente di due tribunali. Tutti i giudici ordinari che esercitano la loro funzione a titolo accessorio in futuro sono eletti dal Gran Consiglio. – Il principio dell’inconciliabilità vale ora anche per le autorità di conciliazione, dato che assumono funzioni giurisdizionali, e per il capo dell’amministrazione del Tribunale di appello, dato che si vuole rafforzare l’amministrazione autonoma dei tribunali. Il principio non vale invece più per i commissari della polizia giudiziaria. – Dato che secondo il diritto federale il tribunale delle assicurazioni sociali e il tribunale per il ricovero a scopo di assistenza (detto sinora «commissione di ricorso») sono tribunali cantonali superiori, la vigilanza del Tribunale di appello può riguardare solo i tribunali cantonali inferiori. – La disposizione transitoria stabilisce che la durata del mandato in corso di alcuni giudici è prolungata di sei mesi affinché le elezioni che si terranno nel 2016 possano aver luogo secondo il nuovo diritto. L’organizzazione dei tribunali è un compito cantonale (art. 122, 123 e 47 Cost.). Le esigenze poste ad una procedura giudiziaria devono essere soddisfatte conformemente all’articolo 30 Cost. Le modifiche menzionate corrispondono a questa condizione. Le modifiche della Cost./BS sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna 1.2.1 Votazione popolare cantonale del 14 giugno 2015 Nella votazione popolare del 14 giugno 2015 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato la modifica del § 3 della Costituzione cantonale del 17 maggio 19843 (Cost./BL) (collaborazione intercantonale e regionale) con 54 201 voti favorevoli e 16 740 contrari. Con lettera del 19 agosto 2015 la Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Campagna ha chiesto la garanzia federale.

3 RS 131.222.2

1.2.2 Collaborazione intercantonale e regionale Vecchio testo Nuovo testo §3 §3 1 Le autorità collaborano con altri Cantoni e 1 Le autorità del Cantone di Basilea Campacon le regioni estere limitrofe nell’adempi- gna s’impegnano per intensificare la collabomento di compiti di comune interesse. razione nella regione. Per l’adempimento di 2 Esse si adoperano in particolare per conclu- compiti comuni o regionali, collaborano con dere convenzioni con le autorità del Cantone le autorità di altri Cantoni, segnatamente di di Basilea Città, creare istituzioni comuni, Basilea Città, Argovia, Soletta e Giura, con le disciplinare la reciproca perequazione degli autorità dei Comuni della regione e degli oneri e armonizzare le legislazioni. Stati esteri confinanti. 3 Vanno elaborate regole che assicurino una 2 Le autorità del Cantone di Basilea Campacollaborazione efficace tra le autorità. gna si adoperano per concludere convenzioni con autorità svizzere ed estere nella regione e in particolare nella Svizzera nordoccidentale, per creare istituzioni comuni, per regolare la reciproca perequazione degli oneri e per armonizzare le legislazioni. 3 Le autorità del Cantone di Basilea Campagna si adoperano per ottenere il sostegno della Confederazione in progetti d’interesse regionale, cantonale o transfrontaliero. 4 Vanno elaborate regole che assicurino una collaborazione efficace tra le autorità. A questo scopo il Consiglio di Stato, eventualmente insieme alle autorità dei Cantoni ed enti territoriali coinvolti, può prendere misure adeguate e in particolare far svolgere analisi atte a simulare il mandato di collaborazione di cui ai capoversi da 1 a 3. 5 I diritti di partecipazione democratici devono essere garantiti.

Il nuovo testo si basa sulla formulazione dell’iniziativa costituzionale riguardante una collaborazione efficace nella regione. Estende il mandato costituzionale delle autorità basilesi, finora rivolto al Cantone di Basilea Città, ad altri enti territoriali nazionali ed esteri. Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio sostengono l’iniziativa. Secondo l’articolo 48 Cost. i Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse regionale. La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze. I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione. L’articolo 56 Cost. prevede esplicitamente che i Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza. Possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione. Le nuove disposizioni costituzionali cantonali riaffermano la volontà del Cantone di collaborare non solo con il Cantone di Basilea Città, ma anche con altre autorità nazionali ed estere. La modifica della Cost./BL è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.3 Costituzione del Cantone dei Grigioni 1.3.1 Votazione popolare cantonale del 14 giugno 2015 Nella votazione popolare cantonale del 14 giugno 2015 gli aventi diritto di voto del Cantone dei Grigioni hanno approvato il nuovo articolo 83a della Costituzione cantonale del 14 settembre 20034 (Cost./GR) (partecipazioni in centrali a carbone) con 39 514 voti favorevoli e 9335 voti contrari. Con lettera del 21 ottobre 2015 la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2 Partecipazioni in centrali a carbone Vecchio testo Nuovo testo Art. 83a Partecipazioni in centrali a carbone Il Cantone non partecipa ad aziende che investono in centrali a carbone. Nel quadro delle sue possibilità legali e politiche si adopera affinché le aziende con partecipazioni cantonali rinuncino a investire in centrali a carbone.

La revisione parziale della Costituzione attua l’iniziativa popolare cantonale «Sì all’energia pulita senza carbone», adottata il 22 settembre 2013 e presentata in forma generica. Ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 Cost. la Confederazione e i Cantoni si adoperano nell’ambito delle rispettive competenze tra l’altro per un approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione dell’ambiente. Ciò significa tra l’altro utilizzare energie rinnovabili (cfr. art. 5 cpv. 3 della legge del 26 giugno 19985 sull’energia). La modifica della Cost./GR è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

2 Costituzionalità 2.1 Conformità con il diritto federale Dall’esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni rispondono ai requisiti dell’articolo 51 della Costituzione federale. La garanzia federale può pertanto essere conferita.

4 RS 131.226 5 RS 730.0

2.2 Competenza dell’Assemblea federale In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all’Assemblea federale conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali.