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Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali [Iniziativa per la bici]»)

BBl 2017 1641 · Foglio federale

Del 19 set 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2017-1641/it/decreto-federale-concernente-le-vie-ciclabili-i-sentieri-e-i-percorsi-pedonali-controprogetto-diretto-all-iniziativa-popolare-per-la-promozione-delle-vie-ciclabili-e-dei-sentieri-e-percorsi-pedonali-iniziativa-per-la-bici

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali [Iniziativa per la bici]») (AS 2019 525)

Oggetto parlamentare: Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici). lniziativa popolare (17.051)

FF 2017 5055

Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali [Iniziativa per la bici]»)

Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali [Iniziativa per la bici]»)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)», depositata il 1° marzo 20162; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 20173, decreta:

I La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 88 Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili 1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili. 2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni. 3 Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.

II Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Se l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» non è ritirata, esso è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all’iniziativa, secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale.