FF 2018 1047
Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni in caso di banche di rilevanza sistemica
Legge federale Disegno sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti TBTF (too big to fail)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20181, decreta:
I I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1 Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Art. 70 cpv. 6 6 Riguardo alle società madri di banche di rilevanza sistemica di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati i costi di finanziamento e i crediti iscritti a bilancio provenienti dal trasferimento interno al gruppo di risorse e relativi ai prestiti seguenti: a. prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 4 LBCR; e b. strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28–32 LBCR.
Calcolo della deduzione per partecipazioni relative FF 2018 a strumenti TBTF. LF
2 Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 28 cpv. 1quater 1quater Riguardo alle società madri di banche di rilevanza sistemica di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati i costi di finanziamento e i crediti iscritti a bilancio provenienti dal trasferimento interno al gruppo di risorse e relativi ai prestiti seguenti: a. prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 4 LBCR; e b. strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28–32 LBCR.
Art. 72x Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del … 1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni all’articolo 28 capoverso 1quater con effetto dal momento della sua entrata in vigore. 2 Da tale momento, in caso di divergenze con il diritto fiscale cantonale l’articolo 28 capoverso 1quater si applica direttamente.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Può disporne l’entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio dell’anno in cui il termine di referendum è decorso infruttuosamente o in cui la legge è accettata in votazione popolare.