14.4048
Intermediazione finanziaria senza affiliazione a un organismo di autodisciplina
Testo depositato
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come giustifica che non sia prevista una pena per l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria senza affiliazione a un organismo di autodisciplina?
2. Non crede che occorra introdurre una pena analoga a quella prevista all'articolo 44 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA)?
Motivazione
La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD) impone agli intermediari finanziari tutta una serie di obblighi; in particolare gli articoli 3 a 11 e 14 LRD impongono loro la verifica periodica dell'identità della controparte, l'identificazione periodica dell'avente economicamente diritto (KYC), determinati obblighi di chiarimento, l'obbligo di allestire e conservare determinati documenti, determinati provvedimenti organizzativi, obblighi di comunicazione, blocco dei beni, segreto e collaborazione, l'ottenimento di un'autorizzazione e l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, salvo in caso di assoggettamento alla vigilanza della FINMA. Stranamente, però, la LRD contiene una sola disposizione penale all'articolo 47, che punisce con una multa sino a 500 000 franchi soltanto chi viola l'obbligo di comunicazione; nessuna disposizione di questo tipo punisce chi esercita attività di intermediazione finanziaria senza essere affiliato a un organismo di autodisciplina. La norma analoga (art. 44) della LFINMA punisce soltanto chi sottostà alle leggi sui mercati finanziari (art. 2 LFINMA), le quali non comprendono la LRD. L'esercizio di attività assoggettate alla vigilanza sui mercati finanziari praticato intenzionalmente senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione è dunque punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa differenza di trattamento è inspiegabile, poiché l'assenza dell'affiliazione prevista dalla LRD è almeno altrettanto grave quanto l'assenza di affiliazione ai sensi della LFINMA. Si tratta indubbiamente di una lacuna che deve essere colmata al più presto.
Parere del Consiglio federale
In virtù dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) gli intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD) riconosciuto dalla FINMA oppure devono chiedere alla FINMA un'autorizzazione per l'esercizio della loro attività (art. 14 cpv. 1 LRD). Se un intermediario finanziario svolge la propria attività senza soddisfare tale obbligo è perseguibile secondo l'articolo 44 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) poiché anche la LRD è una legge sui mercati finanziari ai sensi di questa disposizione (art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA). Prima dell'emanazione della LFINMA tutte le fattispecie penali sull'attività senza la necessaria autorizzazione erano disciplinate nelle singole leggi sui mercati finanziari. Per gli intermediari finanziari che operavano senza affiliazione a un OAD o senza autorizzazione della FINMA, la regolamentazione corrispondente si trovava all'articolo 36 della vecchia LRD (cfr. RU 1998 892) come contravvenzione (multa fino a 200 000 franchi). Con l'emanazione della LFINMA la fattispecie penale è stata trasposta all'articolo 41 LFINMA (cfr. FF 2006 2625, 2705). Ai sensi dell'autore dell'interpellanza non sussiste alcuna lacuna in ordine alla punibilità.
Risposta del Consiglio federale.