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Legge federale sull’importazione di prodotti agricoli trasformati

632.111.72 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 gen 2019

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/632-111-72/it/legge-federale-sull-importazione-di-prodotti-agricoli-trasformati

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 gen 2024.

Emanato con: Legge federale sull’importazione di prodotti agricoli trasformati (AS 2018 3933)

632.111.72

Legge federale
sull’importazione di prodotti agricoli trasformati

del 15 dicembre 2017 (Stato 1° gennaio 2019)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 133 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20172,

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2017 3737

decreta:

Art. 1 Dazi all’importazione

Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la commissione di periti doganali da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili.

Art. 2 Calcolo degli elementi tariffali mobili

Gli elementi tariffali mobili sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 1.

Art. 3 Rapporto

Il Consiglio federale presenta annualmente all’Assemblea federale, per approvazione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù dell’articolo 1. L’Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

Art. 4 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Definisce in particolare i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi secondo l’articolo 2.

Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili.

Ove la presente legge e le disposizioni d’esecuzione non contengano norme particolari, si applicano per analogia le disposizioni sui dazi.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 13 dicembre 19743 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati è abrogata.

Footnotes

  1. [3] [RU 1976 927, 1995 4796, 2006 4097 n. I 2]

Art. 6 Disposizione transitoria

Le domande per la concessione di contributi all’esportazione fondate sulla legge federale del 13 dicembre 19744 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati possono essere presentate fino al 28 febbraio successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Footnotes

  1. [4] [RU 1976 927, 1995 4796, 2006 4097 n. I 2]

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20195

Footnotes

  1. [5] DCF del 21 set. 2018 (RU 2018 3939)