641.711
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)
del 30 novembre 2012 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 23 dicembre 20111 sul CO2 (legge sul CO2), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Sezione 1 Gas serra
Art. 1
La presente ordinanza disciplina la riduzione delle emissioni dei seguenti gas serra:
biossido di carbonio (CO2);
metano (CH4);
protossido di azoto (N2O, gas esilarante);
idrofluorocarburi (HFC);
perfluorocarburi (PFC);
esafluoro di zolfo (SF6);
trifluoruro di azoto (NF3.
L’effetto riscaldante dei gas serra sul clima è convertito in CO2 equivalenti (CO2eq). I valori sono elencati nell’allegato1.
Sezione 2 Definizioni
Art. 2
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
2 automobile: un’automobile di cui all’articolo11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); non sono considerate automobili ai sensi della presente RU 2012 7005 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ordinanza i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE4;
abis. 5 autofurgone: un autofurgone di cui all’articolo11 capoverso 2 lettera e OETV; non sono considerati autofurgoni ai sensi della presente ordinanza gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/20096 e che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/20077, nonché i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE;
ater. 8 trattore a sella leggero: un trattore a sella di cui all’articolo11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a3,50 t; non sono considerati trattori a sella leggeri ai sensi della presente ordinanza i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007, nonché i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE;
impresa: gestore di impianti fissi in un’ubicazione determinata;
potenza termica: energia termica massima che può essere fornita a un impianto fisso per unità di tempo;
potenza termica totale: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti fissi di un’impresa considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni;
potenza complessiva: somma delle potenze nominali elettriche e termiche fornite da una centrale termica a combustibili fossili;
rendimento globale: rapporto tra potenza complessiva e potenza termica di una centrale termica a combustibili fossili secondo le indicazioni del costruttore.
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag.1; modificata da ultimo dal regolamento (UE)
n. 1347/2017, GU L 192 del 24.7.2017, pag.1.
Introdotta dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188/1 del 18.7.2009, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE)
n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag.1.
Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171/1 del 29.6.2007, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012, GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 16.
Introdotta dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
Sezione 3 Obiettivi intermedi settoriali
Art. 3
Gli obiettivi intermedi per il 2015 sono:
nel settore degli edifici: al massimo il 78 per cento delle emissioni del 1990;
nel settore dei trasporti: al massimo il 100 per cento delle emissioni del 1990;
nel settore industriale: al massimo il 93 per cento delle emissioni del 1990.
Se un obiettivo intermedio settoriale di cui al capoverso1 non è raggiunto, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale di prendere ulteriori misure dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate.
Sezione 4 Riduzioni delle emissioni conseguite all’estero9
Art. 4 Riduzioni delle emissioni computabili per progetti realizzati all’estero10
Possono farsi computare le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero soltanto le imprese e le persone autorizzate ai sensi della presente ordinanza.
Le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero sono computabili se:
sono attestate da un certificato di riduzione ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 199211 sui cambiamenti climatici; e
se l’allegato 2 non esclude di computarle.
Art. 4a12 Lettera di approvazione per progetti
Chi desidera ricevere certificati di riduzione delle emissioni per un progetto di riduzione delle emissioni all’estero, può richiedere all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) la lettera di approvazione necessaria a tale scopo secondo le regole dell’articolo 6 capoverso3 o dell’articolo 12 capoverso 5 del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 199713 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto).
L’UFAM rilascia la lettera di approvazione se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera b.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Introdotta dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Sezione 5:14 Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera
Art. 5 Requisiti
Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera se:
l’allegato3 non lo esclude;
il progetto o i piani inclusi in un programma: 1. non sarebbero redditizi senza il ricavo della vendita degli attestati, 2. sono almeno conformi allo stato della tecnica, e 3. prevedono provvedimenti che portano a una riduzione supplementare delle emissioni rispetto all’evoluzione di riferimento di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera d;
le riduzioni delle emissioni: 1. sono documentabili e quantificabili, 2. non sono state conseguite in un’impresa che partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE), e 3.15 non sono state conseguite in un’impresa soggetta a un impegno di riduzione che al contempo richiede il rilascio di attestati secondo l’articolo 12; sono escluse le imprese con obiettivo di emissione secondo l'articolo 67, per quanto le riduzioni delle emissioni da progetti e programmi non siano contemplate da tale obiettivo; e
la realizzazione del progetto o del programma ha avuto inizio non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di cui all’articolo 7.
Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui il richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma.
Art. 5a Programmi
I piani possono essere riuniti in un programma se:
perseguono un obiettivo comune oltre alla riduzione delle emissioni;
impiegano una delle tecnologie stabilite nella descrizione del programma;
soddisfano i criteri di inclusione fissati nella descrizione del programma, i quali garantiscono che i piani adempiono i requisiti di cui all’articolo 5; e
la loro realizzazione non è ancora iniziata.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
I piani possono essere inclusi nei programmi esistenti se soddisfano le condizioni di cui al capoverso1 e se è comprovato che erano notificati per partecipare al programma già prima di esservi inclusi.
I programmi che dopo la scadenza del primo periodo di credito includono un unico piano sono portati avanti come progetti secondo l’articolo 5.16
Art. 6 Convalida di progetti e programmi
Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma di riduzione delle emissioni deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall’UFAM.
All’organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere informazioni riguardanti:
i provvedimenti di riduzione delle emissioni;
le tecnologie impiegate;
la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica ed energetica;
l’evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra se i provvedimenti di riduzione delle emissioni del progetto o del programma non venissero realizzati (evoluzione di riferimento);
la portata delle attese riduzioni delle emissioni annuali e il metodo di calcolo applicato;
l’organizzazione del progetto o del programma;
i probabili costi di investimento e di esercizio e i probabili proventi;
il finanziamento;
il piano di monitoraggio, che stabilisce l’inizio del monitoraggio e definisce il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni;
17 la durata del progetto, del programma e dei singoli piani;
inoltre, per i programmi: lo scopo, i criteri per l’inclusione dei piani nel programma, la gestione dei piani, nonché un esempio di piano per ogni tecnologia definita.
Per la convalida, l’organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capoverso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 5 o se il programma è conforme ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a.
Riassume i risultati dell’esame in un rapporto di convalida.
Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Art. 7 Domanda di rilascio di attestati
La domanda di rilascio di attestati deve essere presentata all’UFAM. Essa comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida.
L’UFAM può chiedere al richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.
Art. 8 Decisione sull’idoneità di un progetto o di un programma
L’UFAM decide in base alla domanda se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati.
La decisione è valida per sette anni dall’inizio della realizzazione del progetto o del programma (periodo di credito).
Per i piani inclusi in programmi non viene rilasciato alcun attestato se:
in seguito a una modifica di disposizioni legali determinanti, durante il periodo di credito devono venire realizzati provvedimenti di riduzione delle emissioni;
le riduzioni delle emissioni fatte valere per il rilascio di attestati sono riconducibili alla realizzazione dei provvedimenti di cui alla lettera a; e
la realizzazione dei piani è iniziata soltanto dopo l’entrata in vigore della modifica delle disposizioni legali.
Art. 8a Proroga del periodo di credito
Il periodo di credito è prorogato di altri tre anni se il richiedente fa convalidare nuovamente il progetto o il programma e presenta all’UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito.
L’UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a.
Art. 9 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio
Il richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni e li registra in un rapporto di monitoraggio.
A proprie spese, sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma.
L’organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate adempiono i requisiti di cui all’articolo 5. Per i programmi, esamina inoltre se i piani adempiono i requisiti di inclusione di cui all’articolo 5a capoverso1 lettera c. Può limitare l’esame a singoli piani rappresentativi.
L’organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.
Il primo rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica devono essere presentati all’UFAM al più tardi sei mesi dopo lo scadere dell’anno che segue l’inizio del monitoraggio. I successivi rapporti di monitoraggio e di verifica devono essere presentati almeno ogni tre anni. Le riduzioni delle emissioni vanno comprovate per ogni anno civile.18
Art. 10 Rilascio degli attestati
L’UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica. Se necessario per il rilascio di attestati, l’UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso il richiedente.19
Esso decide sulla base delle informazioni di cui al capoverso1 sul rilascio di attestati.20
Per i progetti, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni delle quali è comprovato che sono state conseguite sino alla fine del periodo di credito.
Per i programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni delle quali è comprovato che sono state conseguite fino al massimo dieci anni dopo la scadenza del periodo di credito, per quanto la la realizzazione del piano in questione sia iniziata durante il periodo di credito.
Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che lcente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 15b della legge del 26 giugno 199821 sull’energia non danno luogo al rilascio di attestati.
Il plusvalore ecologico delle riduzioni delle emissioni è compensato con il rilascio dell’attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.
Art. 11 Modifiche sostanziali del progetto o del programma
Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull’idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere notificate all’UFAM.
Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:
a. le riduzioni delle emissioni differiscono di oltre il 20 per cento dalle attese riduzioni delle emissioni annuali indicate nella descrizione del progetto o del programma;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2473).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
b. i costi di investimento e di esercizio differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma.
Se necessario, l’UFAM ordina una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni conseguite dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull’idoneità conformemente all’articolo 8.
Dopo una nuova convalida, il periodo di credito a partire dalla decisione sull’idoneità del progetto o del programma è di:
sette anni se il periodo di credito non è stato ancora prorogato;
tre anni se il periodo di credito è già stato prorogato.
Sezione 5a Attestati per le imprese con impegno di riduzione o con una
convenzione sugli obiettivi concernente l’evoluzione del consumo energetico22
Art. 1223 Attestati per le imprese con impegno di riduzione
Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono rilasciati, su domanda, alle imprese con impegno di riduzione ai sensi dell’articolo 66 capoverso1, per le quali vige un obiettivo di emissione ai sensi dell’articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell’obiettivo di riduzione, se:24
l’impresa è in grado di dimostrare in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni;
nel pertinente anno le emissioni di gas serra dell’impresa sono state inferiori del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione di cui all’articolo 67; e
25 all’impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso1 della legge del 30 settembre 201626 sull’energia (LEne) per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014.
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte effettivamente nel pertinente anno, l’ultima volta nel 2020.
...27
Art. 12a28 Attestati per le imprese con convenzione sugli obiettivi concernente l’evoluzione del consumo energetico
Alle imprese che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull’evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentate dalla tassa sul CO2, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera se:
la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 67 capoversi 1–3 ed è stata convalidata a spese dell’impresa da un organismo ammesso dall’UFAM e giudicato idoneo da quest’ultimo;
l’impresa presenta annualmente entro il 31 maggio un rapporto di monitoraggio secondo l’articolo 72;
le emissioni di CO2 dell’impresa durante i tre anni precedenti sono state inferiori ogni anno almeno del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione pattuito nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione; e
29 all’impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne30 per geotermia, biomassa o scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014.
La convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, convalidata, deve essere presentata all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno a partire dal quale gli attestati sono chiesti.
Le modifiche sostanziali e durature di cui all’articolo 73 nonché i cambiamenti di cui all’articolo 78 devono essere notificati all’UFAM. Se necessario, l’UFAM ordina una nuova convalida.
Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte effettivamente nel pertinente anno, l’ultima volta nel 2020.
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293). La correzione del 9 dic. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU 2014 4437).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Sezione 5b Gestione degli attestati e protezione dei dati31
Art. 1332 Gestione degli attestati e dei dati
Chi richiede il rilascio di attestati deve nel contempo indicare all’UFAM il conto per gestori o il conto personale sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel Registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 57–65.
I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall’UFAM:
nome, cognome e informazioni di contatto del richiedente, dell’organismo di convalida e dell’organismo di controllo;
il numero di attestati rilasciati;
i dati fondamentali del progetto o del programma; e
la descrizione del progetto e del programma, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica.
Il titolare di un attestato può accedere, su richiesta, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b che riguardano il suo attestato. L’accesso ai dati e ai documenti di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere accordato se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari.
Art. 1433 Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi
Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare:
le descrizioni dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera;
i rapporti di convalida di cui all’articolo 6 capoverso 4;
i rapporti di monitoraggio di cui all’articolo 9 capoverso1;
i rapporti di verifica di cui all’articolo 9 capoverso 4.
Prima della pubblicazione l’UFAM sottopone al richiedente i documenti di cui al capoverso1. Gli chiede di indicare le informazioni soggette al segreto di fabbricazione e d’affari.34
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
Sezione 6 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento
Art. 15
L’UFAM coordina i provvedimenti di cui all’articolo 8 capoverso1 della legge sul
Tiene conto a tal fine delle misure disposte dai Cantoni.
I Cantoni informano periodicamente l’UFAM sulle misure prese.
Capitolo 2 Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici
Art. 16
I Cantoni riferiscono periodicamente all’UFAM sui provvedimenti tecnici presi per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici.
Il rapporto deve contenere informazioni concernenti:
i provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 adottati e pianificati e il loro effetto; e
l’andamento delle emissioni di CO2 degli edifici sul territorio cantonale.
Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto.
Capitolo 3:35 Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 17
Alle disposizioni del presente capitolo è assoggettato chi importa o produce in Svizzera un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero immatricolati per la prima volta. È determinante lo stato di questi veicoli al momento della prima immatricolazione.
Sono considerati immatricolati per la prima volta i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera per la prima volta; sono esclusi i veicoli la cui ammissione alla circolazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
L’immatricolazione in un’enclave doganale svizzera secondo l’articolo3 capoverso3 della legge del 18 marzo 200536 sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L’immatricolazione in un’enclave doganale estera secondo l’articolo3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata immatricolazione all’estero.
Se il termine secondo il capoverso 2 crea una disparità di trattamento essenziale per gli importatori di veicoli già omologati all’estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera e gli importatori di veicoli non ancora omologati all’estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera o se si verificano abusi, il DATEC può:
abbreviare o prorogare il termine al massimo di un anno;
fissare un numero minimo indispensabile di chilometri percorsi.
L’anno di riferimento è l’anno civile in cui è verificato il raggiungimento dell’obiettivo individuale.
Sezione 2 Importatori e costruttori
Art. 18 Grande importatore
Un importatore è considerato nell’anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come grande importatore se almeno50 automobili di questi parchi veicoli sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento.
Un importatore è considerato nell’anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come grande importatore se almeno 6 autofurgoni o trattori a sella leggeri di questi parchi veicoli sono stati immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento.
Art. 19 Statuto provvisorio di grande importatore
Un importatore può chiedere all’Ufficio federale dell’energia (UFE) di essere considerato provvisoriamente nell’anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come grande importatore se al massimo49 automobili oppure se al massimo 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri di questi parchi veicoli sono stati immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento.
Nel corrispondente parco veicoli nuovi sono conteggiati automobili oppure autofurgoni e trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento a partire dalla data di approvazione della domanda secondo il capoverso1.
Se nell’anno di riferimento l’importatore immatricola per la prima volta al massimo49 automobili oppure al massimo 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri, deve procedere a un conteggio separato per ogni veicolo del corrispondente parco veicoli nuovi.
Art. 20 Piccolo importatore
Un importatore è considerato nell’anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come piccolo importatore se al massimo49 automobili oppure al massimo 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri di questi parchi veicoli sono stati immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento e se nell’anno di riferimento non è provvisoriamente considerato come grande importatore.
Art. 21 Costruttore
A un costruttore si applicano nell’anno di riferimento per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure quelle vigenti per i piccoli importatori a seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento.
Art. 22 Raggruppamento di emissioni
Gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emissioni devono presentare all’UFE, entro il 30 novembre antecedente l’anno di riferimento, una corrispondente richiesta per un periodo da uno a cinque anni.
Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante.
Sezione 3 Basi di calcolo
Art. 23 Documenti da trasmettere
Un veicolo importato da un grande importatore può essere immatricolato solamente dopo che l’Ufficio federale delle strade (USTRA), avendo a disposizione un’approvazione del tipo, è a conoscenza dei dati del veicolo necessari per il calcolo di un’eventuale sanzione e per l’attribuzione del veicolo a un parco veicoli nuovi.
Per i veicoli privi dell’approvazione del tipo, il grande importatore deve trasmettere all’USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo i seguenti documenti:
il rapporto di perizia compilato di cui all’articolo 6 capoverso3 dell’ordinanza del 19 giugno 199537 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV);
la richiesta di attestato; e
eventuali prove di cui all’articolo 25 capoverso1 o 2.
Un piccolo importatore può immatricolare un veicolo importato solamente previo versamento all’USTRA dell’importo dell’eventuale sanzione, se dovuta, secondo l’articolo13 della legge sul CO2 e previa trasmissione dei seguenti documenti:
a. il rapporto di perizia compilato di cui all’articolo 6 capoverso 3 OATV;
a richiesta di attestato;
eventuali prove di cui all’articolo 24 capoverso1 o 3 oppure all’articolo 25 capoverso1 o 2.
Se un importatore intende conteggiare un veicolo che ha importato nel parco veicoli nuovi di un grande importatore, deve comunicarlo all’USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo mediante richiesta di attestato. La richiesta deve contenere la firma del grande importatore che riprende il veicolo.
Art. 24 Emissioni di CO2 e peso a vuoto di veicoli con approvazione del tipo
Ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto dei veicoli con approvazione del tipo sono determinanti i dati nell’approvazione del tipo secondo l’OATV, salvo che l’importatore trasmetta all’USTRA entro i termini previsti i dati di cui al capoverso3 o 4.
Se nell’approvazione del tipo di autofurgoni e trattori a sella leggeri non è indicato il peso a vuoto, è determinante il peso a vuoto rilevato nel corso dell’esame del veicolo e indicato nel rapporto di perizia di cui all’articolo 6 capoverso 3 OATV.
L’importatore può trasmettere all’USTRA entro il termine di cui al capoverso 5 i seguenti dati basati sul certificato di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE38 (Certificate of Conformity, COC):
per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri: 1. il numero di identificazione del veicolo (VIN), 2. le emissioni di CO2 (combinate) secondo la posizione49.1, 3. eventuali innovazioni ecologiche, e 4. il peso a vuoto, se disponibile, secondo la posizione13.2, altrimenti secondo la posizione13;
per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri con un’approvazione del tipo in più fasi secondo l’articolo3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE, ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto del veicolo completato conformemente all’allegato XII numero 5 del regolamento (CE)
692/200839: 1. i dati di cui alla lettera a numeri 1–3, 2. il peso a vuoto del veicolo di base, e 3. il peso complessivo ammesso tecnicamente del veicolo di base carico.
Per i veicoli il cui tipo è stato approvato, che antecedentemente alla prima immatricolazione vengono equipaggiati con un motore alimentato con un altro carburante,
Vedasi nota a piè di pagina all’art. 2 lett. a.
Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008, pag.1; modificato dal regolamento (UE) 143/2013, GU. L 47 del 20.2.2013, pag. 51.
devono essere trasmesse all’USTRA entro il termine di cui al capoverso 5 le prove di cui all’articolo 25 capoverso1 lettere b–d.
I dati e le prove di cui ai capoversi3 e 4 devono essere trasmessi entro il 31 gennaio dopo la scadenza dell’anno di riferimento oppure, nel caso di un piccolo importatore, antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo.
A fini del controllo dei dati di cui ai capoversi3 e 4, l’USTRA e l’UFE possono richiedere all’importatore la trasmissione del COC in originale.
Art. 25 Emissioni di CO2 e peso a vuoto di veicoli privi di approvazione del tipo
Ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto di veicoli esonerati dall’approvazione del tipo (art. 4 OATV40, sono determinanti le seguenti prove:
i dati basati sul COC secondo l’articolo 24 capoverso3 lettera a;
la prova scritta sulla scorta di un rapporto di perizia redatto da un servizio d’esame indicato nell’appendice 2 OATV (valutazione della conformità) o da un servizio d’esame estero (certificazione della conformità), attestante la conformità del veicolo alle prescrizioni svizzere;
l’approvazione rilasciata da uno Stato estero secondo il diritto nazionale o internazionale, di cui nell’allegato 2 OETV41 o secondo norme almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere; oppure
il rapporto di perizia allestito da un servizio d’esame elencato nell’appendice 2 OATV o la cui competenza è assegnata a titolo provvisorio dall’USTRA ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 OATV.
Se il veicolo è un autofurgone o un trattore a sella leggero con un’approvazione del tipo in più fasi secondo l’articolo3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE42, ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto del veicolo completato sono determinanti le prove di cui al capoverso1 lettere b–d e all’articolo 24 capoverso3 lettera b.
Nel caso dei veicoli per i quali non sussistono le prove di cui al capoverso1 o 2, le emissioni di CO2 vengono calcolate conformemente all’allegato 4. É determinante il peso a vuoto in kg secondo l’articolo 7 OETV. Tale valore del peso a vuoto deve essere provato dall’importatore mediante un bollettino di pesatura.
Se le emissioni di CO2 di un veicolo non possono essere calcolate secondo il capoverso3, si suppone un valore per le automobili di 300 g CO2/km e per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri di 400 g CO2/km.
Vedasi nota a piè di pagina all’art. 2 lett. a.
Art. 26 Fattori di riduzione del CO2 nei veicoli
Una riduzione delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di grandi importatori o di un veicolo di piccoli importatori, conseguita grazie all’impiego di tecnologie innovative riconosciute secondo l’articolo 12 del regolamento (CE)
n. 443/200943 o secondo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 510/201144 (innovazioni ecologiche), viene considerata fino ad un massimo di 7 g CO2/km.
Per le automobili alimentate totalmente o parzialmente a gas naturale, l’UFE stabilisce una percentuale di emissioni di CO2 ridotta della quota biogena computabile della miscela di gas.
Art. 27 Calcolo delle emissioni medie di CO2 per i grandi importatori
Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano mediante la media aritmetica delle emissioni medie di CO2 delle automobili o degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento, con arrotondamento a tre cifre decimali.
Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi secondo il capoverso1, negli anni di riferimento 2020–2022 vengono considerate le seguenti quote di veicoli con le emissioni di CO2 più basse:
nell’anno di riferimento 2020: 85 per cento;
nell’anno di riferimento 2021: 90 per cento;
nell’anno di riferimento 2022: 95 per cento.
Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi secondo il capoverso1, negli anni di riferimento 2020–2022 i veicoli con emissioni inferiori a50 g CO2/km sono computati fino a una diminuzione complessiva massima delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di 7,5 g CO2/km, come segue:
nell’anno di riferimento 2020: due volte;
nell’anno di riferimento 2021:1,67 volte;
nell’anno di riferimento 2022:1,33 volte.
Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, GU L 140 del 5.6.2009, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 6/2015, GU L3 del 7.1.2015, pag.1.
Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, GU L 145 del 31.5.2011, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 748/2017, GU L 113 del 29.4.2017, pag. 9.
Art. 28 Obiettivo individuale
L’obiettivo individuale per le emissioni di CO2 del parco veicoli nuovi di un grande importatore o del singolo veicolo di un piccolo importatore si calcola conformemente all’allegato 4a.
Se al costruttore è accordata una deroga dall’obiettivo secondo l’articolo11 del regolamento (CE) n. 443/200945 o l’articolo11 del regolamento (CE) n. 510/201146, per i veicoli delle rispettive marche l’obiettivo individuale viene adattato.
Il grande importatore che intende conteggiare tali veicoli con un obiettivo individuale adattato, deve darne comunicazione all’UFE antecedentemente alla prima immatricolazione del primo veicolo nell’anno di riferimento. Indipendentemente dal loro numero, questi veicoli vengono conteggiati come un parco veicoli nuovi separato.
Art. 29 Importi delle sanzioni
Il DATEC stabilisce annualmente nell’allegato 5 gli importi di cui all’articolo 13 capoverso1 della legge sul CO2 per il successivo anno di riferimento. Esso si basa sugli importi vigenti nell’Unione europea conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/200947 e all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 510/201148 nonché sul tasso di cambio secondo il capoverso 2.
Per la conversione in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell’anno precedente l’anno di riferimento.
Sezione 4 Calcolo e riscossione della sanzione per i grandi importatori
Art. 30 Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale
Terminato l’anno di riferimento, l’UFE verifica per ogni grande importatore se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi superano l’obiettivo individuale.
Ai fini del calcolo della sanzione le emissioni che superano l’obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto al precedente decigrammo di CO2/km.
In caso di superamento dell’obiettivo individuale l’UFE stabilisce la sanzione conformemente all’articolo13 capoverso1 della legge sul CO2 nonché all’allegato 5 e allestisce la fattura finale tenendo in considerazione gli acconti di cui all’articolo 31 capoverso 2.
Se dalla fattura finale emerge un’eccedenza a favore del grande importatore, l’UFE gli rimborsa tale somma.
Vedasi nota a piè di pagina all’art.26.
Vedasi nota a piè di pagina all’art.26.
Vedasi nota a piè di pagina all’art.26.
Vedasi nota a piè di pagina all’art.26.
Art. 31 Acconti trimestrali
L’UFE trasmette con cadenza trimestrale a ogni grande importatore una lista dei veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento in corso nonché le emissioni medie di CO2 e l’obiettivo individuale dei suoi parchi veicoli nuovi.
Esso può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali a titolo di computo dell’eventuale sanzione nell’anno di riferimento, in particolare se:
l’importatore è considerato provvisoriamente nell’anno di riferimento come grande importatore;
il grande importatore ha la propria sede all’estero;
a carico del grande importatore vi sono esecuzioni pendenti o gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni;
le emissioni di CO2 medie di un parco veicoli nuovi superano l’obiettivo individuale nell’anno di riferimento di oltre 5 g CO2/km.
L’UFE calcola gli importi degli acconti basandosi sui dati di cui al capoverso1. Gli acconti già versati sono considerati nella fatturazione.
Art. 32 Termine di pagamento e interesse
Il grande importatore deve pagare le fatture e la fattura finale entro30 giorni dal ricevimento.
I rimborsi secondo l’articolo30 capoverso 4, compreso l’interesse sugli importi da rimborsare, vengono effettuati entro lo stesso termine.
Se non paga la fattura o la fattura finale entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora.
I tassi dell’interesse di mora e dell’interesse sugli importi da rimborsare sono stabiliti conformemente all’appendice dell’ordinanza del DFF del 10 dicembre 199249 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta.
Art. 33 Decisione della sanzione
Se nonostante il sollecito il grande importatore non paga una fattura o la fattura finale, l’UFE decide la sanzione.
Art. 34 Garanzie
Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di una fattura, l’UFE può decidere che fino al pagamento completo dell’importo dovuto sia trattato alla stregua di un piccolo importatore.
Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi di mora sia a rischio, l’UFE può esigere una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia bancaria.
Sezione 5 Calcolo e riscossione della sanzione per i piccoli importatori
Art. 35
L’USTRA verifica se le emissioni di CO2 di ogni veicolo di un piccolo importatore superano l’obiettivo individuale.
In caso di superamento dell’obiettivo individuale l’USTRA stabilisce la sanzione conformemente all’articolo13 capoverso1 della legge sul CO2 nonché all’allegato 5 ed emette la relativa fattura. Negli anni di riferimento 2020–2022 la sanzione per ogni veicolo deve essere moltiplicata per le aliquote di cui all’articolo27 capoverso 2.
Sono parimenti applicabili l’articolo30 capoverso 2 e gli articoli 32 e 33.
La decisione secondo l’articolo 33 spetta all’USTRA.
Sezione 6 Resoconto e informazione al pubblico
Art. 36
Il DATEC redige, per la prima volta nel 2019 e successivamente ogni tre anni, un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi individuali e sull’efficacia delle misure di riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili all’attenzione delle competenti commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.
Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri il rapporto viene redatto per la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni.
L’UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al raggiungimento degli obiettivi e a tal fine pubblica in particolare le seguenti informazioni:
le sanzioni totali riscosse e le spese amministrative;
il numero dei grandi importatori o dei raggruppamenti di emissioni;
il numero e il tipo dei parchi veicoli nuovi.
Sezione 7 Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all’articolo13
della legge sul CO2
Art. 37
Gli eventuali proventi della sanzione di cui all’articolo13 della legge sul CO2 vengono assegnati l’anno successivo all’allestimento della fattura finale dell’UFE al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato ai sensi della legge federale del 30 settembre 201650 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA).
I proventi corrispondono alle sanzioni riscosse nell’anno di riferimento, inclusi gli interessi di mora e dedotti i costi di esecuzione, le perdite su debitori e gli interessi sugli importi da rimborsare.
Art. 38 e 39
Abrogati
Capitolo 4 Sistema di scambio di quote di emissioni
Sezione 1 Partecipazione
Art. 40 Imprese tenute a partecipare
Un’impresa è tenuta a partecipare al SSQE se esercita un’attività secondo l’allegato 6.51
Un’impresa che avvia un’attività secondo l’allegato 6 lo notifica all’UFAM al più tardi tre mesi dopo l’avvio dell’attività.
Art. 41 Deroga all’obbligo di partecipare
Un’impresa SSQE può, entro il 1º giugno, chiedere di essere esonerata dall’obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno.
L’impresa deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnata a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all’articolo 31 capoverso1 lettera b della legge sul CO2.
Se le emissioni di gas serra dell’impresa superano le 25 000 tonnellate di CO2eq nell’arco di un anno, l’impresa entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.
Art. 42 Partecipazione su domanda
Un’impresa può, su domanda, partecipare al SSQE se:
esercita un’attività secondo l’allegato 7; e
la potenza termica totale ammonta ad almeno 10 MW.
Un’impresa deve presentare la domanda al più tardi entro sei mesi dal momento in cui soddisfa per la prima volta le condizioni di partecipazione di cui al capoverso1.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Un’impresa che ha ritirato la propria domanda benché soddisfi le condizioni di cui ai capoversi1 e 2, può di nuovo presentare una domanda di partecipazione se dall’ultima domanda la potenza termica totale è aumentata di almeno il 10 per cento. La domanda va presentata al più tardi sei mesi dopo l’aumento.52
La domanda deve contenere informazioni riguardanti:
le attività di cui all’allegato 7;
53 le potenze termiche installate negli impianti fissi dell’impresa;
i gas serra emessi dagli impianti fissi dell’impresa nei precedenti tre anni.
L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della domanda.
Art. 43 Impianti fissi non considerati
Nello stabilire se un’impresa soddisfa le condizioni di cui all’articolo40 capoverso1 o 42 capoversi1 o 2bis e nel calcolare la quantità di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni che un’impresa deve consegnare annualmente alla Confederazione, non sono considerati gli impianti fissi negli ospedali.54
L’impresa può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti fissi:
gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla prova di nuovi prodotti e processi;
55 gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l’articolo3 lettera c dell’ordinanza del 4 dicembre 201556 sui rifiuti (OPSR).
Per i combustibili utilizzati negli impianti fissi non considerati la tassa sul CO2 non è restituita.
Art. 43a57 Uscita
Un’impresa SSQE che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli40 capoverso1 o 42 capoverso1, può chiedere entro il 1º giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.
Art. 44 Decisione
L’UFAM decide in merito alla partecipazione delle imprese al SSQE e alla non considerazione degli impianti fissi di cui all’articolo 43.
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Sezione 2 Diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni
Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili
L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l’insieme delle imprese SSQE secondo l’allegato 8.
Riserva annualmente il 5 per cento dei diritti di emissione ai nuovi operatori di mercato e alle imprese SSQE che potenziano notevolmente le proprie capacità.
Art. 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito
L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un’impresa SSQE in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l’allegato 9. L’UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell’Unione europea.
Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la riserva di cui all’articolo 45 capoverso 2, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata alla singola impresa SSQE.
Art. 46a58 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per nuovi partecipanti al SSQE
Un’impresa che partecipa per la prima volta al SSQE dopo il 1° gennaio 2013 riceve un’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito dalla riserva di cui all’articolo 45 capoverso 2 dal momento della partecipazione al SSQE.
L’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito è retta dall’articolo 46.
Se la partecipazione dell’impresa al SSQE avviene dopo un ampliamento di impianti fissi o dopo un potenziamento materiale delle capacità, l’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito è retta dagli articoli 46 e 46c.
Art. 46b59 Riduzione dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito
La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un’impresa SSQE è ridotta dall’inizio dell’anno successivo se:
una modifica materiale in un impianto fisso comporta una riduzione di almeno il 10 per cento della capacità installata di un’unità determinante per l’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione (elemento di assegnazione); sono escluse le modifiche materiali che servono esclusivamente alla diminuzione delle emissioni di gas serra;
l’attività dell’impresa è interrotta.
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Nel caso di chiusure parziali, la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un’impresa SSQE è ridotta come segue dall’inizio dell’anno successivo:
del50 per cento, se la quota di attività dell’elemento di assegnazione è ridotta di almeno il50 per cento e di meno del 75 per cento;
del 75 per cento, se la quota di attività dell’elemento di assegnazione è ridotta di almeno il 75 per cento e di meno del 90 per cento;
del 100 per cento, se la quota di attività dell’elemento di assegnazione è ridotta di almeno il 90 per cento.
Art. 46c60 Aumento dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito
La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un’impresa SSQE è aumentata se una modifica materiale di un impianto fisso o la costruzione di un nuovo impianto fisso comporta un aumento di almeno il 10 per cento della capacità installata di un elemento di assegnazione.
I diritti di emissione supplementari sono assegnati a partire dal momento in cui la capacità supplementare è sfruttata in media almeno al 40 per cento durante 90 giorni (esercizio normale).
Se una modifica materiale di un impianto fisso o la costruzione di un nuovo impianto fisso dà luogo a un nuovo elemento di assegnazione, all’impresa SSQE nel periodo tra la messa in esercizio materiale e l’avvio dell’esercizio normale sono assegnati diritti di emissione in funzione dei gas serra emessi e in applicazione dei fattori di adeguamento secondo l’allegato 9. Per la produzione di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
Se, dopo una chiusura parziale secondo l’articolo 46b capoverso 2, l’esercizio degli impianti fissi riprende, l’assegnazione a titolo gratuito viene adeguata di conseguenza dall’anno successivo.
Art. 4761 Vendita all’asta di diritti di emissione
L’UFAM vende periodicamente all’asta alle imprese SSQE i diritti di emissione che non vengono assegnati a titolo gratuito.
Può interrompere l’asta senza assegnare un appalto se sospetta accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite di imprese che dominano il mercato. Deve comunicare ogni sospetto alle autorità in materia di concorrenza.
Può assegnare alle imprese SSQE una quantità limitata di diritti di emissione al prezzo corrispondente all’esito dell’asta dei diritti di emissione che si svolge contemporaneamente.
Può commissionare le aste a organizzazioni private.
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Art. 47a62 Partecipazione all’asta e carattere vincolante delle offerte d’asta
Le imprese SSQE che partecipano all’asta devono dapprima fornire all’UFAM le seguenti informazioni:
nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare e documento d’identità di almeno una persona, ma al massimo di due persone, incaricate di presentare le offerte;
nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare e documento d’identità di almeno una, ma al massimo di due persone, incaricate di convalidare le offerte.
Le informazioni sono rilevate nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
Le offerte d’asta diventano vincolanti dopo essere state approvate da una persona incaricata di convalidarle.
Art. 48 Certificati di riduzione delle emissioni
La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni che un’impresa SSQE può consegnare è calcolato come segue:63
per gli impianti fissi contemplati nel SSQE già nel periodo 2008–2012: l’11 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media in questo periodo; vengono dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in questo lasso di tempo;
per gli impianti fissi e le emissioni di gas serra rimanenti: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra prodotte nel periodo 2013–2020.
Per gli impianti fissi che nel periodo 2013–2020 vengono considerati soltanto temporaneamente nel SSQE, la quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni è ridotta proporzionalmente a questo lasso di tempo.64
Art. 4965 Nuovo calcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni
La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni è ricalcolata, con effetto a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se:
una modifica materiale in almeno un impianto fisso comporta un potenziamento o una riduzione considerevole della capacità installata di un elemento di assegnazione;
l’attività dell’impresa è interrotta; oppure
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 cento.
La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni per impianti fissi conformemente all’articolo 48 capoverso1 lettera a è ridotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media nel periodo 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in questo lasso di tempo.
Sezione 3 Rilevamento dei dati e monitoraggio
Art. 50 Rilevamento dei dati
L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati necessari per il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito della singola impresa SSQE.
L’impresa SSQE è tenuta a collaborare. Se viola il suo obbligo di collaborazione, non le sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
Art. 51 Piano di monitoraggio
L’impresa tenuta a partecipare al SSQE sottopone per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo40 capoverso 2.
L’impresa che partecipa al SSQE, su domanda, sottopone per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine della domanda di cui all’articolo 42 capoverso 2 o 2bis.66
Il piano di monitoraggio deve stabilire in che modo l’impresa assicura che:
per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra siano impiegate procedure standardizzate o altre procedure collaudate;
le emissioni di gas serra siano rilevate nella maniera più completa, coerente e precisa possibile dal profilo tecnico e dell’esercizio e sostenibile sul piano economico;
la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra siano comprensibili e trasparenti.
L’impresa SSQE adegua il piano di monitoraggio se non soddisfa più i requisiti di cui al capoverso3 o se si impone un adeguamento in seguito a un cambiamento secondo gli articoli 46b e 46c. Sottopone all’UFAM per approvazione il piano di monitoraggio adeguato.67
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Art. 5268 Rapporto di monitoraggio
L’impresa SSQE presenta annualmente all’UFAM un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il rapporto contiene:
informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra;
informazioni sull’evoluzione delle quantità prodotte;
una contabilità dei combustibili;
informazioni su eventuali modifiche delle capacità installate.
I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti. L’UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio.
L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per il monitoraggio.
L’UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio sia verificato da un organismo da esso ammesso.
Se l’impresa SSQE presenta un rapporto di monitoraggio incompleto o non rispetta i termini stabiliti, l’UFAM stima le emissioni di gas serra dell’impresa.
Art. 53 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti all’interno di un’impresa SSQE
L’impresa SSQE notifica senza indugio all’UFAM:
qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull’assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;
qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.
Art. 54 Compiti dei Cantoni
I Cantoni controllano se le imprese SSQE adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli40 capoverso 2 e 53 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.
L’UFAM mette a disposizione dei Cantoni le informazioni che servono a tale scopo.
Se constata che i requisiti sanciti nella presente ordinanza non sono adempiuti, il Cantone informa senza indugio l’UFAM.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Sezione 4 Obbligo di consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione
delle emissioni
Art. 55 Obbligo
L’impresa SSQE consegna annualmente all’UFAM i diritti di emissione e, se ammesso, i certificati di riduzione delle emissioni. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti fissi considerati.
L’impresa SSQE adempie a questo obbligo entro il 30 aprile per le emissioni di gas serra dell’anno precedente.
Art. 55a69 Caso di rigore
L’UFAM può, su domanda, aumentare la quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni che un’impresa SSQE può consegnare secondo l’articolo 48, se quest’ultima prova che:
senza tale aumento non è in grado di adempiere il proprio obbligo di consegna conformemente all’articolo 55;
ha partecipato alla vendita all’asta di diritti di emissione conformemente all’articolo 47 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria;
l’acquisizione dei diritti di emissione mancanti al di fuori di vendite all’asta pregiudicherebbe notevolmente la competitività dell’impresa SSQE; ed
è disposta ad acquistare diritti di emissione europei in quantità corrispondente ai certificati di riduzione delle emissioni supplementari richiesti.
L’UFAM considera in particolare anche i proventi che l’impresa ha realizzato dalla vendita di diritti di emissione per valutare il notevole pregiudizio della competitività.
La domanda deve essere presentata all’UFAM al più tardi entro il 31 marzo dell’anno che segue l’anno per il quale è fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L’UFAM decide ogni anno il numero dei certificati di riduzione delle emissioni supplementari che possono essere computati.
I diritti di emissione europei acquistati conformemente al capoverso1 lettera d devono essere trasferiti ogni anno su un conto della Confederazione svizzera nel registro dello scambio di quote di emissioni dell’Unione europea.
L’UFAM ritrasferisce all’impresa i diritti di emissione europei trasferiti dall’impresa SSQE conformemente al capoverso 4 se entro il 31 dicembre 2018 non entra in vigore alcun accordo sul collegamento tra il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni e quello europeo.
L’UFAM ritrasferisce all’impresa i certificati di riduzione delle emissioni supplementari conformemente al capoverso3 se entro il 31 dicembre 2018 entra in vigore un accordo sul collegamento tra il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
e quello europeo. I diritti di emissione europei sono computati per l’adempimento dell’obbligo.
Art. 56 Inosservanza dell’obbligo
Se un’impresa SSQE non adempie all’obbligo di consegna di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni entro il termine stabilito, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo21 della legge sul CO2.
Il termine di pagamento è di30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora del 5 per cento l’anno.
I diritti di emissione o i certificati di riduzione delle emissioni mancanti non consegnati dall’impresa SSQE entro il 31 gennaio dell’anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell’anno.
Sezione 5 Registro dello scambio di quote di emissioni70
Art. 5771 Principio
Le imprese SSQE devono avere un conto per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
Le imprese con impegno di riduzione secondo il capitolo 5, i gestori di centrali termiche a combustibili fossili secondo il capitolo 6 e gli importatori e i produttori di carburanti fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel Registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale.
Tutte le altre imprese e persone che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel Registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale.
Chi riceve attestati per un progetto o un programma secondo l’articolo 5, per riduzioni delle emissioni secondo l’articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l’articolo 12a può anche farli rilasciare direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.
Art. 5872 Apertura di un conto
Le imprese e le persone di cui all’articolo 57 capoversi 1–3 devono presentare una domanda di apertura di un conto all’UFAM.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
La domanda deve contenere:
per le imprese: un estratto dal registro di commercio e una fotocopia del passaporto o della carta d’identità (documento d’identità) della persona autorizzata a rappresentare l’impresa;
per le persone: un documento d’identità;
nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica del richiedente;
nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare e documento d’identità di almeno un titolare, ma al massimo di quattro titolari, di una procura sul conto;
nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare e documento d’identità di almeno una persona, ma al massimo di quattro persone, incaricate di convalidare le transazioni;
una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al Registro dello scambio di quote di emissioni.
Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un’altra prova la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentare l’impresa.
L’UFAM può chiedere l’autenticazione delle prove menzionate nei capoversi 2 e 3.
Può chiedere informazioni supplementari se sono necessarie per l’apertura del conto. Esse comprendono in particolare gli estratti del casellario giudiziario.
Apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena il richiedente ha versato gli emolumenti.
Art. 59 Recapito
Chi ha un conto personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:73
per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l’impresa e, per le persone, il titolare del conto;
i titolari di una procura sul conto; e
74 le persone incaricate di convalidare le transazioni.
Il capoverso1 non si applica se il conto è stato aperto prima del 1° gennaio 2012.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Art. 59a75 Rifiuto dell’apertura di un conto
L’UFAM rifiuta l’apertura di un conto o l’iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare offerte d’asta, di persone incaricate di convalidare le transazioni, nonché di persone incaricate di convalidare le offerte d’asta, se:
le informazioni o i documenti trasmessi sono inesatti o incomprensibili;
76 l’impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva negli ultimi dieci anni sono stati condannati per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario.
Sospende l’apertura del conto o l’iscrizione se contro l’impresa o una persona di cui al capoverso1 lettera b è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nel capoverso1 lettera b.
Se è rifiutata l’apertura di un conto a un’impresa tenuta a partecipare al SSQE, l’UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati i diritti di emissione assegnati secondo l’articolo 46. Il conto è bloccato finché vengono meno i motivi che hanno portato al rifiuto dell’apertura del conto.
Art. 6077 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni
Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d’asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
Le modifiche relative all’entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide unicamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:
le riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER);
le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER);
le riduzioni certificate delle emissioni conseguite per progetti di cattura e di sequestro geologico del CO2 (CCS).
L’UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e di diritti di emissione del secondo periodo d’impegno 2013–2020.
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all.1 all’O dell’25 ott. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Art. 6178 Transazioni
I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente.
I titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di presentare offerte d’asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incaricate di convalidare le offerte d’asta hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.
Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare:
il conto di provenienza e il conto di destinazione; e
il tipo e la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati da trasferire.
I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva la transazione.
La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.
Art. 6279 Tenuta del Registro
L’UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza tutte le transazioni e le offerta d’asta.
Garantisce che, sulla base dei verbali, sia possibile risalire in qualsiasi momento a ogni transazione e offerta.
Oltre alle informazioni presentate al momento dell’apertura del conto, l’UFAM può esigere in ogni momento ulteriori informazioni se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.
Art. 63 Esclusione della responsabilità
La Confederazione non risponde dei danni causati da:
80 una transazione non corretta di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni, di attestati e di offerte d’asta;
un accesso limitato al Registro dello scambio di quote di emissioni;
un utilizzo abusivo del Registro dello scambio di quote di emissioni da parte di terzi.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Art. 6481 Blocco e chiusura del conto
Se le disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni sono violate o se è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nell’articolo 59a capoverso1 lettera b, l’UFAM blocca l’accesso agli utenti o ai conti in questione. Il blocco dura finché le prescrizioni sono nuovamente rispettate o l’inchiesta è archiviata.
L’UFAM può chiudere conti sui quali non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni e attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno.
Art. 6582 Protezione dei dati
L’UFAM può pubblicare elettronicamente i dati contenuti nel Registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati.
Il Registro dello scambio di quote di emissioni comprende i seguenti dati:
il numero di conto;
le informazioni di contatto e i dati in conformità con il documento d’identità delle seguenti persone: 1. le persone di cui all’articolo 57 capoversi 1–3, 2. le persone incaricate di convalidare le offerte d’asta, 3. le persone incaricate di presentare offerte d’asta;
i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati per ogni conto;
per le imprese SSQE: le offerte d’asta, i dati riguardanti gli impianti e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere l’obbligo;
per i progetti e i programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera: la quantità di attestati rilasciati per ogni periodo di monitoraggio, nonché il numero del conto per gestori o del conto personale nel Registro dello scambio di quote di emissioni sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma;
per le persone soggette all’obbligo di compensazione: l’ammontare dell’obbligo di compensazione e la quantità di attestati e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere l’obbligo;
per le imprese soggette a un impegno di riduzione: la quantità di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere l’impegno.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Capitolo 5 Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra
Art. 6683 Condizioni
Un’impresa può impegnarsi a ridurre le sue emissioni di gas serra secondo l’articolo 31 capoverso1 lettera b della legge sul CO2 (impresa con impegno di riduzione) se:
esercita un’attività di cui all’allegato 7;
con l’attività di cui all’allegato 7 produce almeno il 60 per cento delle proprie emissioni di gas serra; e
ha emesso gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2eq in uno dei due anni precedenti.
L’entità della riduzione delle emissioni di gas serra è stabilita mediante un obiettivo di emissione o un obiettivo basato su provvedimenti.
Diverse imprese possono impegnarsi congiuntamente a ridurre le emissioni di gas serra se:
ognuna di esse esercita un’attività di cui all’allegato 7;
ognuna di esse con l’attività di cui all’allegato 7 produce almeno il 60 per cento delle proprie emissioni di gas serra; e
hanno emesso congiuntamente gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2eq in uno dei due anni precedenti.
Queste imprese sono considerate come un’impresa. Devono designare un rappresentante.
Art. 67 Obiettivo di emissione
L’obiettivo di emissione comprende la quantità totale massima di gas serra che l’impresa può emettere entro la fine del 2020.
L’UFAM calcola l’obiettivo di emissione sulla base di un percorso di riduzione lineare.
Il percorso di riduzione si basa sull’articolo 31 capoverso3 della legge sul CO2 e su:
le emissioni di gas serra dell’impresa dei due anni precedenti;
lo stato della tecnica utilizzata nell’impresa;
i provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra e la loro efficacia;
il potenziale di riduzione rimanente;
l’economicità dei possibili provvedimenti di riduzione dei gas serra;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
la quota di energia elettrica prodotta che rispetto al 2012 è inoltre utilizzata al di fuori dell’impresa;
la quota di teleriscaldamento o teleraffreddamento prodotto;
l’ammontare delle tasse sul CO2 che possono essere risparmiate.
Un’impresa che negli anni 2008–2012 era soggetta a un impegno di riduzione e che intende proseguirlo senza interruzioni dal 2013 può chiedere che il percorso di riduzione sia determinato con procedura semplificata.
Se è determinato con procedura semplificata, il percorso di riduzione si basa sulle emissioni di gas serra dell’impresa degli anni 2010 e 2011 e sull’articolo3 della legge sul CO2. Qualora negli anni 2008–2012 l’impresa abbia fornito prestazioni supplementari superiori all’impegno, queste vengono considerate nella determinazione del percorso di riduzione. Sono escluse le prestazioni supplementari realizzate in conseguenza dell’impiego di combustibili derivati da rifiuti urbani.
Art. 68 Obiettivo basato su provvedimenti
Un’impresa che generalmente non emette più di 1500 tonnellate di CO2eq l’anno può chiedere che l’entità della riduzione sia determinata mediante un obiettivo basato su provvedimenti.
L’obiettivo basato su provvedimenti comprende la quantità totale di emissioni di gas serra che l’impresa deve ridurre entro il 2020 mediante provvedimenti.
Si basa sull’articolo 31 capoverso3 della legge sul CO2 e su:
lo stato della tecnica utilizzata nell’impresa;
il potenziale di riduzione rimanente;
l’economicità dei possibili provvedimenti di riduzione dei gas serra;
la quota di energia elettrica prodotta che rispetto al 2012 è inoltre utilizzata al di fuori dell’impresa;
la quota di teleriscaldamento o teleraffreddamento prodotto;
l’ammontare delle tasse sul CO2 che possono essere risparmiate.
Art. 69 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione
La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all’UFAM entro il 1° settembre dell’anno precedente. Su domanda, l’UFAM può prorogare adeguatamente tale termine. Stabilisce in una direttiva la forma della domanda.84
La domanda deve contenere informazioni riguardanti:
le attività esercitate secondo l’allegato 7;
le emissioni di gas serra e le quantità prodotte nei due anni precedenti;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
c. l’obiettivo di emissione o di riduzione perseguito.
La proposta per l’obiettivo basato su provvedimenti deve essere elaborata facendo ricorso a una delle organizzazioni private incaricate dall’UFAM conformemente all’articolo 130 capoverso 6.85
Se necessario per la determinazione dell’impegno di riduzione, l’UFAM può chiedere ulteriori informazioni riguardanti in particolare:
lo stato della tecnica utilizzata nell’impresa;
86 i provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra, la loro efficacia e il loro finanziamento;
i provvedimenti per la riduzione dei gas serra tecnicamente ed economicamente possibili, con una valutazione dell’impatto e una stima dei costi.
L’UFAM può chiedere che l’impresa presenti un piano di monitoraggio secondo l’articolo 51.
Art. 70 Decisione
L’UFAM determina l’impegno di riduzione mediante decisione.
Art. 71 Miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione
Le riduzioni di emissioni conseguite da un’impresa al di fuori dei propri impianti di produzione grazie a miglioramenti dei prodotti possono essere computate, su domanda, all’adempimento del suo impegno di riduzione, se:
soddisfano, per analogia, i requisiti di cui all’articolo 5; e
sono in diretta relazione con l’attività dell’impresa.
Alla procedura si applicano, per analogia, gli articoli 6–11.
Art. 7287 Rapporto di monitoraggio
L’impresa presenta annualmente, entro il 31 maggio dell’anno successivo, un rapporto di monitoraggio alle organizzazione private incaricate conformemente all’articolo 130 capoverso 6. Queste inoltrano il rapporto di monitoraggio all’UFAM.
Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra;
informazioni sull’evoluzione delle quantità prodotte;
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il
n. I dell’O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2473).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
una contabilità dei combustibili;
una descrizione dei provvedimenti attuati per ridurre i gas serra;
informazioni su eventuali scostamenti dal percorso di riduzione o dall’obiettivo basato su provvedimenti, le relative motivazioni e i correttivi previsti.
I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti. L’UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio.
L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per il monitoraggio.
Art. 73 Adeguamento dell’obiettivo di emissione
L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione se in seguito a una modifica sostanziale e duratura delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitura di calore o di freddo da parte di terzi le emissioni di gas serra dell’impresa sono superiori o inferiori al percorso di riduzione:88
di almeno il 10 per cento l’anno per tre anni consecutivi; oppure
di almeno il30 per cento in un anno.
Adegua l’obiettivo di emissione retroattivamente all’inizio dell’anno in cui per la prima volta le emissioni sono state superiori o inferiori rispetto al percorso di riduzione.
Tiene conto a tal fine dei criteri di cui all’articolo 67 capoverso3.
Art. 74 Adeguamento dell’obiettivo basato su provvedimenti
L’UFAM adegua l’obiettivo di riduzione basato su provvedimenti se le emissioni di gas serra dell’impresa si modificano considerevolmente in seguito a una modifica delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitura di calore o di freddo da parte di terzi.89
Tiene conto a tal fine dei criteri di cui all’articolo 68 capoverso3.
Art. 74a90 Computo di attestati all’obiettivo di emissione
Al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati secondo l’articolo 12 capoverso 2 come pure le riduzioni delle emissioni ottenute nel quadro di progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a sono considerate emissioni di gas serra dell’impresa.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
gestiscono impianti di cogenerazione
Su richiesta l’UFAM adegua l’impegno di riduzione delle imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e che richiedono il rimborso della tassa sul CO2 di cui all’articolo 96a.
La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo.
La domanda deve fornire indicazioni su:
le emissioni di CO2 generate nel 2012 dalla produzione misurata di elettricità immessa in rete;
l’evoluzione annuale delle emissioni di CO2 generate dalla produzione misurata di elettricità immessa in rete.
L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma della domanda.
Art. 75 Computo di certificati di riduzione delle emissioni
Un’impresa che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato su provvedimenti di riduzione e alla quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nel seguente volume:
per le imprese già soggette negli anni 2008–2012 a un impegno di riduzione: l’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo che non sono serviti all’impresa per l’adempimento dell’impegno di riduzione 2008–2012;
per le imprese e i gas serra rimanenti: il 4,5 per cento delle effettive emissioni di gas serra degli anni 2013–2020.
La quantità dei certificati di riduzione delle emissioni di cui al capoverso1 computabili:92
per un’impresa soggetta soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 a un impegno di riduzione: è ridotto proporzionalmente a questo lasso di tempo;
per un’impresa che rispetto al 2012 produce inoltre energia elettrica utilizzata al di fuori dell’impresa: è aumentato del50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende necessaria;
93 per un’impresa di cui al capoverso1 lettera a, il cui obiettivo di emissione o il cui obiettivo basato su provvedimenti è adeguato: è aumentato o diminuito in funzione dell’adeguamento; la quantità di certificati di riduzione delle
Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 emissioni computabili viene ridotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo.
Art. 76 Inadempimento dell’impegno di riduzione e dell’obbligo di investire94
Se un’impresa non adempie al suo impegno di riduzione, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 32 della legge sul CO2.
Se un’impresa che gestisce impianti di cogenerazione non adempie l’obbligo di investire di cui all’articolo 96a capoverso 2 o all’articolo 98a capoverso 2, l’UFAM ordina la restituzione del40 per cento dell’importo versato a titolo di rimborso per i combustibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all’articolo 32a della legge sul CO2.95
Il termine di pagamento è di30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora del 5 per cento l’anno.
Gli importi restituiti di cui al capoverso 1bis sono considerati proventi della tassa
Art. 77 Garanzia della sanzione
Se un’impresa rischia di non raggiungere il suo obiettivo, l’UFAM può chiedere la garanzia della sanzione prevista fino a quando tale rischio cessa di esistere.
Art. 78 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti nell’impresa
L’impresa notifica senza indugio all’UFAM:
qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull’impegno di riduzione;
qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.
Art. 79 Pubblicazione di informazioni
Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare:
i nomi delle imprese con impegno di riduzione;
gli obiettivi di emissione o gli obiettivi basati su provvedimenti;
le emissioni di gas serra di ciascuna impresa;
il volume delle riduzioni delle emissioni di cui all’articolo 71 che ciascuna impresa si fa computare all’adempimento dell’impegno di riduzione;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
la quantità di certificati di riduzione delle emissioni consegnati da ciascuna impresa;
la quantità di crediti di cui all’articolo 138 capoverso1 lettera b che ciascuna impresa si fa computare all’adempimento dell’impegno di riduzione;
la quantità degli attestati di cui all’articolo 12 rilasciati a ciascuna impresa.
Capitolo 6 Compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali termiche a
combustibili fossili
Art. 80 Centrali concepite essenzialmente per la produzione di calore
Una centrale è concepita essenzialmente per la produzione di calore se il suo rendimento globale è pari ad almeno l’80 per cento.
Art. 81 Rendimento globale
Il rendimento globale di una centrale deve ammontare ad almeno il 62 per cento.
Il rendimento globale di una centrale ubicata dove era già in servizio una centrale deve ammontare ad almeno il 58,5 per cento.
Art. 82 Impianti non considerati centrali
Non è considerato una centrale un impianto:
con una potenza complessiva inferiore a 1 MW;
in servizio in un’ubicazione per meno di due anni o per meno di50 ore l’anno;
utilizzato esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la prova di nuovi prodotti e processi; oppure
97 il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani o di rifiuti speciali secondo l’articolo3 lettera a o c OPSR98.
Art. 83 Misure di compensazione ammesse
Sono ammessi per l’adempimento dell’obbligo di compensazione:
a. 99 i progetti e i programmi condotti autonomamente dal gestore della centrale per la riduzione delle emissioni in Svizzera, sempre che tali progetti siano conformi, per analogia, ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a;
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica o termica in Svizzera grazie a energie rinnovabili, sempre che tali investimenti siano conformi, per analogia, ai requisiti di cui all’articolo 5;
la sostituzione di fonti di calore fossili esistenti con calore prodotto e sfruttato direttamente dalla centrale;
la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera;
la consegna di certificati di riduzione delle emissioni.
Le misure di compensazione di cui al capoverso1 lettere a–c sono computate in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni comprovate. Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne100 non danno luogo al rilascio di attestati.101
Per il computo delle riduzioni delle emissioni conseguite mediante investimenti secondo il capoverso1 lettera b, sono determinanti le emissioni medie di CO2 generate dalla produzione di energia elettrica in Svizzera.
Art. 84 Contratto di compensazione
Il contratto di compensazione è concluso tra il gestore della centrale e l’UFAM.
Comprende in particolare:
i requisiti posti alle misure di compensazione;
le prescrizioni relative ai rapporti sull’evoluzione delle emissioni di CO2 della centrale;
le prescrizioni relative ai rapporti sulle misure di compensazione adottate dal gestore della centrale in Svizzera e all’estero;
i dettagli della pena convenzionale sotto forma di una prestazione in denaro che il gestore della centrale deve fornire qualora le emissioni di CO2 non vengano compensate conformemente al contratto.
Le trattative con il gestore della centrale sono condotte congiuntamente dall’UFE e dall’UFAM. Se le parti non giungono a un accordo, il gestore della centrale può esigere dall’UFAM una decisione in merito alla proposta contrattuale della Confederazione.
101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Art. 85 Compiti dei Cantoni
I Cantoni informano l’UFAM:
annualmente in merito alle centrali esistenti sul loro territorio;
senza indugio in merito alla presentazione di domande di autorizzazione per la costruzione e la gestione di centrali.
Capitolo 7 Compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti
Art. 86 Obbligo di compensazione
È soggetto all’obbligo di compensazione chi:
immette in consumo carburanti secondo l’allegato 10; oppure
converte gas fossili usati come combustibile in gas usato come carburante di cui all’allegato 10.
Non devono essere compensate le emissioni di CO2 di carburanti completamente esentati dall’imposta sugli oli minerali conformemente all’articolo 17 della legge federale del 21 giugno 1996102 sull’imposizione degli oli minerali.
Art. 87 Deroga all’obbligo di compensazione in caso di piccole quantità
L’obbligo di cui all’articolo 86 capoverso1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 1000 tonnellate di CO2 l’anno.
La deroga all’obbligo di compensazione dura fino all’inizio dell’anno in cui le emissioni di CO2, prodotte dall’utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 1000 tonnellate di CO2.
Art. 88 Raggruppamenti di compensazione
Le persone soggette all’obbligo di compensazione possono chiedere all’UFAM, entro il 30 novembre dell’anno precedente, di essere considerate come raggruppamenti di compensazione.
Un raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all’obbligo di compensazione.
Deve designare un rappresentante.
Art. 89 Aliquota di compensazione
Devono essere compensate le emissioni di CO2 prodotte dall’utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell’anno in questione. L’aliquota di compensazione ammonta:
per gli anni 2014 e 2015: al 2 per cento;
per gli anni 2016 e 2017: al 5 per cento;
per gli anni 2018 e 2019: all’8 per cento;
per l’anno 2020: al 10 per cento.
Le emissioni di CO2 di ogni carburante sono calcolate in base ai fattori di emissione secondo l’allegato 10.
Art. 90103 Misure di compensazione ammesse
Le misure ammesse per l’adempimento dell’obbligo di compensazione sono:
i progetti e i programmi condotti autonomamente dalla persona soggetta all’obbligo di compensazione al fine di ridurre le emissioni in Svizzera, sempre che tali progetti siano conformi, per analogia, ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a;
la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.
Le misure di compensazione di cui al capoverso1 lettera a sono computate in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni comprovate. Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne104 non danno luogo al rilascio di attestati.105
Art. 91 Adempimento dell’obbligo di compensazione
Lapersona soggetta all’obbligo di compensazione adempie al suo obbligo di compensazione entro il 1° giugno dell’anno successivo.
Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione dell’anno 2020 sono computate esclusivamente le riduzioni delle emissioni conseguite quell’anno.
Le riduzioni delle emissioni conseguite attraverso progetti e programmi condotti autonomamente devono essere comprovate sulla base di un rapporto di monitoraggio verificato conforme ai requisiti di cui all’articolo 9. Per ogni progetto e programma vanno presentati all’UFAM un rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica.106 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Con l’adempimento dell’obbligo di compensazione, la persona soggetta all’obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnellata di CO2 compensata. In caso di progetti e programmi condotti autonomamente, i costi di sviluppo e di gestione devono essere documentati separatamente.107
In una banca dati tenuta dall’UFAM, per ogni persona soggetta all’obbligo di compensazione sono gestiti i dati e i documenti seguenti:
l’entità dell’obbligo di compensazione;
i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica dei progetti o programmi condotti autonomamente;
le riduzioni delle emissioni comprovate conseguite attraverso progetti o programmi condotti autonomamente;
la quantità di riduzioni delle emissioni non ancora utilizzate a titolo di compensazione conseguite attraverso progetti o programmi condotti autonomamente;
la quantità di riduzioni delle emissioni non ancora utilizzate a titolo di compensazione;
indicazioni sui costi per tonnellata di CO2 compensata;
i costi di sviluppo e di esercizio in caso di progetti o programmi condotti autonomamente.108
Art. 92 Inadempimento dell’obbligo di compensazione
Se la persona soggetta all’obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo entro il termine stabilito, l’UFAM fissa un termine supplementare adeguato.
Se la persona soggetta all’obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo neanche dopo la scadenza di quest’ultimo termine, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 28 della legge sul CO2.
Il termine di pagamento è di30 giorni a decorrere dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora del 5 per cento.
I certificati di riduzione delle emissioni mancanti devono essere consegnati entro il 1° giugno dell’anno successivo.
107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 108 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Capitolo 8 Tassa sul CO2
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 93 Oggetto della tassa
Sono sottoposte alla tassa sul CO2 la produzione, l’estrazione e l’importazione di:
carbone;
altri combustibili secondo l’articolo 2 capoverso1 della legge sul CO2, purché siano assoggettati all’imposta sugli oli minerali conformemente alla legge federale del 21 giugno 1996109 sull’imposizione degli oli minerali.
Art. 94 Aliquota della tassa
L’aliquota della tassa è aumentata come segue:
a partire dal 1° gennaio 2014: a 60 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2012 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 79 per cento di quelle del 1990;
a partire dal 1° gennaio 2016: 1. a 72 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990, 2. a 84 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 78 per cento di quelle del 1990;
a partire dal 1° gennaio 2018: 1. a 96 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 73 per cento di quelle del 1990, 2. a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990.
La tassa sul CO2 è riscossa applicando la tariffa riportata nell’allegato11.
Art. 95 Prova del versamento della tassa
Chi commercia in combustibili di cui all’articolo 93 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti l’aliquota applicata per la tassa.
Sezione 2 Restituzione della tassa sul CO2
Art. 96 Diritto alla restituzione
Il rimborso della tassa sul CO2 può essere richiesto da imprese e persone che:
sono esenti dal pagamento della tassa sul CO2;
gestiscono impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione (art. 32a cpv.1 della legge sul CO2); oppure
utilizzano a scopo non energetico i combustibili per i quali è applicata la tassa (art. 32c della legge sul CO2).110 2 Sono esentate dalla tassa sul CO2:
le imprese SSQE (art. 17 della legge sul CO2);
i gestori di centrali (art. 25 della legge sul CO2); e
111 le imprese che hanno preso un impegno di riduzione (art. 31 e art. 31a della legge sul CO2).
Art. 96a112 Rimborso per le imprese che hanno preso un impegno di riduzione e gestiscono impianti di cogenerazione
Un’impresa che ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione, su richiesta ottiene il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all’articolo 32a della legge
uno o più impianti di cogenerazione hanno ciascuno una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW;
rispetto al 2012 uno o più impianti di cogenerazione hanno prodotto 1,22 GWh di elettricità in più all’anno generata da combustibili fossili; e
ha utilizzato al di fuori dell’impresa l’elettricità supplementare prodotta.
Essa ha diritto al rimborso del restante40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all’articolo 32a della legge sul
utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 31a capoverso 2 della legge sul CO2;
la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica;
non attua le misure in un’altra impresa che ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure;
110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 112 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
attua le misure entro il 2020;
redige un rapporto periodico per l’UFAM secondo l’articolo 72; e
comunica all’UFAM eventuali differenze rispetto all’obbligo di investire secondo la lettera a, indicando il motivo e le misure correttive previste.
Su richiesta l’UFE può prorogare il termine secondo il capoverso 2 lettera e di due anni.
Art. 97 Domanda di restituzione per imprese esentate dalla tassa sul CO2
La domanda di restituzione deve essere presentata all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) nella forma prescritta da quest’ultima.
Deve contenere:
l’elenco dettagliato delle tasse sul CO2 versate;
le fatture relative alle tasse sul CO2 versate;
la quantità e il tipo dei combustibili acquistati;
l’aliquota applicata per la tassa sul CO2.
L’AFD può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa.
Art. 98 Periodicità della restituzione per imprese esentate dalla tassa sul CO2
Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.
Deve essere inoltrata entro il 30 giugno per le tasse sul CO2 versate:
per l’anno precedente;
per l’esercizio terminato l’anno precedente.
Il diritto alla restituzione si estingue qualora la domanda non sia inoltrata entro il termine stabilito.
Art. 98a113 Rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione
Un’impresa che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e che gestisce impianti di cogenerazione secondo l’articolo 32a capoverso1 della legge sul CO2, su richiesta ottiene per ogni impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.
L’impresa ha diritto al rimborso del restante40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità, se:
utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO2;
la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica;
113 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
o partecipa al SSQE;
non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure; e
attua le misure nel corso di tre anni consecutivi.
Su richiesta l’UFE può prorogare il termine secondo il capoverso 2 lettera e di due anni.
Art. 98b114 Domanda di rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione
Le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione devono presentare la domanda di rimborso entro il 30 giugno all’UFAM all’attenzione dell’autorità esecutiva. La domanda deve contenere in particolare:
l’indicazione della quantità dei combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità, calcolata sulla base della quantità di elettricità annuale comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato;
la garanzia di origine secondo l’articolo 9 capoverso 1 LEne115;
indicazioni sulla potenza termica;
il rapporto di monitoraggio;
indicazioni sull’evoluzione annuale delle emissioni di CO2 generate dalla produzione misurata di elettricità;
l’attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico;
indicazioni sulle misure previste;
indicazioni sulla quantità e sul tipo di combustibili fossili consumati per la produzione di elettricità sotto forma di registrazioni dell’entrata, dell’uscita e del consumo dei carburanti nonché delle scorte;
le fatture degli importi della tassa sul CO2 pagati;
l’aliquota della tassa sul CO2 applicata.
L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma della domanda.
L’UFAM verifica i requisiti di cui al capoverso1 lettere a–g e inoltra la domanda all’AFD per la decisione.
Il rapporto di monitoraggio secondo il capoverso1 lettera d deve fornire in particolare indicazioni sull’evoluzione delle emissioni di CO2 generate dalla produzione 114 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
di elettricità, nonché una descrizione delle misure e degli investimenti attuati. L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma del rapporto.
Art. 98c116 Periodicità del rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione
La domanda di rimborso secondo l’articolo 98b viene presentata per un periodo di
mesi e vale per i carburanti consumati nell’anno precedente o nell’anno contabile scaduto l’anno precedente.
Il rimborso viene effettuato dall’AFD e comprende il 100 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.
Il diritto al rimborso decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.
Art. 99 Restituzione per utilizzo a scopo non energetico
Chi utilizza a scopo non energetico combustibili assoggettati alla tassa e intende chiedere la restituzione della tassa deve comprovare le quantità non utilizzate a scopo energetico. A tal fine, deve effettuare rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte.
La domanda di restituzione deve essere presentata all’AFD nella forma prescritta da quest’ultima.
Deve contenere informazioni riguardanti:
il tipo di utilizzo a scopo non energetico;
la quantità e il tipo dei combustibili utilizzati a scopo non energetico;
l’aliquota applicata per la tassa sul CO2.
L’AFD può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per decidere in merito alla restituzione della tassa.
Art. 100 Periodicità della restituzione per utilizzo a scopo non energetico
Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.
Deve essere presentata entro tre mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio.
Non sussiste più alcun diritto alla restituzione per combustibili che oltre due anni prima della presentazione della domanda sono stati utilizzati a scopo non energetico.
Art. 101 Conservazione dei giustificativi
Tutti i giustificativi necessari per la restituzione devono essere conservati per un periodo di cinque anni e devono essere presentati, su richiesta, all’AFD.
116 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
Art. 102 Importo minimo ed emolumento sull’importo della restituzione
Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non sono restituiti.
Per ogni domanda è riscosso, sull’importo della restituzione, un emolumento del
per cento, pari comunque a50 franchi al minimo e a 1000 franchi al massimo.
Art. 103 Rinvio della restituzione
Se un’impresa o una persona di cui all’articolo 96 viola i suoi obblighi di collaborazione stabiliti dalla presente ordinanza, l’AFD può, d’intesa con l’UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO2.
Capitolo 9 Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2
Sezione 1:117 Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici
Art. 104 Diritto ai contributi globali
La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l’articolo 34 capoverso1 della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, se:
sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 55–60 dell’ordinanza del 1° novembre 2017118 sull’energia (OEn);
le misure, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO2; e
le misure sono attuate dai Cantoni in modo armonizzato.
Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:
attuate in imprese che hanno preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO2 o che partecipano all’SSQE;
attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso3 della legge sul CO2 al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni;
che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni.
117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Art. 105 Procedura
La procedura si basa sugli articoli 63, 64 e 67 OEn119, tenuto conto delle seguenti particolarità:
nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibilità a svolgere un programma comprendente misure di cui all’articolo 104;
l’UFE trasmette la domanda per conoscenza all’UFAM.
Art. 106 Utilizzo delle risorse
Il Cantone deve utilizzare almeno l’80 per cento delle risorse derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per il programma interessato per misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo secondo l’articolo 50 LEne120.
Art. 107 Versamento
I contributi globali vengono versati annualmente ai Cantoni.
Art. 108 Spese di esecuzione
Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici secondo l’articolo 34 capoverso1 della legge sul CO2 e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L’importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale.
Dalle stesse risorse viene tratto l’indennizzo all’UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all’anno.
Art. 109 Comunicazione
L’UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Esso stabilisce inoltre i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni.
Il Cantone rende noto il programma di promozione e comunica in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO2.
Art. 110 Rendiconto
Il rendiconto viene redatto in base all’articolo 59 OEn121.
Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 59 capoverso 3 OEn, il rendiconto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il programma di promozione.
L’UFE trasmette il rendiconto per conoscenza all’UFAM.
Art. 111 Controllo
Il controllo del corretto impiego dei contributi globali si basa sull’articolo 60
Art. 111a
Abrogato
Sezione 1a Sostegno a progetti per l’impiego diretto della geotermia
per la produzione di calore123
Art. 112124 Progetti che danno diritto a un contributo
Ai progetti finalizzati all’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 34 cpv. 2 della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12 possono essere concessi contributi per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici.
Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili del progetto. Essi sono stabiliti nell’allegato 12.
Art. 113125 Domanda
La domanda per l’ottenimento di un contributo dev’essere presentata all’UFE.
Essa deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 12 numero3.1 e contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.
Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.
123 Introdotta dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753). 124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.
Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 113b.
Art. 113a126 Ordine di presa in considerazione
Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l’UFE inserisce il progetto in una lista d’attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L’UFE ne dà comunicazione al richiedente.
Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.
Art. 113b127 Restituzione
Per la restituzione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990128 sui sussidi (LSu). Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se l’esercizio di un impianto ha prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i contributi non sarebbero stati necessari.
Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi conseguendo in tal modo un utile, l’UFE può richiedere la restituzione parziale o totale dei contributi versati.
Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:
tipo di utilizzazione previsto;
rapporti di proprietà e responsabili;
eventuali utili e loro entità.
Sezione 2 Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra
Art. 114 Fideiussione
La Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese per gli impianti e le procedure di cui all’articolo 35 capoverso3 della legge sul CO2 a condizione che:
le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate;
il mutuatario possa dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità; e 126 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
127 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
c. il mutuante tenga conto della fideiussione nel determinare l’interesse del mutuo.
La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934129 sulle banche o da un altro idoneo mutuante.
La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare a tre milioni di franchi al massimo.
Art. 115 Garanzia della fideiussione
L’UFAM garantisce che la fideiussione sarà accordata, su domanda, al mutuatario se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 114.
La domanda di garanzia della fideiussione deve contenere:
informazioni sulla forma organizzativa e sulla struttura finanziaria del mutuatario;
una documentazione tecnica del progetto che comprenda la descrizione degli impianti e delle procedure e del loro sviluppo e della loro commercializzazione pianificati;
una descrizione del modello imprenditoriale riferita al progetto;
informazioni sulla conformità degli impianti e delle procedure ai requisiti di cui all’articolo 114.
L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare la domanda.
In casi motivati può esigere garanzie per garantire la fideiussione.130
Art. 116 Obbligo di notifica e rendicontazione
Un mutuante che dispone di un mutuo garantito notifica senza indugio all’UFAM per tutta la durata della fideiussione:
qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sulla fideiussione;
qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.
Presenta ogni trimestre all’UFAM un rapporto su:131
lo stato del mutuo garantito;
132 l’andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione; e
133 la sua liquidità e la sua struttura finanziaria.
130 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293). 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014
Fa pervenire ogni anno all’UFAM il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti.134
Art. 117135 Esecuzione
Per amministrare il fondo per le tecnologie, il DATEC istituisce un comitato direttivo e, mediante contratto di diritto amministrativo, un comitato di fideiussione e una segreteria. Stabilisce i principi che reggono la concessione di fideiussioni e l’organizzazione.
Il comitato direttivo ha la direzione strategica del fondo per le tecnologie.
Il comitato di fideiussione valuta, su richiesta della segreteria, le domande di fideiussione all’indirizzo dell’UFAM.
La segreteria dirige il fondo per le tecnologie dal profilo operativo. Le incombe in particolare l’esame delle richieste di fideiussione, la gestione delle fideiussioni e il disbrigo di casi di fideiussione, nonché il controllo della rendicontazione di cui all’articolo 116.
La segreteria fattura emolumenti ai beneficiari della fideiussione. L’emolumento è calcolato in funzione delle spese; ammonta annualmente al massimo allo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione per anno.
Art. 118 Finanziamento
I mezzi finanziari destinati al fondo per le tecnologie sono integrati nel preventivo.
L’Assemblea federale decide i crediti d’impegno affinché siano concesse fideiussioni.
La somma delle fideiussioni non può mai superare i 500 milioni di franchi.
Sezione 3 Distribuzione alla popolazione
Art. 119 Quota spettante alla popolazione
La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante alla popolazione per l’anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate due anni prima.136 133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 134 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293). 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.
Art. 120 Distribuzione
La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nell’anno di riscossione. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate vengono compensate nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.137
Per assicuratori si intendono:
gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994138 sull’assicurazione malattie (LAMal);
l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992139 sull’assicurazione militare (LAM).
Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di riscossione:
sono soggette all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso1 o 2 LAM; e
sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.
Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l’anno di riscossione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.
Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di riscossione.
Art. 121 Versamento agli assicuratori
La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di riscossione.
Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfano la condizioni di cui all’articolo 120 capoverso3.
La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.
Art. 122 Organizzazione
Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di riscossione:
137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso3;
la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente.
Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di riscossione.
Art. 123 Indennizzo degli assicuratori
Per le spese d’esecuzione secondo la presente ordinanza e l’ordinanza del 12 novembre 1997140 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con30 centesimi per persona assicurata che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfa le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso3.
Sezione 4 Distribuzione all’economia
Art. 124 Quota spettante all’economia
La quota dei proventi della tassa spettante all’economia (quota di proventi spettante all’economia) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante all’economia per l’anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima nonché le risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate, dedotta la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate due anni prima.141
La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.
Art. 125 Distribuzione
La quota spettante all’economia viene distribuita dalle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) ai datori di lavoro su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate vengono compensate nella distribuzione dei proventi due anni dopo.142 141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Le casse di compensazione distribuiscono la quota dei proventi spettante all’economia entro il 30 settembre dell’anno di riscossione. Su richiesta, in casi motivati l’UFAM può prorogare adeguatamente questo termine.143
Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell’anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.
Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia, detraendola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell’anno di riscossione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di50 franchi. In caso di mutazioni, gli importi sono detratti o versati a partire da50 franchi.144
Art. 126 Organizzazione
L’UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.
Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e l’importo versato.
Art. 127 Indennizzo spettante alle casse di compensazione
L’UFAM, d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l’indennizzo spettante alle casse di compensazione.
L’indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.
Capitolo 10 Formazione, perfezionamento e informazione
Art. 128 Promozione della formazione e del perfezionamento
L’UFAM, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro secondo l’articolo1 della legge del 13 dicembre 2002145 sulla formazione professionale, promuove la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla riduzione delle emissioni di gas serra o al superamento delle conseguenze dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.
Nel quadro dei crediti autorizzati, l’UFAM concede aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private che offrono corsi di formazione e perfezionamento in 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 materia di protezione del clima e superamento delle conseguenze dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.
Art. 129 Informazione
L’UFAM informa il pubblico in particolare su:
le conseguenze dei cambiamenti climatici;
i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra in Svizzera e all’estero;
le misure di superamento delle conseguenze dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.
Capitolo 11 Esecuzione
Art. 130 Autorità esecutive
L’UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–6.
L’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. A tal scopo è coadiuvato dall’USTRA.146
L’AFD esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO2.
L’UFAM, d’intesa con l’UFE, esegue le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni in Svizzera e alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra.147
L’UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici e ai contributi per l’impiego diretto della geotermia.148
Dopo avere sentito l’UFE, l’UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e del perfezionamento.
L’UFE e le organizzazioni private incaricate dall’UFE o dall’UFAM sostengono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni relative all’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.
Art. 131 Inventario dei gas serra
L’UFAM tiene l’inventario dei gas serra.
Calcola, basandosi sull’inventario dei gas serra, se l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo3 della legge sul CO2 è stato raggiunto. Non sono considerate le emis- 146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 148 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
sioni di CO2 delle centrali termiche a combustibili fossili e le riduzioni di emissioni conseguite nell’ambito dei contratti di compensazione delle emissioni entro il 2020.
Art. 132149 Indennizzo per le spese d’esecuzione
L’indennizzo per le spese d’esecuzione ammonta all’1,4 per cento dei proventi della tassa sul CO2 (proventi).150 Qualora aumentino i proventi, il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, riduce adeguatamente la percentuale.
Art. 133 Controlli e obbligo di informare
Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso le imprese SSQE, le imprese con impegno di riduzione, le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa nonché le imprese e le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO2.
Su richiesta devono essere forniti alle autorità esecutive:
tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza;
tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 134 Trattamento dei dati
I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, sempre che ne abbiano bisogno per l’esecuzione. In particolare:
151 l’USTRA trasmette all’UFE i dati necessari all’esecuzione del capitolo 3 della presente ordinanza;
152 l’UFAM trasmette all’UFE i dati necessari all’esame: 1. delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a), 2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e 3. dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91);
153 l’AFD trasmette all’UFAM i dati necessari all’esame: 1. dell’adempimento dell’obbligo di compensazione per i carburanti, 2. dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91), e 149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 3. delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a);
l’UFAM trasmette all’AFD i dati necessari alla restituzione della tassa 2 La Direzione generale delle dogane e l’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti.154
Art. 135 Adeguamento degli allegati
Il DATEC adegua:
l’allegato 2: in base ai criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge
l’allegato3: al progresso tecnico ed economico;
155 l’allegato 4a numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell’anno civile precedente;
cbis. 156l’allegato 5: per stabilire annualmente i contributi di cui all’articolo13 capoverso1 della legge sul CO2;
l’allegato 7: se altri settori economici sottostanno a condizioni quadro analoghe;
dbis. 157 l’allegato 9 numero3: se la decisione 2014/746/UE158 è modificata;
l’allegato11: proporzionalmente all’aumento dell’aliquota della tassa (art. 94 cpv. 1).
Capitolo 12 Disposizioni finali
Sezione 1 Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 136 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
154 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). 155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 156 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753). 157 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il
n. I dell’O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2473). 158 Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019, versione della GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114.
2. ordinanza dell’8 giugno 2007160 sul CO2; 3. ordinanza del DATEC del 27 settembre 2007161 relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni; 4. ordinanza del 24 novembre 2010162 sulla compensazione del CO2; 5. ordinanza del 16 dicembre 2011163 sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili.
Art. 137 Modifica del diritto vigente
…164
Sezione 2 Disposizioni transitorie
Art. 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati
1I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per:
le imprese SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;
le imprese con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati su provvedimenti;
le altre imprese e persone: in attestati per le riduzioni di emissioni conseguite in Svizzera.
Le imprese con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso1 lettera b siano convertiti in attestati.
Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–2012165
Le imprese SSQE, le imprese con impegno di riduzione e i gestori di centrali possono chiedere all’UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–2012 che 159 [RU 2005 3581, 2007 2915 art. 33, 2012 1195] 160 [RU 2007 2915, 2009 5945, 2010 953 2167, 2011 17 art. 6 1945 3331 all.3 n. 15, 2012 355 art. 29] 161 [RU 2007 4531, 2011 6205] 162 [RU 2011 17] 163 [RU 2012 355 1817] 164 La mod. può essere consultata alla RU 2012 7005. 165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza.166
Possono essere riportati unicamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4.
L’UFAM stabilisce la quantità totale trasferibile in base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.
Il trasferimento è concesso prioritariamente alle imprese SSQE e alle imprese con impegno di riduzione.
I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza fino al 30 aprile 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 4.167 6I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti verranno annullati dall’UFAM dopo il 30 aprile 2015.168
Art. 140 Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera
Ai progetti di compensazione realizzati in Svizzera che l’UFAM ha giudicato idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto.
Per le riduzioni delle emissioni di progetti di cui al capoverso1 conseguite prima del 1° gennaio 2013 e confermate dall’UFAM possono, su domanda, essere chiesti attestati secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2014.
Art. 141 Calcolo delle emissioni di CO2 delle automobili
Nel calcolo delle emissioni di CO2 determinanti per i grandi importatori, le automobili che producono emissioni inferiori a50 g CO2/km sono computate come segue:
nel 2013:3,5 volte;
nel 2014: 2,5 volte;
nel 2015:1,5 volte.
Art. 142 Partecipazione al SSQE
Le imprese SSQE che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 6 lo notificano all’UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.
Le imprese che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 7 presentano all’UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1° settembre 2013 sotto- 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 168 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
pongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.
Le imprese SSQE che dal 2013 intendono essere esentate dall’obbligo di partecipazione al SSQE presentano la domanda entro il 1° giugno 2013.
Art. 143169
Art. 144 Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra
Le imprese di cui all’articolo 66 che intendono chiedere la restituzione della tassa sul CO2 per il 2013 presentano la domanda di determinazione di un impegno di riduzione entro il 1° giugno 2013. Forniscono a tal fine informazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2010 e 2011.
Per valutare l’adempimento o l’inadempimento degli impegni e per sanzionare eventuali inadempienze nel periodo 2008–2012 si applica il diritto vigente.
Art. 145 Centrali con autorizzazione passata in giudicato
Alle centrali con autorizzazione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2020 si applica quanto segue:
gli articoli 80–85 non si applicano;
la tassa sul CO2 non è restituita.
Il capoverso1 non si applica alle centrali previste nel campo d’applicazione del decreto federale del 23 marzo 2007170 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato.
Art. 146 Restituzione della tassa sul CO2
L’AFD può, su domanda, restituire temporaneamente la tassa sul CO2 se l’impresa:
negli anni 2008–2012 era soggetta a un impegno di riduzione; e
ha notificato all’UFAM il suo obbligo di partecipare al SSQE dal 2013 o ha presentato una domanda di determinazione di un impegno di riduzione o di partecipazione al SSQE dal 2013.
Se l’impresa non soddisfa le condizioni di partecipazione al SSQE o se la domanda di determinazione di un impegno di riduzione è respinta, l’impresa deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi.
Sezione 2a:171 Disposizioni transitorie dell’8 ottobre 2014
Art. 146a Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera
L’UFAM trasferisce entro il 30 giugno 2015 nel Registro dello scambio delle quote di emissione gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera che ha rilasciato nella banca dati tenuta dall’UFAM.
Art. 146b Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni
I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso3, iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014, al più tardi entro il 30 aprile 2015 devono essere:
trasferiti nel registro dello scambio di quote di emissioni di un’altra Parte di cui all’Allegato B del Protocollo di Kyoto172; oppure
annullati volontariamente conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.
2I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso3 che scadono prima del 30 aprile 2015 possono essere sostituiti dal corrispettivo numero di certificati di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 4 computabili conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.
I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.
Sezione 2b:173 Disposizioni transitorie174
Art. 146c
Per gli accordi programmatici di cui all’articolo 34 capoverso1 lettera a della legge sul CO2 che sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 si applicano gli articoli 104–110, 112 e 113 nella versione previgente, nonché l’articolo 111a; l’articolo 111 non si applica.
Il Cantone restituisce alla Confederazione i mezzi finanziari di accordi programmatici conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 e rimasti inutilizzati al più tardi entro tre anni dallo scadere dell’accordo programmatico.
171 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293). 173 Introdotta dal n. I dell’O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2473). 174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 Le disposizioni del capitolo 3 della presente ordinanza, se concernenti autofurgoni e trattori a sella leggeri, sono applicabili a partire dall’anno di riferimento 2020 Alla prima applicazione dell’articolo37 la fattura finale comprende inoltre gli introiti delle sanzioni di cui all’articolo13 della legge sul CO2 applicate fino all’entrata in vigore della presente ordinanza
Sezione 3 Entrata in vigore
Art. 147 1.11.21.1 2.1 2.2 2.3 2.43.1 Voce della tariffa doganale191 ex 2710.1211 ex 2711 * a 15 °C ** a –161,5 °C *** a 0 °C,1 bar 191 RS 632.10, allegato 2711. 2713. 3826. …1.11.2 2.1 2.2 2.33.13.23.2.13.2.23.2.33.33.43.4.13.4.23.4.33.4.4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 5.1 5.2 5.3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
175 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753). 176 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6753).
Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO2eq
Gas serra Formula chimica Effetto in CO2eq
Biossido di carbonio CO2 1 Metano CH4 25 Protossido di azoto, gas esilarante N2O 298 Idrofluorocarburi (HFC) – HFC-152 CH2FCH2F 53 – HFC-161 CH3CH2F 12 Perfluorocarburi – Perfluorometano – PFC-14 CF4 7 390 – Perfluoroetano – PFC-116 C2 F 6 12 200 – Perfluoropropano – PFC-218 C3 F 8 8 830 – Perfluorobutano – PFC-3-1-10 C4F10 8 860 – Perfluorociclobutano – PFC-318 c-C4F8 10 300 – Perfluourpentano – PFC-4-1-12 C5F12 9 160 – Perfluoroesano – PFC-5-1-14 C6F14 9 300 Esafluoro di zolfo SF6 22 800 Trifluoruro di azoto NF3 17 200
(art. 4 cpv. 2 lett. b)
Riduzioni delle emissioni all’estero non computabili
1. I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati: a. certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite in uno dei Paesi meno sviluppati (Least Developed Countries, LDC) secondo l’elenco dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); b. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante progetti per il sequestro biologico del CO2 o la cattura e il sequestro geologici c. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW; d. altri certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite mediante energie rinnovabili, mediante un miglioramento dell’efficienza energetica a livello dei consumatori finali o mediante la combustione in torcia del metano ovvero evitando le emissioni di metano nelle discariche, da impianti urbani di valorizzazione o di incenerimento dei rifiuti, dalla valorizzazione di rifiuti agricoli, dal trattamento di acque luride oppure dal compostaggio; e. certificati di riduzione delle emissioni già utilizzati. 2 I certificati di riduzione delle emissioni non sono inoltre computati se:
a. le riduzioni delle emissioni sono state conseguite violando i diritti dell’uomo; b. le riduzioni delle emissioni hanno avuto notevoli ripercussioni sociali o ecologiche negative; c. gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera impongono il rifiuto del computo. 3 Il numero 1 lettera a non si applica ai seguenti certificati:
a. certificati di riduzione delle emissioni nell’ambito di progetti secondo l’articolo 12 del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997178 registrati prima del 1° gennaio 2013; b. certificati di riduzione delle emissioni nell’ambito di progetti secondo l’articolo 6 del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 relativi a riduzioni delle emissioni conseguite prima del 1° gennaio 2013.
177 Aggiornato dal n. II dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Allegato 3179 (art. 5 cpv. 1 lett. a)
Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati
Per i progetti o i programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera non sono rilasciati attestati se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante: a. l’impiego di energia nucleare; b. il sequestro biologico o geologico di CO2; è escluso il sequestro biologico di CO2 nei prodotti legnosi; bbis. la riumidificazione di paludi e zone umide; c. attività di ricerca e sviluppo o informazione e consulenza; d. l’impiego di biocarburanti che non soddisfano i requisiti della legge federale del 21 giugno 1996180 sull’imposizione degli oli minerali e delle relative disposizioni attuative; e. la conversione di veicoli a benzina o a diesel in veicoli a gas naturale, ad eccezione della conversione di intere flotte di veicoli; f. la sostituzione di caldaie a combustibili fossili con caldaie a combustibili fossili.
179 Aggiornato dai n. II dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293) e II cpv. 1 dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
(art. 25 cpv. 3)
Calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 24 o 25 capoverso 1
1 Calcolo delle emissioni di CO2 1.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale: 1.2 Motore a benzina e cambio automatico: 1.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica: 1.4 Motore diesel e cambio a comando manuale: 1.5 Motore diesel e cambio automatico: m: peso a vuoto del veicolo in kg p: potenza massima del motore in kW
2 Arrotondamento delle emissioni di CO2 Le emissioni di CO2 sono arrotondate come segue: a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della prima cifra decimale è arrotondato per difetto; b. se è uguale o superiore a 5, il valore della prima cifra decimale è arrotondato per eccesso.
181 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Allegato 4a182 (art. 28 cpv. 1)
Calcolo dell’obiettivo individuale
1 Calcolo dell’obiettivo individuale L’obiettivo individuale delle emissioni di CO2 per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali: obiettivo individuale del veicolo: z + a · (m – Mt-2) g CO2/km; l’obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali: obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: z + a · (Mi,t – Mt-2) g CO2/km; z: obiettivo relativo alle emissioni di CO2 secondo l’articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2: automobili: 130 g CO2/km entro l’anno di riferimento 2019 compreso, 95 g CO2/km a partire dall’anno di riferimento 2020 autofurgoni e trattori a sella leggeri: 147 g CO2/km a partire dall’anno di riferimento 2020 a: coefficiente angolare della retta del valore limite: automobili: 0,0457 entro l’anno di riferimento 2019 compreso, 0,0333 a partire dall’anno di riferimento 2020 autofurgoni e trattori a sella leggeri: 0,096 a partire dall’anno di riferimento 2020 m: peso a vuoto dell’automobile rispettivamente dell’autofurgone o del trattore a sella leggero in kg (art. 24 e 25) Mi,t: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali Mt-2: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l’anno di riferimento
2 Peso a vuoto medio Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel: 2015 di 1532 kg 2016 di 1563 kg
182 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Allegato 5183 (art. 29 cpv. 1)
Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale
1 Importi secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2 Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale per l’anno di riferimento 2018 sono i seguenti: a. per il primo grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 a 1 grammo): 5.50 franchi; b. per il secondo grammo di CO2/km in eccesso (da 1,1 a 2 grammi): 16.50 c. per il terzo grammo di CO2/km in eccesso (da 2,1 a 3 grammi): 27.50 franchi; d. per ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso (da 3,1 grammi): 103.50 franchi.
2 Disposizione transitoria Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale per l’anno di riferimento 2017 sono i seguenti: a. per il primo grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 a 1 grammo): 5.50 b. per il secondo grammo di CO2/km in eccesso (da 1,1 a 2 grammi): 16.50 franchi; c. per il terzo grammo di CO2/km in eccesso (da 2,1 a 3 grammi): 27.50 d. per ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso (da 3,1 grammi): 104.50 franchi.
183 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Allegato 6184 (art. 40 cpv. 1)
Categorie di imprese obbligate a partecipare al SSQE
Un’impresa che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE: 1. combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; è eccettuata la combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti fissi il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani secondo l’articolo 3 lettera a OPSR185 sui rifiuti; 2. raffinazione di oli minerali; 3. produzione di coke; 4. arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici, compresi i minerali solforati; 5. produzione di ghisa o acciaio mediante fusione primaria o secondaria, compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all’ora; 6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW; 7. produzione di alluminio primario; 8. produzione di alluminio secondario mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW; 9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW; 10. produzione di clinker di cemento in forni rotativi con una capacità di produzione installata superiore a 500 t al giorno o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno; 11. produzione di calce o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione installata superiore a 50 t al giorno; 12. fabbricazione di vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno; 13. fabbricazione di prodotti ceramici, come tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, mediante cottura con una capacità di produzione installata superiore a 75 t al giorno;
184 Aggiornato dal n. II dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293) e dal n. 2 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
14. fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno; 15. essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW; 16. fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; 17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione installata superiore a 20 t al giorno; 18. produzione di nerofumo mediante carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW; 19. produzione di acido nitrico; 20. produzione di acido adipico; 21. produzione di gliossale e acido gliossilico; 22. produzione di ammoniaca; 23. produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili con una capacità di produzione installata superiore a 100 t al giorno; 24. produzione di idrogeno (H2) e gas di sintesi mediante reforming o ossidazione parziale con una capacità di produzione installata superiore a 25 t al giorno; 25. produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e bicarbonato di sodio
Allegato 7186 (art. 42 cpv. 1 lett. a, 66 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 3 lett. a e b)
Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all’esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione
1. Coltivazione di piante in serra; 2. estrazione di pietre e minerali e altre attività estrattive; 3. trasformazione di prodotti dell’agricoltura e della pesca per la produzione di alimenti e alimenti per animali; 3bis. ingrasso di maiali e volatili; 4. produzione di bevande; 5. industria del tabacco; 6. fabbricazione e pulizia di tessuti; 7. fabbricazione di fogli da impiallacciatura, pannelli di compensato, fibre e truciolato nonché pellet; 8. fabbricazione di pasta di legno, cellulosa, carta, cartone, prodotti da carta e cartone quali carta ondulata, imballaggi, articoli per l’igiene e tappezzerie, fabbricazione di stampati con essiccazione intensiva (senza stampa di giornali, eliografia e reprografia); 9. fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 10. fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici nonché sviluppo di tecnologie corrispondenti; 11. fabbricazione di materie plastiche; 12. fabbricazione di vetro, prodotti di vetro e ceramica, lavorazione di pietre e minerali (senza la lavorazione e la finitura di pietre) nonché fabbricazione di prodotti a base di asfalto; 13. fabbricazione e lavorazione di metalli, finitura superficiale e trattamento termico nonché verniciatura di carrozzerie, tranne in officine meccaniche e di fabbro; 14. fabbricazione di radiatori, di pezzi fucinati e pezzi profilati, di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle; 15. fabbricazione di generatori, trasformatori, apparecchi domestici elettrici e fili e cavi elettrici; 16. fabbricazione di orologi; 17. fabbricazione di macchine per attività di cui ai numeri 1–16, di pompe, compressori, automobili, altri veicoli e motori;
186 Aggiornato dai n. II dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293) e II cpv. 1 dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
18. gestione di piscine, piste di ghiaccio artificiale, alberghi utilizzati a scopi turistici nonché locomotive e navi con trazione a vapore; 19. gestione del magazzino in centrali di distribuzione; 20. produzione di calore o freddo generata da combustibili fossili, eventualmente combinata con la produzione di energia elettrica, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o fornita a imprese che esercitano attività di cui ai numeri 1–19 e 21; 21. pulizia di fusti, container e altri contenitori utilizzati in relazione con attività secondo il presente allegato.
Allegato 8187 (art. 45 cpv. 1)
Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili
1. La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l’insieme delle imprese SSQE è calcolata come segue: Capi = [ ∑ Øes + ∑ Øemissioni ] * [1 - (i-2010) * 0,0174] Capi limite massimo delle emissioni per l’anno i ∑ Øes: somma delle emissioni di CO2 assegnate in media annualmente degli impianti fissi che sono stati già considerati nel SSQE negli anni 2008–2012 e che continueranno a esserlo dal 2013 ∑ Øemissioni: somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 quanto agli impianti fissi e alle emissioni di gas serra che saranno considerati nel SSQE dal 2013 2. La quantità di cui al numero 1 è ridotta se un’impresa SSQE, che generava il calore che le era necessario da vettori energetici fossili, lo ricava da una centrale termica a combustibili fossili secondo l’articolo 22 della legge sul CO2.
187 Aggiornato dal n. II dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito
1 Parametri di riferimento La quantità di diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto: Prodotto Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Coke 0,286 Minerale sinterizzato 0,171 Ghisa allo stato fuso 1,328 Anodo precotto 0,324 Alluminio 1,514 Clinker di cemento grigio 0,766 Clinker di cemento bianco 0,987 Calce 0,954 Calce dolomitica 1,072 Calce dolomitica sinterizzata 1,449 Vetro float 0,453 Bottiglie e flaconi di vetro incolore 0,382 Bottiglie e flaconi di vetro colorato 0,306 Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo 0,406 Mattoni faccia a vista 0,139 Mattoni per pavimentazione 0,192 Coperture in laterizio 0,144 Polvere atomizzata 0,076 Gesso 0,048 Gesso secondario essiccato 0,017 Pasta kraft a fibre corte 0,12 Pasta kraft a fibre lunghe 0,06 Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica 0,02 Pasta di carta recuperata 0,039 Carta da giornale 0,298 Carta fine non patinata 0,318 Carta fine patinata 0,318 Carta tissue 0,334 Testliner e fluting 0,248 Cartone non patinato 0,237 Cartone patinato 0,273 Acido nitrico 0,302 Acido adipico 2,79 Cloruro di vinile monomero (VCM) 0,204 Fenolo/acetone 0,266 S-PVC
0,085 E-PVC 0,238 Soda 0,843 Prodotti di raffineria 0,0295 Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco 0,283
188 Aggiornato dai n. II delle O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293) e del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2473).
Prodotto Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco 0,352 Getto di ghisa 0,325 Lana minerale 0,682 Pannelli in cartongesso 0,131 Nerofumo (carbon black) 1,954 Ammoniaca 1,619 Cracking con vapore 0,702 Idrocarburi aromatici 0,0295 Stirene 0,527 Idrogeno 8,85 Gas di sintesi 0,242 Ossido di etilene/glicoli etilenici 0,512
1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata in base al seguente parametro di riferimento relativo al calore: 62,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata in base al seguente parametro di riferimento relativo ai combustibili: 56,1 diritti di emissione per TJ di potere calorifico dei combustibili utilizzati 1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata moltiplicando la mediana delle emissioni annue di processo negli anni 2005–2008 o 2009–2010 per 0,97. 1.5 Per la produzione di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. 1.6 Per il calore risultante dalla produzione di acido nitrico non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
emissione Per ogni elemento di assegnazione, l’assegnazione a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatto salvo il numero 4, conformemente alla seguente formula:
Assegnazionei = PR * QA * FAi * FCIi
Assegnazionei assegnazione nell’anno i PR parametro di riferimento QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento) FAi fattore di adeguamento nell’anno i conformemente all’allegato 9 numero 3 FCIi fattore di correzione intersettoriale nell’anno i
Il parametro di riferimento viene determinato per ogni elemento di assegnazione sulla base della gerarchia dei parametri di riferimento descritti nei numeri 1.2–1.4. La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa viene stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione e adeguata a ogni modifica sostanziale delle capacità. Di regola, per la prima assegnazione la quota di attività è conforme alla media dei valori annuali negli anni 2005–2008 o 2009–2010. Se non si dispone di un periodo di riferimento rappresentativo abbastanza lungo per dedurre la quota di attività o se si è verificata una sostanziale modifica delle capacità, per dedurre la quota di attività rilevante per l’assegnazione ci si avvale della capacità installata e di un coefficiente di utilizzazione. La capacità installata di un impianto si riferisce agli elementi di assegnazione interessati di quest’ultimo. È una grandezza che serve a valutare l’importanza delle modifiche delle capacità e a calcolare l’assegnazione a titolo gratuito di impianti nuovi e di impianti che hanno subito modifiche sostanziali. L’UFAM calcola la capacità installata di un impianto sulla base delle due quote di attività mensili più elevate in un lasso di tempo stabilito.
3 Fattori di adeguamento Per i settori e i sottosettori non menzionati nell’allegato della decisione 2014/746/UE189, le quantità calcolate secondo i numeri 2 e 4 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento: 3.1.1 per il 2013: 0,8 3.1.2 per il 2014: 0,7286 3.1.3 per il 2015: 0,6571
189 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 135 lett. dbis.
3.1.4 per il 2016: 0,5857 3.1.5 per il 2017: 0,5143 3.1.6 per il 2018: 0,4429 3.1.7 per il 2019: 0,3714 3.1.8 per il 2020: 0,3 3.2 Se un’impresa SSQE fornisce calore a terzi, è determinante il fattore di adeguamento degli utilizzatori del calore.
4 Fattori di adeguamento particolari per processi di produzione alimentati con combustibili e con energia elettrica 4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di riferimento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica sono dedotte 0,465 t di CO2 per MWh. In questi casi, la quantità di diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata come segue: Assegnazionei = (Edirette / (Edirette + Eindirette)) * PR * QA * FAi * FCIi Assegnazionei assegnazione nell’anno i Edirette emissioni dirette all’interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto nel periodo di riferimento scelto. Comprendono le emissione del calore consumato all’interno dell’elemento di assegnazione prelevato direttamente da altre imprese SSQE. Eindirette emissioni indirette del calore consumato all’interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto, prelevato da terzi al di fuori del SSQE, nonché dell’energia elettrica consumata all’interno dell’elemento di assegnazione nel periodo di riferimento scelto. PR parametro di riferimento QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferi mento) FAi fattore di adeguamento nell’anno i conformemente all’allegato 9 numero 3 FCIi fattore di correzione intersettoriale nell’anno i
4.2 I processi di produzione considerati dai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica: 4.2.1 Prodotti di raffineria 4.2.2 Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco 4.2.3 Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco 4.2.4 Getto di ghisa 4.2.5 Lana minerale 4.2.6 Pannelli in cartongesso 4.2.7 Nerofumo (carbon black) 4.2.8 Ammoniaca 4.2.9 Cracking con vapore 4.2.10 Idrocarburi aromatici 4.2.11 Stirene 4.2.12 Idrogeno 4.2.13 Gas di sintesi 4.2.14 Ossido di etilene/glicoli etilenici
Allegato 10190 (art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 2)
Carburanti le cui emissioni di CO2 devono essere compensate Designazione della merce Fattore di emissione Fattore di emissione Fattore di emissione t CO2 per 1000 kg t CO2 per TJ t CO2 per m3
2710.1211 Benzina e sue frazio- 3,15 73,80 2,32 ni, nonché quota di a un potere calorifico a una densità* oli minerali in mis- (PCI) di 42,6 MJ/kg di 737 kg/m3 cele di questa voce, senza la benzina avio Benzina avio 3,17 72,50 2,27 a un potere calorifico a una densità* 2710.1911 Petrolio, 3,14 72,80 2,51 incl. cherosene a un potere calorifico a una densità* 2710.1912 Olio diesel nonché 3,15 73,30 2,62 quota di oli minerali a un potere calorifico a una densità* in miscele di questa (PCI) di 43,0 MJ/kg di 830 kg/m3 voce 2710.2010 Quota di oli minerali 3,15 73,30 2,62
2711.1110 Gas naturale lique- 2,58 56,4 1,16 fatto a un potere calorifico a una densità** 2711.2110 Gas naturale allo 2,58 56,4 0,002 stato gassoso a un potere calorifico a una densità*** GPL (butano, 3,01 65,50 1,63 propano) a un potere calorifico a una densità* 3824.9920 Quota di oli minerali 3,15 73,80 2,32
3826.0010 Quota di oli minerali 3,15 73,30 2,62
190 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).
(art. 94 cpv. 2)
Tariffa della tassa sul CO2 sui combustibili: 96 franchi per tonnellata di CO2 Voce della tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale193 tassa in fr.
2701. Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili: – carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati: 1100 – – antracite 226.60 1200 – – carbone fossile bituminoso 226.60 1900 – – altri carboni fossili 226.60 2000 – mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni 226.60 fossili 2702. Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo: 1000 – ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate 217.90 2000 – ligniti agglomerate 217.90 2704. 0000 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche 272.60 agglomerati; carbone di storta a 15°C
2710. Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base; residui di oli: – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, diversi dai residui: – – oli leggeri e preparazioni: – – – destinati ad altri usi: 1291 – – – – benzina e sue frazioni 222.70 1292 – – – – white spirit 222.70 1299 – – – – altri 222.70 – – – destinati ad altri usi: 1991 – – – – petrolio 241.00 1992 – – – – oli per il riscaldamento: – extraleggero 254.40 – medio e pesante 304.30
192 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
Voce della tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale tassa in fr.
1999 – – – – altri distillati e prodotti – – – – – gasolio 254.40 – – – – – altri 304.30 – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli: 2090 – – destinati ad altri usi (solo quota fossile) 254.40 Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: – liquefatti: – – gas naturale: 1190 – – – altri 115.20 – – propano: 1290 – – – altri 145.90 – – butani: 1390 – – – altri 169.00 – – etilene, propilene, butilene e butadiene: 1490 – – – altri 187.20 1990 – – – altri 187.20 – allo stato gassoso: – – gas naturale: 2190 – – – altri 255.40 2990 – – – altri 268.80 Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: – coke di petrolio: 1100 – – non calcinato 279.40 1200 – – calcinato 279.40
Biodiesel e sue miscele, contenenti, in peso, meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi: 0090 – altri (solo quota fossile) 254.40 Combustibili derivanti da altre materie prime fossili 222.70
Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore
1 Prospezione e sfruttamento La prospezione comprende analisi volte da un lato alla caratterizzazione indiretta del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e dall’altro alla determinazione dell’ubicazione in superficie nonché del punto di arrivo sotterraneo di una perforazione di sondaggio. Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante una perforazione nonché l’estrazione e il trasporto in superficie dell’acqua calda nonché un’eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell’acqua prelevata (secondo foro di perforazione).
2 Costi d’investimento computabili Nell’ambito della prospezione sono computabili solamente i costi d’investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività: a. l’acquisizione di nuovi geodati nell’area di prospezione; b. le attività per l’acquisizione di nuovi geodati; c. l’analisi e l’interpretazione. Nell’ambito dello sfruttamento sono computabili solamente i costi d’investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività: a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione; b. le perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento per la prevista perforazione di sondaggio, la perforazione di riconduzione e le perforazioni di monitoraggio; c. le stimolazioni del foro di trivellazione; d. le prove di pozzo; e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa; f. l’analisi delle sostanze rinvenute; g. l’assistenza geologica, l’analisi dei dati e l’interpretazione. Non sono computabili i costi generati nell’ambito di procedure ufficiali correlate alla prospezione e allo sfruttamento.
194 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018
3 Procedura per l’ottenimento di un contributo per la prospezione Domanda La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a: a. stato delle attuali conoscenze nell’area oggetto dell’esplorazione mediante l’elaborazione dell’insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili; b. prospezioni geologiche previste per la determinazione delle ubicazioni e dei punti di arrivo della perforazione e che servono all’individuazione e alla caratterizzazione di un serbatoio geotermico, nonché il plusvalore atteso in quanto ad aumento delle probabilità di uno sfruttamento efficace; c. piani di utilizzazione in caso di esito positivo della prospezione nonché calcoli della redditività provvisori; d. piani dettagliati delle scadenze e stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento; e. misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile. Esame della domanda L’UFE nomina all’interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo), in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l’esplorazione in Svizzera. Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3.1 in particolare in merito a: a. attività di prospezione previste e gestione del progetto; b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e tenore innovativo; c. in che misura le attività di prospezione accrescono le probabilità di individuazione e sfruttamento di un serbatoio geotermico; d. plusvalore per l’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; e. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio, nonché per l’ambiente. Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su a. l’aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geotermico; b. le scadenze delle tappe del progetto; c.
l’ammontare del contributo alla prospezione da concedere;
d. l’impiego di un rappresentante di swisstopo con funzione di accompagnamento al progetto. Contratto Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo alla prospezione, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti: a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare; b. l’obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto; c. l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo alla prospezione; d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi; e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l’articolo 113b; f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto; g. ulteriori condizioni. Svolgimento e conclusione del progetto Il responsabile del progetto svolge i lavori di prospezione programmati. L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione. Egli valuta i risultati e redige rapporti periodici per il gruppo di esperti. Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l’UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato. Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell’UFE i risultati dei lavori di prospezione e giudica i risultati in merito all’aumento atteso delle probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.
4 Procedura per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento Una domanda di contributo allo sfruttamento può essere presentata solamente se nell’area interessata è stata precedentemente svolta una prospezione e redatto il relativo rapporto circa la probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico. Domanda La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a:
a. il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste; b. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento; c. le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto; d. l’utilizzazione prevista delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative; e. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile; f. le innovazioni previste al fine di rendere promettente e affidabile lo sfruttamento di serbatoi geotermici in Svizzera; g. il valore delle attività di sfruttamento in riferimento all’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; h. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione; i. il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento; j. lo sfruttamento dell’acqua calda estratta sulla base di un piano di utilizzazione, descrizione dei previsti acquirenti di calore nonché il loro coinvolgimento nel progetto, inclusa la prevista riduzione delle emissioni di CO2. Esame della domanda L’UFE nomina all’interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l’esplorazione in Svizzera. Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 4.2 in particolare in merito a: a. caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto; b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo; c. plusvalore per l’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; d.
gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente.
In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su: a. la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto; b. le scadenze delle tappe del progetto; c. l’ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere; d. l’impiego di un esperto indipendente in qualità di accompagnatore del progetto. Contratto Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti: a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare; b. l’obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto; c. l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento; d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi; e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l’articolo 113d; f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto; g. ulteriori condizioni. Svolgimento e conclusione del progetto Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati. L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sfruttamento. Egli valuta i risultati, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto, e redige rapporti periodici per il gruppo di esperti. Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 4.4 lettera a, l’UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato. Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il gruppo di esperti valuta i risultati dell’attività di sfruttamento. L’UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell’esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.
5 Geodati Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati. Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007195 sulla geoinformazione e dell’ordinanza del 21 maggio 2008196 sulla geologia nazionale swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali. Esso mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati al più tardi entro 24 mesi dalla fine della prospezione ed entro 12 mesi dalla fine dello sfruttamento.