Apertura del fallimento
L’apertura del fallimento è pronunciata dal giudice competente quando sono adempiuti i presupposti procedurali e materiali, spesso dopo una domanda del creditore o in situazioni previste dalla legge. Da quel momento i beni pignorabili formano la massa fallimentare, le esecuzioni individuali sono di regola escluse e i creditori insinuano i loro crediti nella procedura collettiva. L’ufficio dei fallimenti amministra la massa, realizza gli attivi e distribuisce il ricavato secondo i ranghi. Possono essere possibili ricorsi o sospensioni.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.