Violazione del dovere di diligenza
La violazione del dovere di diligenza verifica se la condotta sia rimasta al di sotto dello standard giuridicamente richiesto. Il criterio è di regola oggettivo: ciò che avrebbe fatto una persona ragionevole, un professionista o un gestore nelle stesse circostanze. Si considerano probabilità e gravità del danno, onere ed efficacia delle cautele, prassi riconosciute, standard legali o tecnici e l’eventuale creazione o controllo di un rischio. Nel diritto svizzero questa valutazione compare spesso nell’ambito della colpa, della violazione di norme protettive, di doveri contrattuali o del dovere di controllare fonti di pericolo, più che come fase autonoma di common law. Non basta da sola: occorrono danno giuridicamente rilevante e causalità.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.