Glossario / Diritto dell’Unione europea

Effetto diretto

Nel diritto dell’UE, effetto diretto significa che una norma può conferire diritti o obblighi azionabili davanti ai giudici nazionali senza ulteriori misure di attuazione. La dottrina è centrale nell’Unione e varia secondo il tipo di atto e la natura della controversia, contro lo Stato o tra privati. In Svizzera l’effetto diretto dell’UE non opera automaticamente. Questioni analoghe sorgono quando accordi bilaterali o norme svizzere di attuazione sono sufficientemente precisi per essere invocati.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.