Effetto diretto
Nel diritto dell’UE, effetto diretto significa che una norma può conferire diritti o obblighi azionabili davanti ai giudici nazionali senza ulteriori misure di attuazione. La dottrina è centrale nell’Unione e varia secondo il tipo di atto e la natura della controversia, contro lo Stato o tra privati. In Svizzera l’effetto diretto dell’UE non opera automaticamente. Questioni analoghe sorgono quando accordi bilaterali o norme svizzere di attuazione sono sufficientemente precisi per essere invocati.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.