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Effetto diretto

L’effetto diretto consente di invocare alcune norme dell’UE davanti ai giudici nazionali se sono chiare, precise e incondizionate.

Nel diritto dell’UE, effetto diretto significa che una norma può conferire diritti o obblighi azionabili davanti ai giudici nazionali senza ulteriori misure di attuazione. La dottrina è centrale nell’Unione e varia secondo il tipo di atto e la natura della controversia, contro lo Stato o tra privati. In Svizzera l’effetto diretto dell’UE non opera automaticamente. Questioni analoghe sorgono quando accordi bilaterali o norme svizzere di attuazione sono sufficientemente precisi per essere invocati.