La presente convenzione viene firmata in un solo esemplare, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facenti egualmente fede.
Saranno redatti dal Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, testi ufficiali nelle lingue tedesca, araba, italiana, olandese e portoghese.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica al Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e al Direttore generale dell’Ufficio internazionale dei lavoro:
- le firme della presente convenzione;
- il deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’adesione;
- la data d’entrata in vigore della presente convenzione;
- qualunque dichiarazione notificata ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 3);
- il ricevimento delle notifiche di denuncia.
Il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale informa gli Stati previsti nell’articolo 9, paragrafo 1), delle notifiche ricevute in applicazione del paragrafo precedente, nonché delle dichiarazioni fatte ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 4). Egli notifica dette dichiarazioni anche al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due copie certificate conformi della presente convenzione agli Stati previsti nell’articolo 9 paragrafo 1).