Lexipedia

0.231.172

Convenzione
per la protezione dei produttori di fonogrammi
contro la riproduzione non autorizzata
dei loro fonogrammi

RU 1993 2718; FF 1989 III 413

Testo ufficiale italiano giusta articolo 13 capoverso 2

Conclusa a Ginevra il 29 ottobre 1971
Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 19921
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 giugno 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 30 settembre 1993

(Stato 23 gennaio 2024)

Gli Stati contraenti,

preoccupati dell’espansione crescente della riproduzione non autorizzata dei fonogrammi e per il danno che ne risulta per gli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi;

convinti che la protezione dei produttori di fonogrammi contro atti del genere favorirà anche gli interessi degli artisti interpreti o esecutori e degli autori le cui esecuzioni e opere sono registrate sui detti fonogrammi;

riconoscendo il valore del lavoro effettuato in questo campo dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale;

preoccupati di non arrecare pregiudizio in alcun modo alle convenzioni internazionali in vigore e, in particolare, di non ostacolare minimamente una più vasta accettazione della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 che concede protezione agli artisti interpreti o esecutori e agli organismi di radiodiffusione, nonché ai produttori di fonogrammi;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini della presente convenzione, s’intende per:

  1. «fonogramma», qualsiasi registrazione esclusivamente sonora dei suoni provenienti da un’esecuzione o da altri suoni;
  2. «produttore di fonogrammi», la persona fisica o morale che, per prima, registra i suoni provenienti da un’esecuzione o da altri suoni;
  3. «copia», un supporto contenente dei suoni ripresi direttamente o indirettamente da un fonogramma e che incorpora la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati in tale fonogramma;
  4. «distribuzione al pubblico», qualunque atto il cui scopo sia di offrire delle copie, direttamente o indirettamente, al pubblico in genere o a una qualsiasi parte di esso.

Art. 2

Ogni Stato contraente s’impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati contraenti contro la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l’importazione di tali copie, allorché la produzione o l’importazione viene fatta in vista di una distribuzione al pubblico, nonché contro la distribuzione di tali copie al pubblico.

Art. 3

Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente adottare le misure con le quali sarà applicata la presente convenzione e che comprenderanno una o più delle misure seguenti: la protezione tramite la concessione di un diritto d’autore o di un altro diritto specifico; la protezione tramite la legislazione relativa alla concorrenza sleale; la protezione tramite sanzioni penali.

Art. 4

Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilire la durata della protezione concessa. Tuttavia, se la legge nazionale prevede una durata specifica per la protezione, tale durata non dovrà essere inferiore a venti anni a decorrere dalla fine, o dell’anno nel corso del quale i suoni incorporati nel fonogramma sono stati registrati per la prima volta, o dell’anno nel corso del quale il fonogramma è stato pubblicato per la prima volta.

Art. 5

Allorché uno Stato contraente esige, in virtù della sua legislazione nazionale, l’adempimento di formalità quale condizione per la protezione dei produttori di fonogrammi, tale condizione sarà considerata soddisfatta se tutte le copie autorizzate del fonogramma che sono distribuite al pubblico o l’astuccio che le contiene recano una menzione costituita dal simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno della prima pubblicazione, apposta in modo da mostrare chiaramente che la protezione è riservata; se le copie o il loro astuccio non permettono d’identificare il produttore, il suo avente diritto o il titolare della licenza esclusiva (tramite il nome, il marchio, o qualsiasi altra designazione appropriata), la menzione dovrà comprendere anche il nome del produttore, del suo avente diritto o del titolare della licenza esclusiva.

Art. 6

Qualsiasi Stato contraente che assicuri la protezione tramite il diritto d’autore o un altro diritto specifico, o altrimenti per mezzo di sanzioni penali, può nella sua legislazione nazionale, porre delle limitazioni alla protezione dei produttori di fonogrammi, dello stesso tipo di quelle che sono ammesse in materia di protezione degli autori di opere letterarie e artistiche. Tuttavia, nessuna licenza obbligatoria potrà essere prevista se non previo adempimento delle condizioni seguenti:

  1. la riproduzione è destinata ad uso esclusivo dell’insegnamento o della ricerca scientifica;
  2. la licenza sarà valida soltanto per la riproduzione sul territorio dello Stato contraente la cui autorità competente ha concesso la licenza e non si estenderà all’esportazione delle copie;
  3. la riproduzione fatta in base alla licenza dà diritto a un’equa remunerazione che è stabilita dalla suddetta autorità tenendo conto, tra gli altri elementi, del numero delle copie che saranno eseguite.

Art. 7

La presente convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o arrecante pregiudizio alla protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, o agli organismi di radiodiffusione, in virtù delle leggi nazionali o delle convenzioni internazionali.

La legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilirà, all’occorrenza, la durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori la cui esecuzione è registrata su un fonogramma, nonché le condizioni alle quali essi beneficeranno di tale protezione.

Nessuno Stato contraente è tenuto ad applicare le disposizioni della presente convenzione per quel che concerne i fonogrammi registrati prima che quest’ultima sia entrata in vigore nei confronti dello Stato considerato.

Ogni Stato la cui legislazione nazionale in vigore al 29 ottobre 1971 assicuri ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita soltanto in funzione del luogo della prima registrazione può, con una notifica depositata presso il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, dichiarare che applicherà tale criterio invece di quello della nazionalità del produttore.

Art. 8

L’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale raccoglie e pubblica le informazioni concernenti la protezione dei fonogrammi. Ogni Stato contraente comunica non appena possibile all’Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge nonché tutti i testi ufficiali concernenti tale questione.

L’Ufficio internazionale fornisce a ogni Stato contraente, dietro sua richiesta, informazioni sulle questioni relative alla presente convenzione; esso procede anche a degli studi e fornisce dei servizi destinati a facilitare la protezione prevista dalla convenzione.

L’Ufficio internazionale esercita le funzioni previste nei paragrafi 1) e 2) qui sopra in collaborazione, per le questioni riguardanti le loro competenze rispettive, con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e l’Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 9

La presente convenzione viene depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa resta aperta fino alla data del 30 aprile 1972 alla firma di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle Istituzioni specializzate collegate all’Organizzazione delle Nazioni Unite o dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, o parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia 2 .

La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari. Essa è aperta all’adesione degli Stati indicati nel paragrafo 1) del presente articolo.

Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Resta inteso che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente convenzione esso deve essere in grado, in conformità con la sua legislazione interna, di dare effetto alle disposizioni della convenzione.

Art. 10

Non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Art. 11

La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d’accettazione o d’adesione.

Nei confronti di ciascuno Stato che ratifica o accetta la presente convenzione o vi aderisce dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d’accettazione o d’adesione, la presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale avrà informato gli Stati, in conformità con l’articolo 13 paragrafo 4) del deposito del suo strumento.

Qualsiasi Stato può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’adesione, o in qualsiasi successivo momento, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che la presente convenzione vie applicata all’insieme o a uno qualsiasi dei territori di cui esso assicura le relazioni internazionali. Tale notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

Tuttavia, il paragrafo precedente non dovrà in alcun caso essere interpretato come se sottintendesse il riconoscimento o l’accettazione tacita, da parte di uno qualunque degli Stati contraenti, della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale la presente convenzione viene applicata da parte di un altro Stato contraente in virtù di detto paragrafo.

Art. 12

Qualsiasi Stato contraente ha la facoltà di denunciare la presente convenzione, sia in nome proprio sia in nome di uno qualunque o dell’insieme dei territori previsti nell’articolo 11 paragrafo 3), mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La denuncia entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notifica.

Art. 13

La presente convenzione viene firmata in un solo esemplare, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facenti egualmente fede.

Saranno redatti dal Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, testi ufficiali nelle lingue tedesca, araba, italiana, olandese e portoghese.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica al Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e al Direttore generale dell’Ufficio internazionale dei lavoro:

  1. le firme della presente convenzione;
  2. il deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’adesione;
  3. la data d’entrata in vigore della presente convenzione;
  4. qualunque dichiarazione notificata ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 3);
  5. il ricevimento delle notifiche di denuncia.

Il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale informa gli Stati previsti nell’articolo 9, paragrafo 1), delle notifiche ricevute in applicazione del paragrafo precedente, nonché delle dichiarazioni fatte ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 4). Egli notifica dette dichiarazioni anche al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due copie certificate conformi della presente convenzione agli Stati previsti nell’articolo 9 paragrafo 1).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra il 29 ottobre 197 l.

(Seguono le firme)

0.231.172

Campo d’applicazione il 23 gennaio 20243

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

26 marzo

2001

26 giugno

2001

Arabia Saudita

4 aprile

2023 A

4 luglio

2023

Argentina

19 marzo

1973 A

30 giugno

1973

Armenia

31 ottobre

2002 A

31 gennaio

2003

Australia

12 marzo

1974 A

22 giugno

1974

Austria

6 maggio

1982

21 agosto

1982

Azerbaigian

1° giugno

2001 A

1° settembre

2001

Barbados

23 marzo

1983 A

29 luglio

1983

Belarus

17 gennaio

2003 A

17 aprile

2003

Bosnia ed Erzegovina

19 febbraio

2009

25 maggio

2009

Brasile

6 agosto

1975

28 novembre

1975

Bulgaria

31 maggio

1995 A

6 settembre

1995

Burkina Faso

14 ottobre

1987 A

30 gennaio

1988

Ceca, Repubblica

30 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

15 dicembre

1976 A

24 marzo

1977

Cina*

5 gennaio

1993 A

30 aprile

1993

Hong Kong a

17 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

25 giugno

1993 A

30 settembre

1993

Colombia

14 febbraio

1994

16 maggio

1994

Congo (Kinshasa)

25 luglio

1977 A

29 novembre

1977

Corea (Sud)

1° luglio

1987 A

10 ottobre

1987

Costa Rica

1° marzo

1982 A

17 giugno

1982

Croazia

20 gennaio

2000 A

20 aprile

2000

Danimarca

7 dicembre

1976

24 marzo

1977

Ecuador

4 giugno

1974

14 settembre

1974

Egitto

15 dicembre

1977 A

23 aprile

1978

El Salvador

25 ottobre

1978 A

9 febbraio

1979

Estonia

28 febbraio

2000 A

28 maggio

2000

Figi

15 giugno

1972 A

18 aprile

1973

Finlandia*

18 dicembre

1972

18 aprile

1973

Francia

12 settembre

1972

18 aprile

1973

Germania

7 febbraio

1974

18 maggio

1974

Ghana

4 novembre

2016 A

10 febbraio

2017

Giamaica

7 ottobre

1993 A

11 gennaio

1994

Giappone

19 giugno

1978

14 ottobre

1978

Grecia

2 novembre

1993 A

9 febbraio

1994

Guatemala

14 ottobre

1976 A

1° febbraio

1977

Honduras

16 novembre

1989 A

6 marzo

1990

India

1° novembre

1974

12 febbraio

1975

Israele

10 gennaio

1978

1° maggio

1978

Italia*

20 dicembre

1976

24 marzo

1977

Kazakstan

3 maggio

2001 A

3 agosto

2001

Kenya

6 gennaio

1976

21 aprile

1976

Kirghizistan

12 luglio

2002 A

12 ottobre

2002

Lettonia

29 aprile

1997 A

23 agosto

1997

Liberia

16 settembre

2005 A

16 dicembre

2005

Liechtenstein

12 luglio

1999

12 ottobre

1999

Lituania

27 ottobre

1999 A

27 gennaio

2000

Lussemburgo

25 novembre

1975

8 marzo

1976

Macedonia del Nord

2 dicembre

1997 A

2 marzo

1998

Messico

11 settembre

1973

21 dicembre

1973

Moldova

17 aprile

2000 A

17 luglio

2000

Monaco

21 agosto

1974

2 dicembre

1974

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nicaragua

10 maggio

2000

10 agosto

2000

Norvegia

10 aprile

1978

1° agosto

1978

Nuova Zelanda

3 maggio

1976 A

13 agosto

1976

Paesi Bassi* b

7 luglio

1993 A

12 ottobre

1993

Panama

20 marzo

1974

29 giugno

1974

Paraguay

30 ottobre

1978 A

13 febbraio

1979

Perù

7 maggio

1985 A

24 agosto

1985

Regno Unito

5 dicembre

1972

18 aprile

1973

Bermuda

4 dicembre

1974

4 marzo

1975

Gibilterra

4 dicembre

1974

4 marzo

1975

Isola di Man

4 dicembre

1974

4 marzo

1975

Isole Caimane

4 dicembre

1974

4 marzo

1975

Isole Vergini britanniche

4 dicembre

1974

4 marzo

1975

Montserrat

4 dicembre

1974

4 marzo

1975

Romania

1° luglio

1998 A

1° ottobre

1998

Russia

9 dicembre

1994 A

13 marzo

1995

Saint Lucia

2 gennaio

2001 A

2 aprile

2001

Santa Sede

4 aprile

1977

18 luglio

1977

Serbia

10 marzo

2003

10 giugno

2003

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

9 luglio

1996 A

15 ottobre

1996

Spagna

16 maggio

1974

24 agosto

1974

Stati Uniti

26 novembre

1973

10 marzo

1974

Svezia

18 gennaio

1973

18 aprile

1973

Svizzera

24 giugno

1993

30 settembre

1993

Tagikistan

26 novembre

2012 A

26 febbraio

2013

Togo

10 marzo

2003 A

10 giugno

2003

Trinidad e Tobago

27 giugno

1988 A

1° ottobre

1988

Ucraina

18 novembre

1999 A

18 febbraio

2000

Ungheria

24 febbraio

1975 A

28 maggio

1975

Uruguay

6 ottobre

1982

18 gennaio

1983

Uzbekistan

25 gennaio

2019 A

25 aprile

2019

Venezuela

30 luglio

1982 A

18 novembre

1982

Vietnam

6 aprile

2005 A

6 luglio

2005

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve, dichiarazioni, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI): www.wipo.int > Français > Savoirs > Traités administrés par l’OMPI, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Dal 4 mar. 1975 al 30 giu. 1997 la Conv. è stata applicata a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 17 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  4. Per il Regno in Europa.