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Scambio di lettere
del 12/15 febbraio 1979
tra la Svizzera ed il Gran‑Ducato del Lussemburgo
circa la trasmissione di atti giudiziali ed extragiudiziali
in materia civile e commerciale

RU 1979 766

Entrato in vigore il 1° marzo 1979

(Stato 1° gennaio 2013)

Traduzione 1

Ambasciata di Svizzera

Lussemburgo, il 15 febbraio 1979

Vostra Eccellenza

Signor Gaston Thorn

Ministro degli Affari Esteri

e del Commercio Estero

del Gran‑Ducato del Lussemburgo

Lussemburgo

Signor Ministro,

Ho l’onore di dichiararVi ricevuta della Vostra lettera del 12 febbraio 1979 del seguente tenore:

  1. «Riferendomi alla Convenzione internazionale relativa alla procedura civile, conclusa all’Aia il 1° marzo 19542, ho l’onore di proporre che, sulla base dell’articolo 1, capoverso 4 e dell’articolo 9, capoverso 4, di detta Convenzione, nelle relazioni tra il Gran‑Ducato del Lussemburgo e la Confederazione svizzera, la trasmissione degli atti giudiziali ed extragiudiziali nonché delle commissioni rogatorie in materia civile e commerciale avvenga in via diretta, omettendo la via diplomatica o consolare, tra le autorità designate a questo fine dagli Stati contraenti.
  2. Nel Lussemburgo le autorità giudiziarie designate per corrispondere direttamente con le autorità svizzere competenti per la trasmissione degli atti giudiziali ed extragiudiziali nonché delle commissioni rogatorie in materia civile e commerciale sono le seguenti:

– Parquet de Luxembourg, Palais de Justice, Luxembourg

– Parquet de Diekirch, Palais de Justice, Diekirch.

  1. Nel caso in cui il Governo della Confederazione svizzera desse il suo consenso a questa proposta, ho l’onore di proporre che la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza siano considerate come costituenti un accordo tra il Gran‑Ducato del Lussemburgo e la Confederazione svizzera il quale entrerà in vigore il 1° marzo 1979 e potrà essere denunciato in ogni momento mediante preavviso di sei mesi.
  2. Colgo questa occasione, signor Ambasciatore, per rinnovare a Vostra Eccellenza l’espressione della mia alta considerazione.»

Ho l’onore di informare Vostra Eccellenza che il Consiglio federale è d’accordo con quanto precede e di portare a Vostra conoscenza che le autorità svizzere aventi facoltà di corrispondere direttamente per gli affari di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale con le autorità lussemburghesi, ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 3 relativa alla procedura civile, sono quelle figuranti nell’allegato elenco alla presente risposta. Per queste ragioni, la Vostra lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi a tal proposito, il quale entrerà in vigore il 1° marzo 1979 e potrà essere denunciato in ogni momento mediante un preavviso di sei mesi.

Vogliate gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

L’Ambasciatore di Svizzera:

Ch. Masset

Elenco
delle autorità svizzere che possono corrispondere direttamente
con le autorità estere in materia di assistenza giudiziaria4