0.274.185.181
Scambio di lettere
del 12/15 febbraio 1979
tra la Svizzera ed il Gran‑Ducato del Lussemburgo
circa la trasmissione di atti giudiziali ed extragiudiziali
in materia civile e commerciale
RU 1979 766
Entrato in vigore il 1° marzo 1979
(Stato 1° gennaio 2013)
Traduzione 1
Ambasciata di Svizzera | Lussemburgo, il 15 febbraio 1979 Vostra Eccellenza Signor Gaston Thorn Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero del Gran‑Ducato del Lussemburgo Lussemburgo |
Signor Ministro,
Ho l’onore di dichiararVi ricevuta della Vostra lettera del 12 febbraio 1979 del seguente tenore:
- «Riferendomi alla Convenzione internazionale relativa alla procedura civile, conclusa all’Aia il 1° marzo 19542, ho l’onore di proporre che, sulla base dell’articolo 1, capoverso 4 e dell’articolo 9, capoverso 4, di detta Convenzione, nelle relazioni tra il Gran‑Ducato del Lussemburgo e la Confederazione svizzera, la trasmissione degli atti giudiziali ed extragiudiziali nonché delle commissioni rogatorie in materia civile e commerciale avvenga in via diretta, omettendo la via diplomatica o consolare, tra le autorità designate a questo fine dagli Stati contraenti.
- Nel Lussemburgo le autorità giudiziarie designate per corrispondere direttamente con le autorità svizzere competenti per la trasmissione degli atti giudiziali ed extragiudiziali nonché delle commissioni rogatorie in materia civile e commerciale sono le seguenti:
– Parquet de Luxembourg, Palais de Justice, Luxembourg | |
– Parquet de Diekirch, Palais de Justice, Diekirch. |
- Nel caso in cui il Governo della Confederazione svizzera desse il suo consenso a questa proposta, ho l’onore di proporre che la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza siano considerate come costituenti un accordo tra il Gran‑Ducato del Lussemburgo e la Confederazione svizzera il quale entrerà in vigore il 1° marzo 1979 e potrà essere denunciato in ogni momento mediante preavviso di sei mesi.
- Colgo questa occasione, signor Ambasciatore, per rinnovare a Vostra Eccellenza l’espressione della mia alta considerazione.»
Ho l’onore di informare Vostra Eccellenza che il Consiglio federale è d’accordo con quanto precede e di portare a Vostra conoscenza che le autorità svizzere aventi facoltà di corrispondere direttamente per gli affari di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale con le autorità lussemburghesi, ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 3 relativa alla procedura civile, sono quelle figuranti nell’allegato elenco alla presente risposta. Per queste ragioni, la Vostra lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi a tal proposito, il quale entrerà in vigore il 1° marzo 1979 e potrà essere denunciato in ogni momento mediante un preavviso di sei mesi.
Vogliate gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.
L’Ambasciatore di Svizzera:
Ch. Masset