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0.353.3

Convenzione europea
per la repressione del terrorismo

RU 1983 1041; FF 1982 II 1

Traduzione

Conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1977
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19821
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 maggio 1983
Entrata in vigore per la Svizzera il 20 agosto 1983

(Stato 26 agosto 2025)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

tenendo conto che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è quello di raggiungere una maggiore unità tra i suoi membri;

consapevoli della crescente inquietudine causata dall’aumento di atti terroristici;

desiderando adottare misure efficaci per assicurare che gli esecutori di tali atti non possano sottrarsi ai procedimenti penali e alla relativa pena;

convinti che l’estradizione è una misura particolarmente efficace al fine di raggiungere tali risultati;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini dell’estradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei seguenti reati verrà considerato come reato politico o reato connesso a un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche:

  1. un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione dell’illecita cattura di un aeromobile, firmata all’Aja il 16 dicembre 19702;
  2. un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione di atti illeciti compiuti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19713;
  3. un reato grave che comporta un attentato alla vita, alla integrità fisica o alla libertà di persone che godono di protezione internazionale, ivi inclusi gli agenti diplomatici;
  4. un reato che comporta un rapimento, la cattura di un ostaggio o un sequestro arbitrario;
  5. un reato che comporta il ricorso a bombe, granate, razzi, armi automatiche, o plichi o pacchi contenenti esplosivi ove il loro uso rappresenti un pericolo per le persone;
  6. un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati che precedono o la partecipazione in veste di coautore o complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.

Art. 2

Ai fini dell’estradizione tra Stati contraenti, uno Stato contraente può decidere di non considerare come reato politico o reato connesso a un reato politico o reato ispirato da ragioni politiche un reato grave che comporti un atto di violenza, diverso da quelli contemplati all’articolo 1, contro la vita, integrità fisica o libertà di una persona.

Ugualmente per quanto concerne un reato grave che comporti un atto contro la proprietà, diverso da quelli contemplati all’articolo 1, qualora tale atto abbia costituito un pericolo collettivo per le persone.

Ugualmente per quanto concerne un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui sopra o la partecipazione in veste di coautore o complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.

Art. 3

Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea sull’estradizione 4 , vengono modificati, tra gli Stati contraenti, nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.

Art. 4

Ai fini della presente Convenzione e in quei casi in cui un qualsiasi reato di cui all’articolo 1 o 2 non sia elencato come reato suscettibile di estradizione, in alcuna convenzione o trattato di estradizione tra gli Stati contraenti, tale reato verrà considerato come incluso in detti strumenti.

Art. 5

Nulla nella presente Convenzione dovrà interpretarsi in modo da imporre un obbligo di estradizione, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per un reato di cui agli articoli 1 o 2 sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione, nazionalità o credo politico, o che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni.

Art. 6

Ciascuno Stato contraente adotterà quelle misure che si rendono necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativa a un reato menzionato all’articolo 1, qualora il presunto colpevole sia presente sul proprio territorio e non lo estradi dopo aver ricevuto una richiesta di estradizione da uno Stato contraente la cui giurisdizione è basata su una norma di giurisdizione che esista similmente nella legislazione dello Stato richiesto.

La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 7

Uno Stato contraente, nel cui territorio viene scoperta una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all’articolo 1 e che abbia ricevuto una richiesta di estradizione, ai sensi delle condizioni previste all’articolo 6 paragrafo 1, dovrà – ove non estradi tale persona – sottoporre il caso, senza alcuna eccezione e senza indebiti indugi, alle proprie autorità competenti perché avviino il procedimento penale. Tali autorità adotteranno le loro decisioni allo stesso modo che si trattasse di un qualsiasi reato di natura grave ai sensi della legislazione di tale Stato.

Art. 8

Gli Stati contraenti dovranno fornirsi l’un l’altro il massimo grado di assistenza reciproca relativamente a questioni penali connesse ai procedimenti penali intentati in materia dei reati citati all’articolo 1 o 2. La legislazione dello Stato richiesto relativa alla reciproca assistenza in materia di questioni penali si applicherà in tutti i casi. Ciò nonostante, tale assistenza non potrà essere rifiutata per il solo fatto di riguardare un reato politico o un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche.

Nulla di quanto previsto dalla presente Convenzione dovrà essere interpretato in modo da imporre un obbligo a fornire reciproca assistenza, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza reciproca, relativamente ad un reato citato agli articoli 1 o 2, sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione, nazionalità o credo politico, o per ritenere che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni.

Le disposizioni di ogni trattato e intesa in materia di assistenza reciproca relativamente alle questioni penali, applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea per l’assistenza reciproca in questioni penali 5 , verranno modificate tra gli Stati contraenti nella misura in cui sono incompatibili con la presente Convenzione.

Art. 9

La Commissione europea per i problemi penali del Consiglio d’Europa verrà tenuta informata circa l’applicazione della presente Convenzione.

Essa farà tutto quanto sarà necessario per facilitare una soluzione amichevole di qualsiasi difficoltà possa sorgere a seguito della esecuzione della Convenzione.

Art. 10

Ogni controversia tra gli Stati contraenti sulla materia dell’interpretazione o applicazione della presente Convenzione, che non sia stata risolta secondo quanto disposto all’articolo 9 paragrafo 2, verrà demandata ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti in disputa. Ciascuna Parte nominerà un arbitro e i due arbitri ne nomineranno un terzo. Ove una Parte non abbia nominato il proprio arbitro entro i tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato, egli sarà nominato, su richiesta dell’altra Parte, dal Presidente della Corte europea per i diritti dell’uomo. Qualora quest’ultimo fosse un cittadino di una delle Parti in disputa, questo compito verrà svolto dal Vicepresidente della Corte, oppure, se il Vicepresidente è cittadino di una delle Parti in disputa, dal giudice della Corte di grado più elevato che non è cittadino di una delle Parti in disputa. La stessa procedura verrà seguita se gli arbitri non possono concordare sulla scelta del terzo arbitro.

Il Tribunale arbitrale dovrà esso stesso stabilire la propria procedura. Le sue decisioni verranno adottate a maggioranza. La sua sentenza sarà definitiva.

Art. 11

La Convenzione sarà aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Nei confronti di uno Stato firmatario che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione successivamente, essa entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 12

Qualsiasi Stato può, all’atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

Qualsiasi Stato può, all’atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o in qualsiasi data successiva, e mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali è responsabile o nel cui nome è autorizzato ad assumersi degli impegni.

Ogni dichiarazione presentata ai sensi del paragrafo che precede può, rispetto a un qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Tale ritiro entrerà in vigore immediatamente o in quella data successiva che potrà essere specificata nella notifica.

Art. 13

Qualsiasi Stato può, all’atto della firma o all’atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l’estradizione riguardo a qualsiasi reato citato all’articolo 1 che esso consideri un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche, a condizione che si impegni di tener debito conto, nel valutare la natura del reato, di ogni aspetto particolarmente grave, ivi incluso:

  1. il fatto che esso ha costituito un pericolo collettivo per la vita, integrità fisica o libertà delle persone; o
  2. il fatto che abbia colpito persone estranee alle ragioni che l’hanno ispirato; o
  3. il fatto che si è ricorso a mezzi crudeli o malvagi nel perpetrare il reato.

Qualsiasi Stato può ritirare interamente o in parte una riserva che ha fatto, in conformità al precedente paragrafo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa che avrà effetto dalla data di ricevimento della stessa.

Uno Stato, che ha fatto una riserva in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non potrà richiedere l’applicazione dell’articolo 1 da parte di alcun altro Stato; esso può, tuttavia, qualora la sua riserva sia parziale o condizionale, richiedere l’applicazione di tale articolo nella misura in cui lo ha esso stesso accettato.

Art. 14

Qualsiasi Stato contraente può denunziare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Ogni denunzia avrà effetto immediatamente o in quella data posteriore che potrà essere specificata nella notifica.

Art. 15

La presente Convenzione cessa di avere effetto nei confronti di un qualsiasi Stato contraente che si ritiri dal Consiglio d’Europa o cessi di esserne Membro.

Art. 16

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio:

  1. ogni firma;
  2. ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
  3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’articolo 11 della stessa;
  4. ogni dichiarazione o notifica ricevuta in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 12;
  5. ogni riserva fatta in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 13 paragrafo l;
  6. il ritiro di qualsiasi riserva, effettuato conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 paragrafo 2;
  7. ogni notifica ricevuta ai sensi dell’articolo 14 e la data in cui la denuncia avrà effetto;
  8. ogni cessazione degli effetti della Convenzione ai sensi dell’articolo 15.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, questo 27° giorno di gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un’unica copia che resterà depositata presso gli Archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno Stato firmatario.

(Seguono le firme)

0.353.3

Campo d’applicazione il 26 agosto 20256

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

21 settembre

2000

22 dicembre

2000

Andorra

18 ottobre

2022

19 gennaio

2023

Armenia

23 marzo

2004

24 giugno

2004

Austria

11 agosto

1977

4 agosto

1978

Azerbaigian*

11 febbraio

2004

12 maggio

2004

Belgio* **

31 ottobre

1985

1° febbraio

1986

Bosnia e Erzegovina

3 ottobre

2003

4 gennaio

2004

Bulgaria

17 febbraio

1998

18 maggio

1998

Ceca, Repubblica a

15 aprile

1992

1° gennaio

1993

Cipro*

26 febbraio

1979

27 maggio

1979

Croazia*

15 gennaio

2003

16 aprile

2003

Danimarca*

27 giugno

1978

28 settembre

1978

Estonia*

27 marzo

1997

28 giugno

1997

Finlandia

9 febbraio

1990

10 maggio

1990

Francia*

21 settembre

1987

22 dicembre

1987

Georgia*

14 dicembre

2000

15 marzo

2001

Germania* **

3 maggio

1978

4 agosto

1978

Grecia*

4 agosto

1988

5 novembre

1988

Irlanda

21 febbraio

1989

22 maggio

1989

Islanda*

11 luglio

1980

12 ottobre

1980

Italia*

28 febbraio

1986

1° giugno

1986

Lettonia

20 aprile

1999

21 luglio

1999

Liechtenstein

13 giugno

1979

14 settembre

1979

Lituania

7 febbraio

1997

8 maggio

1997

Lussemburgo

11 settembre

1981

12 dicembre

1981

Macedonia del Nord

29 novembre

2004

1° marzo

2004

Malta*

19 marzo

1996

20 giugno

1996

Moldova

23 settembre

1999

24 dicembre

1999

Monaco*

18 settembre

2007

1° gennaio

2008

Montenegro

6 giugno

2006 S

6 giugno

2006

Norvegia

10 gennaio

1980

11 aprile

1980

Paesi Bassi*

18 aprile

1985

19 luglio

1985

Aruba

10 febbraio

2006

10 febbraio

2006

Curaçao*

8 dicembre

2023

8 dicembre

2023

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Polonia

30 gennaio

1996

1° maggio

1996

Portogallo*

14 dicembre

1981

15 marzo

1982

Regno Unito*

24 luglio

1978

25 ottobre

1978

Gibilterra

21 novembre

1988

21 novembre

1988

Guernesey

24 luglio

1978

25 ottobre

1978

Isola di Man

24 luglio

1978

25 ottobre

1978

Jersey

24 luglio

1978

25 ottobre

1978

Romania

2 maggio

1997

3 agosto

1997

San Marino*

17 aprile

2002

18 luglio

2002

Serbia*

15 maggio

2003

16 agosto

2003

Slovacchia a

15 aprile

1992

1° gennaio

1993

Slovenia

29 novembre

2000

1° marzo

2001

Spagna

20 maggio

1980

21 agosto

1980

Svezia*

15 settembre

1977

4 agosto

1978

Svizzera

19 maggio

1983

20 agosto

1983

Turchia

19 maggio

1981

20 agosto

1981

Ucraina

13 marzo

2002

14 giugno

2002

Ucraina*

13 marzo

2002

14 giugno

2002

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Italiano > Chi siamo > Ufficio Trattati > Lista completa o ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. Data del deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e slovacca.