Per il periodo che termina il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della Convenzione, il Consiglio fissa un preventivo provvisorio, le cui spese sono coperte da contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell’allegato al presente Protocollo.
A contare dal 1° gennaio dell’anno successivo, le spese stanziate nel preventivo approvato dal Consiglio sono coperte dai contributi degli Stati Membri, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 della Convenzione.
Se uno Stato diventa membro dell’Organizzazione dopo il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della Convenzione, i contributi di tutti gli Stati Membri sono riveduti ed il nuovo piano di ripartizione è applicato a contare dall’inizio dell’esercizio finanziario in corso. Per adattare al nuovo piano di ripartizione i contributi di tutti gli Stati Membri, saranno eseguiti dei rimborsi nella misura necessaria.
- a) Su proposta del Direttore, il Comitato delle finanze stabilisce le modalità di pagamento dei contributi allo scopo di assicurare un buon finanziamento dell’Organizzazione.
- In seguito, il Direttore comunica agli Stati Membri l’importo dei loro contributi e le date alle quali devono essere effettuati i pagamenti.