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0.427.11

Protocollo finanziario allegato alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe Conchiuso a Parigi il 5 ottobre 1962 Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 1981 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 1° marzo 1982 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1982

RU 1982 627

Traduzione1

(Stato 1° marzo 1982)

I Governi degli Stati partecipi della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione
europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe 2
(chiamata qui di seguito «Convenzione»),

animati dal desiderio di stabilire disposizioni circa l’amministrazione finanziaria dell’Organizzazione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Bilancio di previsione

L’esercizio finanziario dell’Organizzazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il 1° settembre di ogni anno, al più tardi, il Direttore sottopone al Consiglio, per esame ed approvazione, previsioni particolareggiate di entrate e di spese per l’esercizio finanziario successivo.

Le previsioni di entrate e di spese sono raggruppate in capitoli. Salvo autorizzazione del Comitato delle finanze previsto nell’articolo 3, è vietato effettuare girate all’interno del bilancio. La forma precisa delle previsioni è stabilita dal Comitato delle finanze su proposta del Direttore.

Art. 2 Bilancio addizionale

Se le circostanze lo esigono, il Consiglio può chiedere al Direttore di presentare un bilancio addizionale oppure riveduto. Il Consiglio non riterrà approvata nessuna proposta atta a cagionare spese suppletive salvo ove abbia contestualmente approvato, su proposta del Direttore, le corrispondenti previsioni di spesa.

Art. 3 Comitato delle finanze

Il Consiglio istituisce un Comitato delle finanze, composto di rappresentanti di tutti gli Stati Membri, i cui compiti sono stabiliti nel Regolamento finanziario previsto all’articolo 8 qui appresso. Il Direttore sottopone al Comitato le previsioni di bilancio che verranno in seguito trasmesse al Consiglio con il rapporto del Comitato.

Art. 4 Contributi

Per il periodo che termina il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della Convenzione, il Consiglio fissa un preventivo provvisorio, le cui spese sono coperte da contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell’allegato al presente Protocollo.

A contare dal 1° gennaio dell’anno successivo, le spese stanziate nel preventivo approvato dal Consiglio sono coperte dai contributi degli Stati Membri, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 della Convenzione.

Se uno Stato diventa membro dell’Organizzazione dopo il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della Convenzione, i contributi di tutti gli Stati Membri sono riveduti ed il nuovo piano di ripartizione è applicato a contare dall’inizio dell’esercizio finanziario in corso. Per adattare al nuovo piano di ripartizione i contributi di tutti gli Stati Membri, saranno eseguiti dei rimborsi nella misura necessaria.

  1. a) Su proposta del Direttore, il Comitato delle finanze stabilisce le modalità di pagamento dei contributi allo scopo di assicurare un buon finanziamento dell’Organizzazione.
  2. In seguito, il Direttore comunica agli Stati Membri l’importo dei loro contributi e le date alle quali devono essere effettuati i pagamenti.

Art. 5 Moneta per il pagamento dei contributi

Il Consiglio fissa la moneta in cui verrà stabilito il bilancio preventivo dell’Organizzazione. I contributi degli Stati Membri sono pagabili in tale moneta, conformemente alle correnti modalità di pagamento.

Tuttavia, il Consiglio può esigere dagli Stati Membri che versino una parte dei loro contributi in qualunque altra moneta di cui l’Organizzazione avesse bisogno per adempiere ai suoi compiti.

Art. 6 Fondi di servizio

Il Consiglio può istituire fondi di servizio.

Art. 7 Conti e verificazioni

Il Direttore fa stabilire un conto di tutte le entrate e spese, come pure un bilancio annuale dell’Organizzazione.

Il Consiglio nomina i revisori dei conti, il cui mandato iniziale è di tre anni e può essere riconfermato. Questi revisori hanno il compito di esaminare i conti e i bilanci dell’Organizzazione, segnatamente allo scopo di verificare che le spese siano state conformi al preventivo, nei limiti fissati dal Regolamento finanziario. Essi adempiono tutte le altre funzioni indicate nel Regolamento finanziario.

Il Direttore fornisce ai revisori dei conti le informazioni e l’assistenza di cui avessero bisogno nell’adempimento dei loro compiti.

Art. 8 Regolamento finanziario

Il Regolamento finanziario fissa tutte le altre modalità del regime del bilancio contabile e finanziario dell’Organizzazione. Esso sarà approvato all’unanimità dal Consiglio.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il 5 ottobre 1962 in un solo esemplare, nelle lingue tedesca, francese, olandese e svedese, il testo francese facendo fede in caso di contestazione. Questo esemplare sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari esteri della Repubblica francese.

Questo Ministero rilascerà una copia certificata conforme agli Stati firmatari o aderenti.

(Seguono le firme)

Allegato

Contributi per il periodo che cessa il 31 dicembre
dell’anno di entrata in vigore della Convenzione

  1. Gli Stati che parteciperanno alla Convenzione alla data della sua entrata in vigore e quelli che diverranno membri dell’Organizzazione durante il periodo rubricato, contribuiranno congiuntamente a tutte le spese del preventivo provvisorio fissato dal Consiglio, conformemente all’articolo 4 paragrafo 1 del Protocollo finanziario.
  2. I contributi degli Stati che diverranno membri dell’Organizzazione durante il periodo rubricato saranno fissati a titolo provvisorio in modo che i contributi di tutti gli Stati Membri risultino proporzionali alle aliquote indicate al paragrafo d) del presente allegato. I contributi di questi nuovi membri serviranno sia, come previsto alla lettera c) qui sotto, a rimborsare successivamente una parte dei contributi provvisori pagati in precedenza dagli Stati Membri, sia a coprire gli stanziamenti del preventivo addizionale relativo all’esecuzione del programma iniziale, approvati dal Consiglio durante detto periodo.
  3. L’importo definitivo dei contributi dovuti per il periodo rubricato sarà fissato con effetto retroattivo in base al bilancio complessivo di detto periodo, in modo da risultare uguale a quello che sarebbe stato se tutti gli Stati Membri avessero partecipato alla Convenzione al momento della sua entrata in vigore. Ogni somma versata da uno Stato Membro in più dell’importo fissato retroattivamente come suo contributo, sarà iscritta a credito di detto Stato.
  4. Se tutti gli Stati elencati nel piano di ripartizione qui appresso saranno entrati a far parte dell’Organizzazione prima del periodo rubricato, le aliquote dei loro contributi per il bilancio complessivo di questo periodo saranno i seguenti:

In %

Belgio

11,32

Francia

33,33

Paesi Bassi

10,49

Repubblica federale di Germania

33,33

Svezia

11,53

Totale

100,00

  1. In caso di modifica del massimo dei contributi annuali, come previsto nell’articolo VII, paragrafo 1 c) della Convenzione, il piano di ripartizione suddetto dovrà essere modificato di conseguenza.